bando ISI_INAIL

Bando ISI-INAIL, aziende Asse 4: quali sono i codici ateco

Il bando ISI-INAlL concederà dei contributi alle imprese per poter investire nella sicurezza sul lavoro. I contributi a fondo perduti variano dal 40 al 65% dell’investimento con un contributo massimo che può arrivare a 130.000 euro.

Rispetto alle precedenti edizioni vengono confermate le misure che incentivano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e gli interventi di bonifica amiantoriduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Il bando prevede inoltre uno stanziamento ad hoc per le micro imprese operanti nei settori attività bar, pasticcerie, ristoranti e minimarket. Infine anche quest’anno viene confermato l’asse 5 dedicato alle imprese agricole.

Quali sono le aziende a cui è riservato i finanziamenti previsti nell’Asse 4?

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le micro e piccole imprese, anche individuali, operanti in specifici settori Ateco 2007 quali:

  • 56.21.00 Catering per eventi, banqueting;
  • 56.29.10 Mense;
  • 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale;
  • 56.10.11 Ristorazione con somministrazione;
  • 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
  • 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
  • 56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
  • 56.10.42 Ristorazione ambulante;
  • 56.10.50 Ristorazione su treni e navi;
  • 56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie;
  • 47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca;

Bando ISI-INAIL 2022: possibile partecipare se ho già ottenuto contributi negli anni passati?

Come specificato nel bando non potranno presentare domanda di finanziamento i soggetti destinatari dei finanziamenti precedenti agli Avvisi Isi 2018, 2020, 2021.

Come fare domanda

Dal giorno 2 maggio 2023 fino al 16 giugno 2023, ore 18:00 è aperta la procedura informatica per la compilazione delle domande.

norma  ISO 45002:2023

La norma  ISO 45002:2023 e l’approccio Plan-DoCheck-Act

 La norma UNI ISO 45001:2018, pubblicata il 12 marzo 2018, ha definito gli standard minimi sulla gestione e la protezione della salute dei lavoratori. Il 14 febbraio è stata pubblicata la norma ISO 45002:2023 che definisce le linee guida generali per l’implementazione della norma sopracitata.

Cos’è la norma UNI ISO 45001:2018

La norma norma UNI ISO 45001:2018 è una internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e fornisce una guida per il suo utilizzo. L’obiettivo è quello di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che desideri istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la Salute e la Sicurezza sul lavoro. Inoltre facilita l’organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL tramite:

  • miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL;
  • soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti;
  • raggiungimento degli obiettivi per la SSL.

La norma include l’appendice nazionale NA che specifica le chiavi di lettura dei requisiti della norma in applicazione della legislazione nazionale vigente.

La norma ISO 45002:2023

 Con la norma ISO 45002:2023 è stato introdotto un approccio alla gestione per la SSL sul concetto di Plan-DoCheck-Act:

  • Pianificare (Plan): determinare e valutare i rischi per la SSL, le opportunità per la SSL e quindi i rischi e altre opportunità che possono influenzare i risultati previsti del sistema di gestione per la SSL.
  • Fare (Do): attuare i processi come pianificato.
  • Verifica (Check): monitorare e misurare attività e processi in relazione alla politica per la SSL e agli obiettivi per la SSL e riferire i risultati.
  • Agire (Act): intraprendere azioni per migliorare continuamente le prestazioni in materia di SSL per raggiungere i risultati attesi.
covid

Sostegno ai familiari dei sanitari vittime del Covid, in scadenza le domande

I familiari dei medici e dei professionisti del settore sanitario, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari vittime del Covid-19 hanno tempo fino al prossimo 4 marzo per presentare la domanda per ricevere la speciale elargizione economica una tantum prevista dall’articolo 22 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Elargizione economica una tantum, attivo l’apposito servizio online

Le domande devono essere presentate sul sito dell’Istituto INL attraverso il servizio online Speciale elargizione familiari vittime Covid-19.

I decessi devono essere avvenuti entro il 28 dicembre 2022 per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19 contratto nel periodo di emergenza, compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.

La domanda per richiedere l’elargizione economica una tantum può essere presentata singolarmente da ciascun beneficiario, cumulativamente da uno dei familiari munito di apposita delega o da un soggetto terzo, in qualità di rappresentante legale o delegato del familiare.

Le risorse disponibili sono pari a 15 milioni di euro

Alla speciale elargizione si provvede attraverso le risorse del Fondo istituito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.

Le modalità di presentazione della domanda e le informazioni sulla documentazione da allegare sono precisate nella circolare Inail n. 1 del 3 gennaio 2023.

Ulteriori richieste di informazioni e assistenza possono essere inoltrate attraverso il servizio Inail risponde.

medici competenti

Medici competenti aggiuntivi per i lavoratori in smart working, il chiarimento

Via libera alla nomina di medici competenti aggiuntivi a tutela dei lavoratori in smart working. Il datore di lavoro potrà quindi “nominare più medici competenti, individuando fra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi (art 39 del Dl 81/08).

