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Aggiornamenti UE in campo alimentare – riduzione Acrilammide

A luglio di quest’anno i rappresentanti degli Stati membri si sono espressi a favore della proposta della Commissione Europea di ridurre la presenza di acrilammide negli alimenti e a novembre si è finalmente pronunciata con il Regolamento (UE) 2017/2158 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti e che si applicherà a decorrere dall’11 aprile 2018.
Chimicamente l’acrilammide è l’ammide insatura dell’acido acrilico, monomero utilizzato per formare polimeri idrosolubili impiegati nei laboratori di analisi per la preparazione di gel di elettroforesi, come flocculante nel trattamento delle acque potabili, dei reflui civili ed industriali, per la raffinazione dello zucchero, come costituente di materie plastiche, ecc. Negli alimenti è conseguenza di una reazione di riduzione degli zuccheri, principalmente con l’asparagina libera, all’interno di quelle definite “Reazioni di Maillard”. Fu intatti Louis Camille Maillard, chimico e fisico francese ad osservare per la prima volta la formazione di pigmenti bruni in seguito al riscaldamento di una soluzione contenente glucosio e glicina, ossia uno zucchero e un amminoacido. Diversi processi di trasformazione degli alimenti, industriali e non, sono interessati dalla formazione di composti che contribuiscono a determinare il cosiddetto “flavour” ossia quel caratteristico profumo, sapore e colore così ricercati e richiesti, risultato di complesse reazioni chimiche. La tipica doratura è dovuta alle melanoidine composti eterociclici aromatici ad alto peso molecolare, mentre aldeidi, α-amminochetoni e composti volatili sono responsabili dell’aroma caratteristico del pane fragrante o del caffè tostato.
Pur essendo le Reazioni di Maillard alla base dell’appetibilità di molti prodotti, se non opportunamente controllate, originano composti tossici come le ammine eterocicliche o  giustappunto l’acrilammide, che sono dei contaminanti ossia “sostanze non aggiunte intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presenti quali residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medicina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell’imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all’ambiente”. In base al Regolamento (CEE) 315/93 “Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l’aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico”. Tenuto conto di ciò ed in seguito agli studi effettuati e ai dati raccolti nel corso degli anni, si è pertanto ritenuto opportuno definire delle misure di attenuazione che potessero contenere il livello di acrilammide negli alimenti senza comprometterne la qualità e la sicurezza.
Sulla base delle conclusioni dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) secondo cui l’acrilammide, presente in una gran varietà di prodotti, può aumentare il rischio di sviluppare cancro nei consumatori e in particolare nei soggetti più esposti e sensibili come i bambini, si è ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza stabilendo delle misure atte a  ridurne la presenza.
Tali misure, adattate alla natura dell’esercizio, devono essere periodicamente verificate mediante campionatura ed analisi come da articolo 4: “Gli operatori del settore alimentare … predispongono un programma per la campionatura e l’analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari” e “tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all’allegato I”.
Ma quali sono le tipologie di prodotti a rischio?

  • prodotti a base di patate crude;
  • patatine (chips), snack, cracker e altri prodotti a base di pasta di patate;
  • prodotti da forno fini;
  • cereali per la prima colazione;
  • caffè;
  • succedanei del caffè con tenore di cereali superiore al 50 %;
  • succedanei del caffè con tenore di cicoria superiore al 50 %;
  • biscotti per la prima infanzia e cereali per lattanti;
  • alimenti per la prima infanzia in vasetto (a bassa acidità e a base di prugne secche);
  • pane.
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Verifica e adeguamento sismico scuole: 145 milioni in avviso Miur

Pubblicato dal Ministero dell’Istruzione un avviso pubblico di finanziamento per gli enti locali per verifiche sul rischio sismico e progettazione di eventuali interventi. Interessate le zone sismiche 1 e 2.

L’avviso mette a disposizione 145 milioni di euro, 100 dal Miur e 45 dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una misura che deriva dall’ articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il 20% del risorse stanziate dal Miur è riservato agli enti delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria colpite dai terremoti 2016 e 2017.

Sono ammesse al finanziamento verifiche di vulnerabilità sismica ed eventuale progettazione di adeguamento sismico. Le verifiche una volta finanziate dovranno essere avviate dagli enti locali entro 180 giorni. Sono ammesse richieste per la “progettazione qualora le verifiche di vulnerabilità sismica siano state effettuate nei 5 anni precedenti alla pubblicazione del presente Avviso. Le stesse devono essere state condotte raggiungendo almeno il livello di conoscenza LC2 (par. 8.5.4 delle NTC) e l’indice di rischio sismico risulti inferiore allo 0,8 nel caso di adeguamento antisismico”. Non ammessi interventi su edifici scolastici già oggetto di finanziamento pubblico o su edifici pubblici scolastici progettati dopo il 2008.

