campi elettromagnetici

Esposizione ai campi elettromagnetici, come richiedere la deroga?

Il Decreto interministeriale del 30 settembre 2022, in attuazione dell’articolo 212 del DL numero 81 del 2008 individua i criteri e le modalità di autorizzazione delle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione per le attività comportanti l’esposizioni ai campi elettromagnetici.

Come si richiede l’autorizzazione alla deroga?

Il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza di autorizzazione per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali convocherà poi, entro trenta giorni dalla ricezione della istanza, un tavolo tecnico istituzionale per l’istruttoria della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza di autorizzazione alla deroga.

Il tavolo tecnico istituzionale poi, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere indicando anche la durata e le condizioni della deroga.

Esposizione ai campi elettromagnetici, rilascio e rinnovo dell’autorizzazione alla deroga

Sulla base del parere favorevole, viene autorizzata la deroga esposizione ai campi elettromagnetici. Il decreto di autorizzazione alla deroga   trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute possono chiedere in qualsiasi momento agli organi di vigilanza di effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

Se, nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontrasse effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile, in cosa consiste? Gli obblighi del datore di lavoro

Come scritto nell’articolo 2087 del Codice Civile: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. 

Massima sicurezza tecnologicamente fattibie, gli obblighi del datore di lavoro

L’articolo introduce anche il principio della cosiddetta massima sicurezza tecnologicamente fattibile, così interpretato dalla Suprema Corte: “in materia di sicurezza del lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore; e, nel caso in cui per i suoi limiti individuali non sia in grado di conoscere la miglior scienza ed esperienza, consapevole di tali limiti, deve avere l’accortezza di far risolvere da altri i problemi tecnici che non è in grado di affrontare personalmente”.

Sempre dall’interpretazione della Suprema Corte, “il datore di lavoro – e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia – devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza” (Cassazione Penale, 8 febbraio 2013 n.6363).

“Pertanto – prosegue la sentenza – non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura” (Cassazione Penale, Sez.IV, 18 gennaio 2011 n.1226).

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile, il datore di lavoro ‘a digiuno’ di conoscenze tecniche

“Il datore di lavoro, normalmente a digiuno di conoscenze tecniche, è proprio concretamente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che ottempera all’obbligo giuridico di analizzare e di individuare, secondo l’esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno del luogo di lavoro.” (Cassazione Penale, Sez.IV, 13 maggio 2016 n.20051.)


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anmil

72esima Giornata ANMIL, il sostegno e la vicinanza di UNASF Conflavoro PMI

Nel giorno della 72ª edizione della Giornata Nazionale ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, UNASF Conflavoro PMI rinnova con forza il proprio sostegno al fondamentale impegno quotidiano di ANMIL e del suo presidente Zoello Forni nel tutelare e rappresentare le vittime degli infortuni sul lavoro, una piaga contro cui solo lottando unitamente, associazioni e istituzioni, possiamo vincere.

In questa ottica, è nato un anno fa l’Italian Summit HSE, voluto da Conflavoro PMI e che vede tra i suoi membri le organizzazioni principali che si occupano di Salute e Sicurezza sul Lavoro, tra cui ovviamente ANMIL.

La 72esima edizione della Giornata Nazionale ANMIL

La 72ª edizione della Giornata Nazionale ANMIL per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro – sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – vede manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi ANMIL, cui prendono parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

La Giornata principale quest’anno si svolge a Fiume Veneto (PN) in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Fiume Veneto e l’azienda Claber S.p.a. all’interno della quale ha luogo l’intera manifestazione.

Gli ospiti istituzionali

Oltre al Presidente nazionale Zoello Forni partecipano istituzioni locali, tra cui Massimiliano Fedriga Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, e nazionali come Franco Bettoni Presidente INAIL, Bruno Giordano Direttore generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Sen. Susy Matrisciano Presidente della Commissione Lavoro del Senato e l’On. Walter Rizzetto della Commissione Lavoro della Camera.

formazione antincendio

Decreto GSA, dal 4 ottobre nuova formazione antincendio

Formazione antincendio, tutte le novità del DM del 2 settembre 2021

Oggi 4 Ottobre 2022 entra in vigore il secondo dei tre decreti che andranno a riformare il DM 10 marzo 1998. Il DM 2 settembre 2021 in questione, denominato Decreto GSA, tratta gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza antincendio in azienda.

Il decreto modifica e implementa in particolare:

  1. la gestione del piano di emergenza in azienda;
  2. la designazione e nomina degli addetti antincendio e gestione delle emergenze;
  3. la formazione ed informazione degli addetti antincendio;
  4. l’idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  5. i requisiti dei docenti formatori dei corsi antincendio.

Il Decreto sopracitato sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro. È previsto un periodo transitorio di 6 mesi dall’entrata in vigore fino al 4 aprile 2023.

Formazione Antincendio, cosa cambia per gli Adetti?

Il d.m 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, entra in vigore il 4 ottobre 2022.