L’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 inoltre dispone che: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

La sorveglianza sanitaria correlata ai rischi lavorativi, effettuata dal medico competente, è prevista dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico sulla sicurezza. Prevede, sostanzialmente, visite mediche periodiche atte a controllare e valutare l’idoneità del lavoratore in relazione alle mansioni cui egli deve ottemperare.

I doveri dei medici competenti

Le tempistiche della sorveglianza sanitaria – Il datore di lavoro nomina un medico competente affidandogli la visita specifica a inizio del rapporto lavorativo o nel momento in cui il lavoratore già presente in azienda dovesse cambiare mansione. Qualora la normativa lo preveda, la visita può essere effettuata anche in fase preassuntiva e alla cessazione del rapporto lavorativo. La sorveglianza sanitaria è necessaria, in ogni caso, a constatare l’assenza di controindicazioni circa lo svolgimento dell’incarico e può essere richiesta anche dal lavoratore stesso. Di norma, se non specificato dalla legge, la visita avviene una volta l’anno, anche se la decisione sulla cadenza spetta al medico a seconda del livello di rischio. In caso di inosservanza della normativa sulla sorveglianza sanitaria, la sanzione, tanto in ambito amministrativo quanto, eventualmente, penale, è a carico del datore di lavoro.

I contenuti della sorveglianza sanitaria – I contenuti della sorveglianza sanitaria, così come le tempistiche, sono stabilite dal medico a seconda della valutazione che egli fa del rischio cui è sottoposto il lavoratore. La sorveglianza sanitaria, a spese del datore di lavoro, comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, il tutto sempre e solo correlato alla valutazione del rischio e, tutt’al più, alla verifica dell’assenza di dipendenza del lavoratore da sostanze psicotrope e stupefacenti. La visita medica è illegale, ad esempio e come specificato ancora dal Dlgs 81/2008, per accertare stati di gravidanza.

Gli obblighi generali del medico competente – Il medico, a livello globale, programma la sorveglianza sanitaria interna all’azienda e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o, comunque, a cadenza differente sulla base della valutazione rischi. Nel dettaglio, invece, crea e cura la cartella clinica e di rischio del lavoratore. Contestualmente informa quest’ultimo sui rischi che corre svolgendo la sua determinata mansione e le medesime informazioni le fornisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il medico, poi, comunica per iscritto al datore, al RSPP e ai RLS i risultati, anonimi e collettivi, delle visite mediche fornendo loro indicazioni in merito alle necessarie misure da attuare per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

ispezioni

Crescono le ispezioni in azienda ma anche le violazioni (+72%). La normativa va resa più “accessibile”?

Crescono le ispezioni in azienda (+22%) ma anche le violazioni in oltre 100mila aziende sottoposte ai controlli. L’INL anticipa anche che la programmazione della vigilanza per il 2023 si indirizzerà principalmente su edilizia, agricoltura, logistica e trasporti.

Ispezioni, i dati INL

Il tasso di irregolarità è pari al 72%, con un incremento di 3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il personale ispettivo ha recuperato, a tutela dei lavoratori interessati, 1.153.324.990 euro di contributi e premi evasi, con un incremento pari al 3,75% e con un recupero previdenziale per ogni azienda ispezionata di 14.034 euro (13.127 euro nel 2021: incremento di quasi il 7%).

Come abbiamo detto, salgono gli accessi per profili di salute e sicurezza sul lavoro (17.035 nel 2022 a fronte di 13.924 nel 2021), ma anche le violazioni contestate (+44%). Si ricorre di più ai provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, (8.210 a fronte dei 3.971 dell’anno precedente), di cui circa il 35% (2.814) determinati da gravi violazioni in materia di sicurezza.

Nel corso del 2022, il personale ispettivo ha maggiormente fatto ricorso anche ai poteri di conciliazione monocratica e di diffida accertativa in un’ottica di snellimento dei tempi e delle modalità procedurali di intervento a tutela dei crediti vantati dai lavoratori.

“Il dato è forte e preoccupante – afferma Unasf Conflavoro PMI -, ma è anche giunto il momento di rivedere la normativa in senso più “accessibile” per le imprese, il che non significa assolutamente renderla più leggera negli obblighi, ma facilitare l’adempimento di questi obblighi. In che modo? Con una semplificazione normativa, appunto, con una formazione differente e soprattutto sostenendo le imprese nei tanti, e più che giusti, adempimenti al dlgs 81/08. In media si contano tre morti sul lavoro al giorno, un dato ancora troppo alto che conferma la necessità di cambiare approccio alla materia creando un sistema premiante per le aziende virtuose”.

“Unasf Conflavoro PMI, insieme alle altre maggiori associazioni HSE riunite nell’Italian Summit HSE, ha lavorato ad una serie di proposte per la semplificazione normativa e ad una proposta di credito di imposta per sostenere le aziende nei costi per l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa di sicurezza. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità“.

Come possiamo aiutarti?