I contributi verranno concessi su graduatoria stilata in base a quota di finanziamento richiesta, zona sismica, tipologia costruttiva e anno di progettazione.

Scadenza per invio delle domande è il 5 giugno 2018. Invio online attraverso la pagina Verifiche di vulnerabilità sismica del sito del Miur – Edilizia scolastica aperta dal 4 maggio al 5 giugno.

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1522857130 Facebook privacy UNASF

La privacy ai tempi dei social: Facebook annuncia nuovi strumenti di gestione dei dati

 Il caso Cambridge Analytica comincia a dare i primi frutti. Con un post pubblicato sul blog ufficiale, Facebook ha annunciato le prime novità che riguarderanno la gestione della privacy da parte degli utenti e che verranno rese disponibili nei prossimi giorni.

Gli utenti potranno eliminare più facilmente i contenuti che non vogliono più avere sul proprio profilo grazie alla sezione “Access Your Information” e avranno maggiori opzioni quando decideranno di scaricare una copia dell’account. Facebook ha anche assicurato che nelle prossime settimane verranno rilasciati nuovi strumenti e rafforzate le policy di utilizzo dei dati, in modo da prevenire nuovi casi “Cambridge Analytica”.

Il primo cambiamento messo in atto da Facebook riguarda la sezione privacy. Finora per avere sotto controllo tutto le impostazioni riguardanti i dati personali era necessario aprire 20 schede differenti. Troppe anche per i maniaci della privacy. Facebook ha razionalizzato il tutto, rendendo accessibili tutte le opzioni per il controllo dei dati personali all’interno di una sezione. Gli utenti potranno scegliere facilmente quali opzioni attivare e quali informazioni condividere con le altre applicazioni e con la piattaforma social. Grazie al ridisegno della sezione privacy sarà più semplice attivare l’autenticazione a due fattori, strumento presente anche in precedenza ma che era nascosto nei meandri delle impostazioni.

Anche la sezione “Ad preferences” dedicata agli annunci pubblicitari avrà degli aggiornamenti che permetteranno agli utenti di capire quali informazioni Facebook raccoglie sulle loro abitudini d’acquisto. E si potrà decidere di bloccare il tracciamento da parte della piattaforma social.

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1522762366 Preposti scuola UNASF

Pubblicata la normativa per l’adeguamento antincendio nelle scuole

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 marzo 2018 Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Il decreto riporta indicazioni programmatiche prioritarie per l’adeguamento alla normativa sicurezza antincendio di scuole e asili nido “preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento” sia per la scadenza prorogata prevista dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, sia per quella da Regola tecnica asili nido introdotta dal decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014

Clicca qui per consultare il Decreto ministeriale in versione integrale.

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Estintori sui bus: nuovi chiarimenti dal Ministero Interno e dal Ministero dei Trasporti

Con la Circolare del 23 marzo 2018 il Ministero dei Trasporti e Ministero dell’Interno rispondono ai numerosi quesiti avanzati nel tempo sulla tematica della dotazione di estintori portatili su autobus e scuolabus, sancendo l’utilizzo degli estintori esclusi quelli a polvere di cui dispongono la sostituzione. 

Estintori su Autobus, cosa spiega la normativa applicabile?

La Direzione Centrale Per La Polizia Stradale (del Ministero Interno) e la Direzione Generale per la Motorizzazione (del Ministero delle Infrastrutture) ricostruiscono la normativa di riferimento: il D.M. 18 aprile 1977 prevede che gli autobus, gli scuolabus e tutti gli altri complessi di autoveicoli per trasporto di persone in numero superiore a 9 oltre il conducente, durante la circolazione, debbano essere dotati di estintori portatili approvati e riconosciuti idonei all’impiego in locali chiusi dal Ministero dell’interno. Tali estintori devono essere omologati ai sensi e per gli effetti del DM 7/01/2005, mentre per la qualifica delle prestazioni si fa riferimento alla norma tecnica di riferimento EN 3/7:2004 “Estintori d’incendio portatili, Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova”.
In funzione dei posti disponibili, l’obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori prevede:

  •  per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg, oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
  •  per gli autobus con più di 30 posti almeno un estintore a schiuma da 5 Kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.


Quando sono presenti a bordo due estintori, vanno collocati in posti diversi e lontani tra loro, uno vicino al conducente e l’altro nella parte posteriore del veicolo. Tutti gli estintori devono essere alloggiati in adeguate nicchie o in opportune sedi in modo che non si muovano durante la marcia. Tali alloggiamenti devono rispondere alle pertinenti norme tecniche in sede di omologazione o di approvazione in unico esemplare del veicolo. Gli estintori devono, infine, essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, prevedendosi sanzioni non solo per la loro mancanza ma anche per l’inefficienza o l’omessa revisione periodica.

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