medico competente

Medico competente e medico competente coordinatore: le differenze

Quando si parla di Medicina della Prevenzione, il medico competente è il ‘braccio’ del Datore di Lavoro. Insieme collaborano alla definizione delle soluzioni di prevenzione aziendale, per garantire il completo benessere psico-fisico del lavoratore e prevenire gli eventuali rischi

Il medico competente sigla infatti il Documento di Valutazione

Il medico competente

Il D.lgs. 81/08 , all’art. 25 definisce gli obblighi del medico competente:

  • collaborazione con il Datore di Lavoro e con l’RSPP alla predisposizione delle misure di tutela della salute dei lavoratori.
  • comunicazione dei risultati anonimi collettivi in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione.
  • effettuazione della visita medica richiesta dal lavoratore.
  • predisposizione del servizio di pronto soccorso.
  • collaborazione all’attività di formazione ed informazione.
  • possibilità di esprimere il giudizio di non idoneità parziale o permanente.

Il medico competente coordinatore

Questa figura viene introdotta dall’art.39 comma 6 del D.Lgs. n.81/2008, nei casi in cui la struttura organizzativa di una azienda necessita di ricorrere a più figure professionali, per motivi di estensione territoriale e/o dimensionale dell’azienda.

Come dice il D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui le attività lavorative vengano svolte in diverse regioni geografiche, è possibile designare più di una figura.

Le sue funzioni non devono collidere con le funzioni dei singoli medici competenti, i quali rimangono autonomamente responsabili delle proprie attività di sorveglianza sanitaria negli ambiti di propria competenza.

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