Il macchinari e sicurezza è un tema centrale nella gestione delle attrezzature di lavoro, soprattutto quando le procedure aziendali si discostano dalle istruzioni previste dal fabbricante. La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 11746/2026, ha affrontato il caso di un infortunio avvenuto durante lo smontaggio di un componente di una pressa, eseguito manualmente nonostante il manuale d’uso prevedesse l’utilizzo di sistemi meccanici di sollevamento.
Il riferimento normativo principale è l’art. 71 del Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature idonee, conformi e utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante. A questo si collega l’Allegato VI dello stesso decreto, in particolare il punto 2.1, relativo alle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature, che devono essere effettuate in condizioni di sicurezza. La vicenda richiama inoltre l’art. 25-septies del Dlgs 231/2001, che disciplina la responsabilità dell’ente in caso di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Macchinari: perché il manuale non è un semplice riferimento
Le istruzioni del fabbricante non possono essere considerate indicazioni facoltative o suggerimenti tecnici da adattare liberamente alle esigenze produttive. La Cassazione chiarisce che, quando il manuale prevede una determinata modalità operativa per ridurre un rischio specifico, il datore di lavoro è tenuto a rispettarla o, comunque, a dimostrare di avere adottato misure alternative almeno equivalenti e adeguatamente valutate. Nel caso esaminato, la difesa aveva richiamato il peso limitato del componente movimentato, sostenendo che non fosse necessario ricorrere a mezzi meccanici.
La Corte ha escluso questa impostazione, precisando che non si trattava di una semplice movimentazione manuale dei carichi, ma di un’operazione su un macchinario soggetta alla disciplina specifica delle attrezzature di lavoro. Il peso del componente, quindi, non era l’unico parametro rilevante: ciò che contava era il rischio di caduta durante lo smontaggio e la misura tecnica prevista dal fabbricante per evitarlo. In questo quadro, una prassi aziendale più rapida, meno costosa o consolidata nel tempo non può sostituire una procedura sicura e conforme.
Le responsabilità aziendali davanti alle prassi difformi
Le imprese devono prestare particolare attenzione alla distanza che può crearsi tra procedure scritte, manuali d’uso e comportamenti effettivamente adottati in reparto. Una prassi difforme non diventa corretta solo perché ripetuta nel tempo o tollerata dall’organizzazione aziendale. Al contrario, proprio la sua stabilità può aggravare la posizione dell’impresa, perché dimostra una carenza organizzativa non occasionale.
Il datore di lavoro deve quindi verificare che il DVR descriva le attività realmente svolte, che le procedure interne siano coerenti con le istruzioni del fabbricante, che i lavoratori dispongano delle attrezzature necessarie e che la formazione sia specifica rispetto all’uso sicuro dei macchinari. Anche l’eventuale errore del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità datoriale, salvo che si tratti di una condotta del tutto abnorme, imprevedibile ed estranea al processo produttivo.
La sentenza conferma un principio operativo essenziale: la sicurezza non può essere affidata all’abitudine o alla semplificazione delle procedure, ma deve fondarsi su valutazioni documentate, attrezzature idonee, istruzioni coerenti e controlli effettivi sulle prassi quotidiane.


