Rischio Videoterminale: ergonomia e obblighi 81/08

Rischio Videoterminale: ergonomia e obblighi 81/08

L’utilizzo diffuso dei computer ha reso il rischio da videoterminale (VDT) una delle tematiche più trasversali della sicurezza sul lavoro, spesso sottovalutata nonostante le implicazioni per la salute a lungo termine. Il DLgs 81/08, al Titolo VII, definisce con precisione il campo di applicazione: le tutele si applicano ai lavoratori “videoterminalisti”, ovvero coloro che utilizzano attrezzature munite di schermo in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali. Non si tratta solo di una questione di comfort, ma di prevenzione sanitaria obbligatoria. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi specifici per la vista, la postura e l’affaticamento fisico o mentale, implementando misure che garantiscano l’ergonomia della postazione, sia in ufficio che in modalità smart working.

Rischi per la salute e requisiti ergonomici

L’esposizione prolungata ai VDT può causare tre macro-categorie di disturbi: affaticamento visivo (astenopia, bruciore, visione offuscata), disturbi muscolo-scheletrici (cervicalgia, lombalgia, sindrome del tunnel carpale) e stress psicofisico. Per prevenire queste patologie, l’Allegato XXXIV del Testo Unico stabilisce i requisiti minimi della postazione. La sedia deve essere stabile, con 5 razze, regolabile in altezza e dotata di supporto lombare; la scrivania deve avere una superficie opaca per evitare riflessi e spazio sufficiente per l’appoggio degli avambracci; lo schermo deve essere posizionato frontalmente a una distanza di 50-70 cm, con il bordo superiore all’altezza degli occhi. Anche l’ambiente gioca un ruolo chiave: l’illuminazione (naturale e artificiale) deve essere gestita per evitare abbagliamenti diretti o riflessi sul monitor, mantenendo un microclima confortevole.

Sorveglianza sanitaria e pause obbligatorie

Sul piano gestionale, il legislatore impone misure organizzative rigide per spezzare la staticità del lavoro al video. È diritto del lavoratore fruire di un’interruzione dell’attività al videoterminale mediante pause o cambiamento di attività: la norma prevede 15 minuti di pausa ogni 2 ore di applicazione continuativa. Parallelamente, la Sorveglianza Sanitaria è un pilastro della prevenzione: il Medico Competente deve sottoporre i videoterminalisti a visite preventive e periodiche (con frequenza biennale per gli “over 50” o per chi ha prescrizioni specifiche, quinquennale negli altri casi), mirate a verificare l’idoneità visiva e l’assenza di disturbi posturali gravi. La formazione dei lavoratori sulla corretta postura e sull’organizzazione della postazione completa il quadro degli obblighi indelegabili.

Organizzazioni complesse: individuare il Datore di Lavoro

Organizzazioni complesse: individuare il Datore di Lavoro

Nelle organizzazioni complesse, come le società per azioni, le multinazionali o i gruppi d’impresa articolati in diverse unità produttive, l’identificazione del soggetto penalmente responsabile per la sicurezza non è un’operazione automatica.

Il DLgs 81/08, all’articolo 2, definisce il Datore di Lavoro non in base alla titolarità formale del contratto di lavoro, ma secondo il principio di effettività: è colui che detiene i reali poteri decisionali e di spesa. In assenza di una specifica attribuzione di deleghe all’interno del Consiglio di Amministrazione (CdA), la responsabilità penale per la mancata tutela della salute e sicurezza ricade, per giurisprudenza consolidata, sull’intero organo collegiale. Ciò significa che il Presidente, l’Amministratore Delegato e i Consiglieri possono essere chiamati a rispondere solidalmente di un infortunio, a meno che non vi sia una struttura di governance che abbia trasferito validamente poteri e doveri a soggetti specifici.

Unità produttive e autonomia decisionale

Un punto nodale per le grandi aziende è il concetto di unità produttiva. Se un’articolazione dell’azienda (come uno stabilimento, una filiale o un cantiere autonomo) è dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, il dirigente preposto a tale unità assume ope legis la qualifica di Datore di Lavoro per la sicurezza. Tuttavia, affinché questo avvenga, l’autonomia deve essere reale e non solo formale: il soggetto deve avere a disposizione un budget (“portafoglio”) spendibile senza la necessità di ulteriori avalli da parte della casa madre per gli interventi di sicurezza urgenti e necessari. In caso contrario, la responsabilità risale vertiginosamente verso i vertici societari. La confusione dei ruoli o la mancanza di chiarezza nell’organigramma aziendale rappresenta il tallone d’Achille in sede giudiziaria, dove il giudice andrà a cercare chi aveva il potere di impedire l’evento e non lo ha fatto.

