sicurezza antincendio

Nuova modulistica prevenzione antincendio dal 1° marzo

A partire dal 1° marzo 2023 entrerà in vigore la nuova modulistica relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi (decreto DCPST n. 1/2023) ai Vigili del Fuoco.

La nuova parte di modulistica sostituirà quella attualmente in vigore. I file dei modelli sono resi disponibili nell’apposita sezione modulistica del sito dei Vigili del Fuoco.

Modulistica antincendio in vigore dal 1 marzo 2023

La Modulistica di Prevenzione Incendi è divisa in ‘Modulistica per istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai VV.F’. e ‘Modulistica di commercializzazione dei prodotti’.

La parte aggiornata ed in vigore dal 1° marzo 202 è la seguente:

  • PIN 1-2023 Valutazione Progetto;
  • PIN 2-2023 S.C.I.A: segnalazione certificata di inizio attività;
  • PIN 2.2-2023 – Cert. REI: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio;
  • PIN 4-2023 Deroga;
  • PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.: nulla osta di fattibilità.
👉 L’elenco di tutta la modulistica antincendio
alcol

Alcol e lavoro, costruzioni e trasporti più a rischio per infortuni

Gli infortuni sul lavoro legati al consumo di alcol rappresentano ancora un fenomeno molto diffuso nonostante la legge 125 del 2001 abbia introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche per le attività a rischio elevato.

Lo illustrano i risultati di un’indagine conoscitiva condotta dall’Inail sulla percezione del rischio di infortuni alcol correlati su un campione di 1093 lavoratori di genere maschile, di cui 710 appartengono al settore delle costruzioni e 383 a quello dei trasporti. Tali settori, insieme a quello minerari, sono quelli che registrano il più alto tasso di decessi legati a infortuni correlati.

Consumo di alcol durante l’orario di lavoro, i dati

Circa il 6.3% dei lavoratori coinvolti nell’indagine hanno dichiarato di consumare alcolici durante l’orario di lavoro nei tre mesi precedenti all’intervista. Se si considera il consumo durante le pause di lavoro (colazione e/o pranzo), tale percentuale sale al 20.4% degli addetti al comparto costruzioni e al 5.2% di quelli del settore trasporti per un totale complessivo del 14.7% del campione.

Oltre l’80% degli intervistati ritiene che l’alcol sia un fattore di rischio per la sicurezza sul lavoro. Sono soprattutto gli impiegati nei trasporti, con l’87.3%, a considerare l’assunzione di bevande alcoliche un potenziale pericolo che facilita gli incidenti lavorativi. Dai dati riportati emerge che la percezione di questo pericolo è molto meno sentita dai lavoratori che nelle interviste hanno dichiarato di consumare alcolici durante le pause di lavoro.

Sconosciute a 1 lavoratore su 2 le azioni di contrasto nella propria azienda

Nel corso delle interviste il 58.8% degli edili e il 43.0% dei trasportatori dichiarano di non sapere quali siano le azioni messe in atto dalla propria azienda per disincentivare l’uso di tali bevande nel corso dell’attività lavorativa. Sempre secondo l’indagine, sono i provvedimenti disciplinari ad essere il principale strumento di contrasto adottato dalle imprese a tale scopo.

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Proroga smart working per i lavoratori fragili fino al 30 giugno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annuncia la proroga dello smart working fino al 30 giugno per i lavoratori fragili.

Per quali lavoratori vale la proroga dello smart working?

I lavoratori che beneficeranno dell’agevolazione devono essere affetti dalle patologie previste dal DECRETO del ministero della Salute del 4 febbraio 2022 (previsto all’articolo 17, comma 2, del DL 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11).

1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

  • trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
  • trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
  • immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
  • attesa di trapianto d’organo;
  • terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR T);
  • patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
  • mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
  • immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
  • immunodeficienza comune variabile etc.);
  • immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
  • alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
  • rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
  • dialisi e insufficienza renale cronica grave;
  • pregressa splenectomia;
  • sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;
  • fibrillazione atriale;
  • scompenso cardiaco;
  • ictus;
  • diabete mellito;
  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
  • epatite cronica;
  • obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

sicurezza architettonica

Sicurezza architettonica, i requisiti essenziali per progettare un edificio

Le infrastrutture architettoniche svolgono un ruolo centrale per la salute dei lavoratori e la loro sicurezza, perché costituiscono gli spazi di lavoro, condizionando attività e comportamenti. Anche il modo in cui un edificio è costruito può incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti una costruzione edile deve possedere anche specifiche caratteristiche in grado di assicurare il benessere di chi vi lavora, rispettando alcune prescrizioni dimensionali (altezza, cubatura e superfici) e considerando anche i fattori ambientali.

