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Lavoratrici, decessi in itinere doppi rispetto a quelli degli uomini – dati Inail

Alla vigilia della Festa della Donna, l’Inail analizza l’andamento delle malattie e degli infortuni lavoro-correlati tra le lavoratrici. Nel 2021 il tasso di occupazione nelle donne senza figli e per la fascia 25-49 anni era del 73,9%, mentre scendeva al 53,9% tra quelle con almeno un figlio di età inferiore ai sei anni.

La quota dei decessi in itinere è il doppio rispetto a quella degli uomini

L’80% degli oltre 205mila infortuni denunciati dalle lavoratrici nel 2021 è avvenuto in occasione di lavoro (la quasi totalità senza mezzo di trasporto) e il restante 20% in itinere (due terzi con mezzo di trasporto). Nel 2021 il numero delle infortunate durante il tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro risulta di poco inferiore a quello degli uomini (40.909 casi contro 43.434).

Nel corso del quinquennio la quota degli infortuni in itinere sul totale dello stesso sesso è stata sempre più elevata per le donne rispetto a quella degli uomini (mediamente 21% contro 11%). Per i casi mortali questo rapporto è risultato sempre più alto per la componente femminile rispetto a quella maschile (mediamente 40% contro 21%).

Un quarto degli incidenti femminili è concentrato nelle prime tre ore del lunedì

Per le donne il primo giorno della settimana si conferma essere, nelle prime ore, quello più rischioso a livello infortunistico. Concentrando l’attenzione sui soli infortuni in itinere delle donne, oltre il 50% dei casi codificati e riconosciuti è avvenuto la mattina, ovvero all’inizio del turno lavorativo, circa un quarto durante la pausa pranzo e uno su otto alla fine della giornata di lavoro.

Un caso mortale su tre tra le lavoratrici over 59enni

Nel 2021 l’età media all’infortunio per le lavoratrici è di 42 anni (40 per i lavoratori) e la classe di età che racchiude il maggior numero di casi è quella compresa tra i 50 e i 59 anni (59.257), seguita dalla fascia dai 40 ai 49 (46.714) e da quella dai 30 ai 39 (31.897).

Nel corso del quinquennio 2017-2021 l’incidenza degli infortuni delle over 59enni è passata dal 7,6% al 9,5% ed è proprio questa fascia ad aver registrato nel 2021 un terzo dei casi mortali delle donne (49 su 148), 24 dei quali hanno riguardato le lavoratrici di età compresa tra i 60 e i 64 anni. Seguono la classe 50-54 anni, con 31 decessi, e quella 55-59 anni, con 23 (erano 54 nel 2020). L’età media al decesso per le donne è pari a 53 anni, due in più rispetto a quella degli uomini (51).

I 148 casi mortali femminili segnalati all’Inail nel 2021 sono 44 in meno rispetto ai 192 registrati l’anno precedente e 34 in più rispetto al 2017, con un incremento di circa il 30% che è quasi il doppio rispetto al +17,3% rilevato per gli uomini.

Il 64% delle patologie nei settori dei servizi

Le malattie professionali denunciate dalle lavoratrici nel 2021 sono state 14.878, 2.817 in più rispetto all’anno precedente (+23,4%) e pari al 27% delle 55.202 tecnopatie denunciate nel complesso.

Il 77,5% delle patologie denunciate dalle lavoratrici nel 2021 è concentrato nella gestione Industria e servizi (contro l’84,4% di quelle dei lavoratori), il 20,6% in Agricoltura e il restante 1,9% nel Conto Stato.

I disturbi muscoloscheletrici e la necessità di una prevenzione specifica per genere

Anche nel 2021 a colpire i lavoratori nel complesso sono state soprattutto le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, che insieme a quelle del sistema nervoso raggiungono l’82% del totale delle denunce.

Dietro a questo risultato medio si nasconde, però, una differenza ben marcata tra uomini e donne: se le patologie citate rappresentano il 78% delle denunce dei lavoratori, la stessa percentuale, infatti, sale al 92% tra le lavoratrici (13.705 delle 14.878 denunce femminili complessive).

Sebbene la presenza delle donne nel mondo del lavoro sia aumentata in tutti i settori di attività, compresi alcuni tradizionalmente maschili, è ancora raro, però, trovare metodi per la valutazione del rischio per l’apparato muscoloscheletrico nei quali vi sia una precisazione di genere. Le stesse norme tecniche per la valutazione di questo rischio non introducono indicazioni per una specificazione in base al genere. Solo nel caso della movimentazione manuale di carichi è prevista una differenziazione tra uomini e donne nel peso massimo da movimentare, anche in relazione all’età, ma le indicazioni fornite sono incomplete.