La delega di funzioni come strumento di governance

Le implicazioni pratiche impongono l’utilizzo rigoroso della delega di funzioni (art. 16 DLgs 81/08) come strumento di certezza organizzativa. Per essere liberatoria per il delegante (pur rimanendo l’obbligo di vigilanza, il culpa in vigilando), la delega deve possedere requisiti stringenti: forma scritta, data certa, accettazione del delegato e, soprattutto, il trasferimento di autonomi poteri di spesa e di organizzazione adeguati alla natura dell’incarico. Nelle organizzazioni complesse, è fondamentale mappare i processi decisionali: chi decide l’acquisto di macchinari? Chi approva la formazione? Chi gestisce la manutenzione? Se queste prerogative sono disperse o accentrate senza logica, il rischio penale diventa ingovernabile. L’adozione di un Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 efficace aiuta a definire queste responsabilità, creando un sistema di controllo che protegge sia i vertici che i lavoratori.

Sorveglianza sanitaria: la rivoluzione normativa 2023-2025

Sorveglianza sanitaria: la rivoluzione normativa 2023-2025

Il quadro normativo della sorveglianza sanitaria in Italia ha subito una profonda trasformazione nell’ultimo biennio, segnato da interventi legislativi che hanno riscritto i paradigmi della tutela medica in azienda. A partire dal “Decreto Lavoro” (D.L. 48/2023) fino alle più recenti disposizioni del 2024 e del Decreto 159/2025, il legislatore ha spostato l’asse dell’obbligo di nomina del Medico Competente (MC). La modifica cruciale riguarda l’articolo 18 del DLgs 81/2008: l’obbligo di sorveglianza non scatta più esclusivamente in presenza dei rischi “tabellati” o normati specificamente (come rumore, chimico, vibrazioni), ma diventa mandatoria “qualora richiesto dalla valutazione dei rischi”. Questo passaggio sancisce il primato della valutazione sostanziale (DVR) sulla mera check-list formale, imponendo al datore di lavoro di nominare il medico ogni volta che il processo valutativo evidenzi un rischio per la salute, anche se non esplicitamente “etichettato” da una norma tecnica specifica.

Visite mediche: rientro, pre-assunzione e cartella sanitaria

Le riforme hanno inciso significativamente anche sulla gestione operativa delle visite mediche, modificando l’articolo 41 e l’articolo 25 del Testo Unico sulla Sicurezza. Un punto nodale riguarda la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenze per salute superiori a 60 giorni continuativi: le nuove norme chiariscono che tale visita è obbligatoria solo se il Medico Competente la ritiene necessaria per valutare l’idoneità alla mansione specifica, introducendo un elemento di discrezionalità tecnica che evita automatismi burocratici inutili. Viene inoltre istituzionalizzata la visita preassuntiva, che può essere svolta prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro per garantire l’idoneità preventiva.

Altra novità di rilievo è l’obbligo per il medico, in sede di visita di assunzione, di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro (se disponibile) e di tenerne conto: una misura volta a evitare la duplicazione di esami invasivi e costosi, favorendo la continuità della storia clinica del lavoratore.

Sostituzione del medico e implicazioni per il DVR sul piano procedurale, il legislatore ha stretto le maglie sulla continuità del servizio. L’articolo 25 (modificato dal D.L. 48/2023) impone ora al Medico Competente, in caso di impedimento per gravi ragioni, di comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto qualificato. Questo elimina le zone d’ombra in caso di assenza del professionista titolare. Le implicazioni per le aziende sono immediate: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non può più essere un documento statico, ma deve dialogare costantemente con la sorveglianza sanitaria. Se il DVR individua un rischio per la salute (ad esempio rischio ergonomico posturale non tabellato o stress lavoro-correlato significativo), la mancata nomina del medico espone l’azienda a sanzioni dirette, non essendo più sufficiente difendersi sostenendo l’assenza di rischi “normati”.

Edilizia: segnalare i mancati infortuni per prevenire i rischi

Edilizia: segnalare i mancati infortuni per prevenire i rischi

Il settore delle costruzioni, caratterizzato da cantieri temporanei e mobili e da un elevato turn-over della manodopera, rappresenta uno degli scenari più critici per la gestione della sicurezza. In questo contesto, la valorizzazione dei mancati infortuni costituisce una risorsa strategica spesso sottoutilizzata. La recente pubblicazione realizzata da Inail, in collaborazione con le parti sociali e gli organismi di settore, punta a scardinare la diffusa “cultura della colpa” che porta a nascondere gli eventi accidentali privi di conseguenze lesive.

Riconoscere e analizzare un evento che “poteva succedere ma non è successo” significa intercettare un difetto del sistema di prevenzione (una procedura errata, un’attrezzatura difettosa, una carenza formativa) prima che questo si trasformi in un infortunio grave o mortale. Questo approccio permette di applicare pienamente il principio della valutazione di tutti i rischi sancito dall’art. 28 del DLgs 81/2008, trasformando un potenziale pericolo in un’opportunità di miglioramento.

