Quando si parla di Medicina della Prevenzione, il medico competente è il ‘braccio’ del Datore di Lavoro. Insieme collaborano alla definizione delle soluzioni di prevenzione aziendale, per garantire il completo benessere psico-fisico del lavoratore e prevenire gli eventuali rischi
Il medico competente sigla infatti il Documento di Valutazione.
Il medico competente
Il D.lgs. 81/08 , all’art. 25 definisce gli obblighi del medico competente:
- collaborazione con il Datore di Lavoro e con l’RSPP alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori.
- comunicazione dei risultati anonimi collettivi in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione.
- effettuazione della visita medica richiesta dal lavoratore.
- predisposizione del servizio di pronto soccorso.
- collaborazione all’attività di formazione ed informazione.
- possibilità di esprimere il giudizio di non idoneità parziale o permanente.
Il medico competente coordinatore
Questa figura viene introdotta dall’art.39 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008, nei casi in cui la struttura organizzativa di una azienda necessita di ricorrere a più figure professionali, per motivi di estensione territoriale e/o dimensionale dell’azienda.
Come dice il D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui le attività lavorative vengano svolte in diverse regioni geografiche, è possibile designare più di una figura.
Le sue funzioni non devono collidere con le funzioni dei singoli medici competenti, i quali rimangono autonomamente responsabili delle proprie attività di sorveglianza sanitaria negli ambiti di propria competenza.