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Sicurezza antincendio: cambiano le regole e gli adeguamenti sul luogo lavoro

A distanza di oltre un decennio dall’entrata in vigore del Testo unico della sicurezza sul lavoro si completa la disciplina attuativa in materia di sicurezza antincendio.

Infatti, dopo l’emanazione da parte del ministero dell’Interno del decreto 1° settembre 2021, recante i criteri generali per il controllo e la manutenzione delle dotazioni antincendio (impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio), e di quello del 2 settembre 2021, che riforma essenzialmente la disciplina sulla formazione degli addetti alle squadre aziendali, è arrivato il decreto 3 settembre 2021, recante i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.

Quali sono le nuove regole e la valutazione del rischio?

Questo nuovo provvedimento, che si applica a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati (si veda l’articolo 62 del Dlgs 81/2008), a esclusione dei cantieri temporanei e mobili, fissa all’articolo 2 alcune regole in materia di valutazione del rischio d’incendio, che costituisce una parte specifica del Dvr aziendale (o dell’unità produttiva a cui si riferisce) di cui all’articolo 17 del Dlgs 81/2008.

Inoltre, tale valutazione, che deve essere anche coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione dovrà essere effettuata secondo i criteri riportati nell’articolo 3 che, anche se in un modo non del tutto chiaro, andranno a sostituire quelli previsti attualmente dal Dm Interno 10 marzo 1998, e da alcuni altri provvedimenti in materia.

Progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

Proprio l’articolo 3 racchiude il “cuore” del decreto 3 settembre 2021, in quanto definisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro operando un’importante distinzione.

Infatti, per quelli a basso rischio d’incendio, ubicati in attività non soggette al Dpr 151/2011, non dotate di specifica regola tecnica verticale e aventi inoltre contemporaneamente anche una serie di requisiti aggiuntivi, si applicano i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio riportate nell’allegato 1.


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