Il flusso della comunicazione: dalla segnalazione al feedback

Per rendere efficace il sistema di gestione degli eventi pericolosi, le linee guida propongono un modello operativo basato sulla semplicità e sulla partecipazione attiva. Il punto di partenza è la segnalazione, che deve essere resa agevole per il lavoratore (attraverso moduli cartacei semplificati, app o segnalazioni verbali al preposto) e, ove necessario, garantire l’anonimato per superare il timore di eventuali sanzioni.

Una volta acquisita la segnalazione, si attiva la fase di analisi tecnica a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L’obiettivo non è trovare un colpevole, ma indagare le cause radice dell’evento, andando oltre l’errore umano immediato per individuare carenze organizzative. Tuttavia, l’anello cruciale spesso mancante è il feedback: restituire al lavoratore l’esito della sua segnalazione e comunicare le misure correttive adottate è indispensabile. Senza questo ritorno informativo, fondamentale per mantenere alta la motivazione e la fiducia nel sistema, prevarrà la percezione dell’inutilità del gesto, portando a un nuovo silenzio sui rischi.

Vantaggi organizzativi e indicatori di performance

Le implicazioni per le imprese edili vanno oltre la mera compliance normativa. L’adozione di una procedura formale per la gestione dei mancati infortuni è un indicatore di eccellenza che rafforza i Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231) e i sistemi di gestione della sicurezza certificati (come la ISO 45001).

Monitorare l’andamento di questi eventi permette di disporre di indicatori di performance (KPI) “proattivi” (c.d. leading indicators), capaci di anticipare i trend infortunistici e permettere azioni preventive mirate. Questo si differenzia nettamente dagli indici classici di frequenza e gravità, che si limitano a fotografare il passato. Inoltre, coinvolgere le maestranze in questo processo favorisce un clima di sicurezza positivo, trasformando ogni lavoratore in una “sentinella” attiva capace di contribuire al miglioramento continuo dell’organizzazione del cantiere.

Parapetti permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025

Parapetti permanenti: la nuova norma UNI 11996:2025

La pubblicazione della norma UNI 11996:2025 (avvenuta il 27 novembre 2025) segna un punto di svolta fondamentale per la sicurezza nelle opere civili e industriali, colmando un vuoto normativo che perdurava da tempo. Fino ad oggi, la progettazione dei parapetti anticaduta permanenti destinati a zone non aperte al pubblico (come le coperture tecniche accessibili solo per manutenzione) si basava spesso sull’adattamento di standard nati per altri scopi, come la UNI EN ISO 14122-3 (specifica per i macchinari) o le NTC 2018 (per l’edilizia civile residenziale). La nuova norma definisce finalmente in modo univoco i requisiti di sicurezza, i metodi di prova e le condizioni di utilizzo per i parapetti utilizzati come Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) in edifici, infrastrutture e impianti dove sussiste il pericolo di caduta dall’alto, escludendo però le protezioni contro urti di veicoli o scivolamento di materiali sfusi.

Classificazione e requisiti tecnici: Classe A e Classe B

Uno degli aspetti più innovativi della UNI 11996:2025 è l’introduzione di una specifica classificazione dei parapetti in base alla loro capacità di resistenza. La norma distingue due categorie principali: la Classe A, che raggruppa i parapetti progettati per resistere esclusivamente ai carichi statici, e la Classe B, che include quelli capaci di sopportare anche azioni dinamiche moderate. Questa distinzione permette al progettista di selezionare il dispositivo più idoneo in funzione della valutazione del rischio specifica dell’area di lavoro. Dal punto di vista geometrico e dimensionale, la norma detta regole precise per le configurazioni “a correre” (sia in campata centrale che a sbalzo) e “a moduli”, armonizzando le richieste di altezza e luce libera per garantire l’invalicabilità accidentale, superando le incertezze interpretative legate alle vecchie consuetudini tecniche.

Documentazione, ispezioni e salvataggio

Le implicazioni operative della nuova norma investono direttamente l’intera filiera, dal fabbricante all’installatore fino all’utilizzatore finale. La UNI 11996 pone grande enfasi sulla documentazione tecnica: il manuale di istruzioni diventa un elemento di sicurezza attiva, dovendo obbligatoriamente indicare anche le procedure per il salvataggio dell’installatore in caso di utilizzo di DPI anticaduta durante le fasi di montaggio o smontaggio. Inoltre, viene istituito un rigoroso regime di controllo che prevede diverse tipologie di verifiche: ispezione prima del montaggio, ispezione d’uso, ispezione periodica e straordinaria. Questo approccio strutturato trasforma il parapetto da semplice opera fabbrile a vero e proprio dispositivo di sicurezza gestito, la cui efficienza deve essere garantita e tracciata nel tempo per assicurare la protezione collettiva prioritaria rispetto ai sistemi individuali.

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