Per quanto riguarda la formazione antincendio, la validità dei corsi di formazione per addetti antincendio passa da tre a cinque anni. La durata dei corsi antincendio rimane invece invariata per tutte le classi di rischio.

Inoltre cambia la classificazione delle aziende. Non si classificano più a rischio bassomedio alto, ma secondo il livello 1, 2, 3 e che anche per il livello 1 (ex rischio basso) adesso è obbligatoria la parte pratica.

Quali sonole principali novità introdotte per i docenti formatori?

Novità importante è quella dell’introduzione dei requisiti specifici per la qualificazione dei docenti che andranno a svolgere la formazione antincendio. La norma prevede l’obbligo di possedere, come prerequisito, un grado di istruzione secondario di secondo grado (diploma di scuola superiore), in abbinamento ad almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti nell’ambito teorico/pratico al 04/10/2022;
  2. corso di formazione per docenti teorico/pratici tipo A (B solo teoria, C solo pratica) erogato dal Corpo Nazionale dei VVF (art. 26-bis D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, all. V);
  3. iscrizione elenchi del Ministero dell’Interno (art. 16, comma 4, D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) in associazione al corso di formazione di tipo C per docenti, erogato dal Corpo Nazionale dei VVF limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche (all. V);
  4. rientrare tra il personale di cessato servizio nel Corpo Nazionale dei VVF (servizio di almeno 10 anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, direttivi aggiunti, ispettori antincendio o corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento).
Chi è il formatore antincendio?

Possono fare richiesta di iscrizione al Registro Professionale Antincendio tutte le figure che hanno i requisiti previsti dall’articolo 6 del DM del 2 settembre 2021.

Come qualificare l’esperienza di Formatore Antincendio?

I criteri indicati nel DM del 2 settembre 2021 sono ben espliciti in merito: bisogna evidenziare con dati comprovanti il rispetto di uno dei 4 appena citati.

Per supportare tale analisi e futura attestazione è possibile affidarsi ad un ente terzo riconosciuto dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge 4/2014 per il rilascio dell’attesato di qualificazione per le professioni (come quella del docente formatore antincendio).

Segnaliamo anche la possibilità di iscrizione e attestazione al RPQ Antincendio (Registro Professionale Qualificato di UNASF Conflavoro PMI). In questo modo il formatore in possesso delle caratteristiche indicate dal DM 02/09/2021 avrà una validazione riconosciuta per attesatare il suo possesso dei requisiti come Formatore e/o Istruttore per la formazione prevista per i gradi di rischio dei corsi antincendio aziendali.

Ecco la pagina web dove trovare tutte le info essenziali per qualificare la tua esperienza come formatore Antincendio al Decreto GSA:

sindrome

Disturbi muscoloscheletrici e salute mentale, qual è il legame?

Il mondo del lavoro sta inoltre assistendo a grandi cambiamenti dovuti alla digitalizzazione. L’aumento dell’uso del computer ha portato a una riduzione del lavoro fisico, anche nell’industria.

Il lavoro digitale, più veloce e complesso e la mala-postura, insieme ad altri cambiamenti, possono essere associati sia ad un aumento dei problemi di salute mentale, come lo stress e l’esaurimento mentale, sia a dei problemi di salute fisica, ad esempio i disturbi muscoloscheletrici.

Qual è il legame tra i disturbi muscoloscheletrici e salute mentale?

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro si era già occupata in passato di questa associazione tra disturbi muscolo scheletrici e rischi psicosociali.

In passato era stato pubblicato il documento Musculoskeletal disorders and psychosocial risk factors in the workplace — statistical analysis of EU-wide survey data – Report, un rapporto relativo ai fattori di rischio psicosociale e ai disturbi muscoloscheletrici nei luoghi di lavoro in relazione ad un’analisi statistica dei dati relativi ad un’indagine nella UE.

Riguardo alla correlazione tra salute mentale e disturbi muscoloscheletrici, il documento indica che se lo stress biomeccanico è un fattore importante in relazione ai disturbi muscolo scheletrici. L’effetto combinato di fattori biomeccanici e psicosociali è maggiore degli effetti correlati ai fattori economici e alle caratteristiche del lavoratore (genere, età, istruzione, origine).

Tra le altre cose il rapporto indica che c’è un chiaro impatto negativo delle variabili legate all’orario di lavoro.

Lo studio ha esaminato la relazione tra i fattori psicosociali sul lavoro e i disturbi muscoloscheletrici lavorativi basandosi su un quadro concettuale col quale sono stati esplorati tre percorsi che collegano le caratteristiche del lavoro alla salute del lavoratore: un percorso biomeccanico, un percorso psicosociale, percorsi di prevenzione.

Come prevenire i rischi?

Rimodulare gli orari lavorativi e quelli di pausa; riscirvere e applicare le linee guida per la sicurezza; favorire, quando è necessario, il lavoro autonomo così da diminuire lo stress.


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