Da qui, come sostiene anche Unasf Conflavoro PMI, la necessità di ulteriori raccolte di dati e linee guida che conducano ad azioni di prevenzione efficaci e specifiche per i disturbi muscoloscheletrici diverse però per genere.

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Prevenzione incendi per le attività di ufficio, un documento Inail

Un documento pubblicato dall’INAIL si focalizza sulla sezione V (Regole tecniche verticali) del Codice di Prevenzione Incendi, in particolare sulle normative antincendio applicabili per le attività di ufficio, con il supporto di un caso studio che ne faciliti la comprensione e attuazione.

La normativa antincendio per le attività di ufficio

Il documento, da titolo Prevenzione incendi per attività di ufficio. La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi, indica che nel 2019 sono stati emanati due decreti che hanno apportato sensibili modifiche al Codice, sia negli aspetti inerenti il campo di applicazione che in relazione agli aspetti tecnici contenuti nell’allegato 1: il d.m. 12 aprile 2019 e il d.m. 18 ottobre 2019.

Conseguentemente a tali aggiornamenti, si è reso necessario apportare alcune modifiche mediante il d.m. 14 febbraio 2020 e il d.m. 15 maggio 2020, anche alla Sezione V ed alle nuove RTV di recente emanazione. Inoltre recentemente, il d.m. 24 novembre 2021 ha introdotte ulteriori modifiche all’allegato 1 del Codice.

Senza dimenticare poi anche le novità, più volte raccontate dal nostro giornale, connesse all’emanazione e all’entrata in vigore di tre decreti ministeriali del 2021 DM 1 settembre 2021, DM 2 settembre 2021 e DM 3 settembre 2021 – che sostituiscono il DM 10 marzo 1998 ormai abrogato.

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Piano di emergenza esterna (PEE), aggiornate le linee guida

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha aggiornato le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna (PEE) e le linee guida per l’informazione alla popolazione e indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna.

Cos’è il piano di Emergenza esterna (PEE)

Il Piano di emergenza esterna (PEE) è un piano di protezione civile che organizza, con procedure condivise con le altre amministrazioni pubbliche e private locali, le risorse disponibili sul territorio per ridurre o mitigare gli effetti di un incidente industriale.

Il piano stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di allarme affinché la popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali indicate dal Comune.

Le zone a rischio hanno una loro denominazione che caratterizza anche gli effetti diversi che si possono manifestare e possono essere classificate in:

zona di massima esposizione: rappresenta la zona immediatamente adiacente allo stabilimento ed è generalmente caratterizzata da effetti sanitari gravi, irreversibili;

zona di danno: rappresenta una zona dove le conseguenze dell’incidente sono ancora gravi, in particolare per alcune categorie di persone (bambini, anziani, malati, donne in gravidanza, ecc.);

zona di attenzione: rappresenta la zona più esterna all’incidente ed è caratterizzata da effetti generalmente non gravi.

Gli aggiornamenti del piano di emergenza esterna (PEE)

Il documento pubblicato è stato articolato in 3 allegati:

  • l’allegato 1 fornisce i criteri necessari per l’elaborazione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza Esterna (PEE) degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante, come stabilito all’art21 comma 7 del dlgs. 105/2015;
  • l’allegato 2 fornisce delle linee guida per i comuni per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti l’informazione alla popolazione;
  • l’allegato 3 fornisce le informazioni necessarie per effettuare la sperimentazione dei piani di emergenza esterna per tutti gli stabilimenti a rischio incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Esterna (PEE) è il documento con il quale il prefetto organizza il lavoro protezione civile allo scopo di ridurre gli effetti dannosi di un incidente rilevante. L’incidente rilevante, definito per mezzo del dlgs 105/2015 che recepisce la direttiva 2012/18/UE (cd Seveso III) è un evento che richiede urgenti provvedimenti di difesa per la popolazione e per la tutela dell’ambiente. Queste azioni vengono intraprese andando ad effettuare uno studio sulla base dei possibili scenari di rischio e individuano le zone ove presumibilmente ricadranno tali effetti.