Un fascicolo pubblicato sul portale dell’Inail, affronta proprio il tema della valutazione del rischio architettonico con lo scopo di prevenire i pericoli per i lavoratori.

Chiariamo insieme, grazie all’aiuto di Unasf Conflavoro PMI, la relazione tra architettura e salute e quali sono i requisiti di riferimento nell’ambito della sicurezza nell’edilizia.

Cosa si intende per sicurezza architettonica

“La sicurezza architettonica è intesa come l’insieme delle condizioni dell’organismo edilizio che assicurano un livello accettabile di incolumità degli utenti.  Per comprendere l’ampiezza del concetto di sicurezza in edilizia può essere utile fare riferimento al Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Secondo tale regolamento le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone”. 

Sicurezza architettonica nell’edilizia, quali sono i requisiti essenziali?

“I requisiti essenziali che fanno diretto riferimento alla sicurezza riguardano: 

  • resistenza meccanica e stabilità;
  • sicurezza in caso di incendio;
  • sicurezza e accessibilità nell’uso;
  • igiene, salute, ambiente;
  • protezione dal rumore;
  • risparmio energetico e ritenzione del calore;
  • uso sostenibile delle risorse naturali”.

Prevenzione del rischio e analisi dell’edificio, quali sono le caratteristiche da considerare 

“Il livello di analisi che riguarda l’edificio si fonda innanzitutto sul rilevamento delle sue principali caratteristiche morfologiche e dimensionali (numero piani fuori terra, superfici utili per piano ecc). Le caratteristiche tecniche da considerare attengono prevalentemente alla tipologia costruttiva dei principali sistemi dell’edificio: coperture e tamponature, solai, tipo di pavimentazione e caratteristiche di finitura esterna prevalenti”.

 

salute mentale

Salute mentale nel lavoro digitale, le proposte dell’Ue contro il rischio psicosociale

La definizione odierna di salute e sicurezza sul lavoro non può più prescindere dalla comprensione della salute mentale. Lo afferma il Parlamento europeo nella Risoluzione del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 7 febbraio 2023.

Secondo il Parlamento le istituzioni dell’UE e gli Stati membri dovrebbero riconoscere la portata dei problemi di salute mentale legati al lavoro e impegnarsi fortemente per regolamentare e attuare un mondo del lavoro digitale che contribuisca alla prevenzione di tali problemi.

Secondo l’Europarlamento è quindi necessario integrare l’assistenza sanitaria per la salute mentale con l’assistenza destinata alla salute fisica. In tal senso il Parlamento europeo rincara la responsabilità del datore di lavoro e il ruolo essenziale sia di quest’ultimo che delle parti sociali nell’elaborazione e nell’attuazione di tali iniziative.

Salute mentale a lavoro, le proposta della commissione UE

Alcuni punti della proposta:

  • prevenire efficacemente i rischi psicosociali sul luogo di lavoro, anche online;
  • fornire formazione ai dirigenti e ai lavoratori;
  • valutare periodicamente i progressi e migliorare l’ambiente di lavoro.

L’Europarlamento sostiene anche la necessità di una formazione psicosociale per i dirigenti e lavoratori per adattarsi alle pratiche di organizzazione del lavoro e promuovere una comprensione profonda dei problemi di salute mentale nel luogo di lavoro. Incoraggia quindi i datori di lavoro a promuovere approcci, politiche e pratiche positive per una buona salute mentale e il benessere sul lavoro.

Il Parlamento europeo propone anche di designare e formare un dipendente di riferimento per la salute mentale o di predisporre una sezione dedicata nella piattaforma di comunicazione interna per il loro luogo di lavoro. All’interno le informazioni per indirizzare i dipendenti verso i vari servizi dedicati.

In programma anche il lancio di piattaforme e applicazioni digitali per la salute mentale, oltre alla valutazione della fattibilità dell’istituzione di un numero di assistenza telefonica comune a livello dell’UE per attivare una rete di sostegno.

Infine, il parlamento invita gli Stati membri a valutare la possibilità di creare servizi locali o regionali di intermediazione per i rischi psicosociali, che offrano consulenza e supporto tecnico ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai lavoratori delle microimprese e delle PMI.

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