Inail illustra le novità previste dall’ultima legge di Bilancio. Ecco quanto spetta ai malati o ai loro eredi
La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 356-359 – leggi qui) ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni economiche per le vittime dell’amianto. Le novità sono state illustrate dall’Inail con circolare nr. 25 del del 27 settembre 2021 (leggi qui).
A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti è previsto il pagamento di una prestazione aggiuntiva del 15% della rendita in godimento. La prestazione è corrisposta unitamente al rateo di rendita, superando il precedente sistema del pagamento in acconti e saldi. Per l’eventuale pagamento relativo a periodi precedenti si applicano le misure vigenti per ciascuno dei periodi interessati.
Per quanto riguarda la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale, la prestazione – originariamente introdotta solo in via sperimentale – viene ora stabilizzata.
È dunque confermato, anche per gli eventi accertati a partire dal 1° gennaio 2021, l’importo di 10 mila euro da corrispondere in un’unica soluzione su istanza dei malati causa amianto o, in caso di decesso, degli eredi.
Il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza è di 3 anni decorrenti dall’accertamento della malattia, e cioè dalla data della prima diagnosi della malattia desumibile dalla documentazione sanitaria. Il termine triennale opera sia per i malati sia per gli eredi.
Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2021, infine, è stata disposta la soppressione dell’addizionale a carico delle imprese prevista dalla normativa istitutiva del Fondo.