Ogni stabilimento a Rischio di incidente rilevante deve predisporre un PEE che a sua volta è redatto dal prefetto, dalla Regione e dagli enti preposti nelle modalità previste dall’art. 21, comma 10 del dlgs. 105/2015.

atmosfera esplosiva

Atex, aggiornate le linee guida della commissione europea

ATEX è l’acronimo di ATmosphere EXplosive, ovvero atmosfera esplosiva. Un’atmosfera esplosiva è una miscela di sostanze infiammabili in determinate condizioni atmosferiche nelle quali, con l’innesco, la combustione si propaga alla miscela infiammabile. Affinché si formi un’atmosfera potenzialmente esplosiva, la sostanze infiammabile e/o combustibile deve essere presente in una determinata concentrazione.

L’Unione Europea, nell’ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, ha adottato due direttive in materia di salute e sicurezza, note come ATEX 2014/34/UE (anche ATEX 114) e ATEX 1999/92/CE (anche ATEX 153).

Le Linee Guida ATEX sono un manuale per indicare quali apparecchi e sistemi di protezione sono necessari per poter operare in atmosfera potenzialmente esplosiva. La guida rappresenta un punto di riferimento per garantire l’applicazione coerente della direttiva per tutte le parti interessate questo la rende soggetto a continui approfondimenti e revisioni come quella effettuata a novembre 2022.

Gli aggiornamenti della direttiva ATEX

Di seguito si riporta integralmente l’aggiornamento più recente della Borderline List fornita dalla commissione europea in merito agli esempi di prodotti trattati nella Direttiva 2014/34/UE.

L’aggiornamento riguarda la commercializzazione di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive. Questo aggiornamento ha lo scopo di fornire chiarimenti e orientamenti su quali prodotti rientrano nella sfera di applicazione della direttiva.

Le modifiche più significative riguardano l’inclusione di nuovi prodotti nella lista, come le apparecchiature di estrazione delle polveri, le apparecchiature di combustione e i sistemi di ventilazione per gli impianti di processo. Inoltre, la lista è stata aggiornata per chiarire l’inclusione di alcune categorie di prodotti, come i sensori di temperatura e i motori elettrici.

L’aggiornamento della Borderline List ha lo scopo di aiutare i fabbricanti a capire se i loro prodotti rientrano nella sfera di applicazione della Direttiva ATEX e quali requisiti devono essere soddisfatti per garantire la sicurezza degli utilizzatori finali.

radon

Rischio Radon, gli obblighi del datore di lavoro

ll Radon è un gas inerte e radioattivo di origine naturale che emette una serie di radionuclidi che si legano con il pulviscolo atmosferico e che possono essere inalati. Tali prodotti, una volta respirati, si depositano sulle superfici dei tessuti dell’apparato respiratorio producendo un’intensa ionizzazione che danneggia il DNA delle cellule. Con il tempo questa ionizzazione può dare luogo alla formazione di cellule tumorali.

Il gas Radon è considerato come una delle principali cause di morte per tumore ai polmoni ed è la più importante causa di tumore polmonare per i non fumatori.

Rischio radon, gli oblighi del datore di lavoro

Il compito del datore di lavoro valutare l’esposizione del lavoratore al gas Radom come richiesto dal Dlgs 81/08. E la valutazione avviene attraverso la misurazione della concentrazione media annua in tutti i locali definiti dalla norma, ad esempio con riferimento ai luoghi sotterranei, ai luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, agli stabilimenti termali e ai luoghi di specifica tipologia indentificati nel Piano Nazionale d’Azione Radon.

Nel caso di superamento della soglia minima individuata dalla norma, il datore di lavoro deve applicare misure correttive attraverso gli interventi di risanamento proposti da una figura denominata tecnico esperto in interventi di risanamento radon.

Qual’è il valore minimo di esposizione?

Un’importante novità introdotta dal decreto è rappresentata dalla riduzione consistente dei valori limite di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare risulta ridotto di più di sette volte il limite di dose equivalente al cristallino. Il limite fissato dal D.lgvo230/95 di 150 millisievert/anno è stato ridotto a 20 millisievert/anno.
 

Come entra il radon negli edifici?

Il radon è un gas inerte e pertanto non reagisce chimicamente con l’ambiente che lo circonda. Una volta prodotto è in grado di migrare attraverso il suolo e diffondersi dai materiali da costruzione.

Penetra attraverso:
•le fessure dei pavimenti;
•le giunzioni pavimento – parete;
•i passaggi degli impianti termici, idraulici, delle utenze elettriche, del gas, eccetera.

Anche i materiali da costruzione emettono radon e possono, in alcuni casi, contribuire considerevolmente ad aumentarne la concentrazione. L’acqua è un’altra sorgente di radon ma, a meno di casi eccezionali, contribuisce in misura minore alla concentrazione del gas.

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