Infortunio in sopralluogo: responsabilità senza incarico

Infortunio in sopralluogo: responsabilità senza incarico

La responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio non è vincolata esclusivamente alla formalizzazione di un contratto d’appalto o d’opera, ma si estende anche alle fasi preliminari e precontrattuali. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di tutela sancito dal Dlgs 81/2008 e dall’articolo 2087 del Codice Civile scatta nel momento in cui un soggetto esterno viene invitato o autorizzato ad accedere ai luoghi di lavoro per effettuare un sopralluogo tecnico, anche se finalizzato alla mera formulazione di un preventivo.

La giurisprudenza di legittimità smonta la tesi difensiva secondo cui, in assenza di un incarico formalizzato, non sussisterebbe la posizione di garanzia del committente. Al contrario, colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi e delle fonti di pericolo è tenuto a garantire l’incolumità di chiunque vi acceda legittimamente per ragioni connesse all’attività aziendale, applicando i principi di cooperazione e coordinamento previsti dall’articolo 26 del Testo Unico.

Analisi del rischio nella fase precontrattuale

Il nodo centrale della questione riguarda la gestione del rischio durante le visite tecniche o i rilevamenti misure che precedono l’affidamento dei lavori. In questa fase, sebbene non sia ancora stato redatto un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), si concretizza comunque un’esposizione ai pericoli specifici dell’ambiente di lavoro (es. cadute dall’alto, presenza di lucernari non calpestabili, rischio elettrico). I giudici sottolineano che il soggetto che effettua il sopralluogo, pur essendo un professionista o un imprenditore, si trova in una condizione di “interferenza” operativa. Il committente ha quindi il dovere di informare dettagliatamente l’ospite sui rischi esistenti e, soprattutto, di mettere in sicurezza l’area oggetto di visita o di accompagnare il tecnico vietando l’accesso a zone interdette. L’omissione di queste cautele, come la mancata segnalazione di una copertura fragile o di un dislivello, costituisce una colpa specifica che genera responsabilità penale in caso di evento lesivo, indipendentemente dal fatto che il contratto non sia stato ancora firmato.

Procedure di accesso e gestione dei visitatori tecnici

Le implicazioni operative per le aziende impongono di trattare la fase del sopralluogo con lo stesso rigore riservato all’esecuzione dell’appalto. È fondamentale proceduralizzare l’accesso dei fornitori potenziali: il datore di lavoro o un suo delegato competente devono sempre accompagnare i tecnici esterni, fornendo loro un’informativa preliminare sui rischi (anche sintetica) e verificando che indossino i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per la natura dell’ambiente (es. scarpe antinfortunistiche, caschetto). Non è ammissibile lasciare che soggetti terzi si muovano in autonomia all’interno del perimetro aziendale o su coperture, presumendo che la loro qualifica professionale li renda immuni dai pericoli strutturali dell’edificio che non conoscono. La diligenza richiesta impone di anticipare la tutela: se l’area non è sicura, il sopralluogo deve essere impedito o effettuato con modalità protette (es. piattaforme aeree), poiché la firma del contratto è un atto burocratico, ma il rischio per la vita è un fatto reale e immediato.

Digital Omnibus: focus sul nuovo pacchetto privacy

Digital Omnibus: focus sul nuovo pacchetto privacy

La Commissione europea ha presentato il “Digital Omnibus“, un’ambiziosa proposta di regolamento mirata a unificare e semplificare il complesso quadro normativo digitale dell’Unione. Il provvedimento nasce dall’esigenza di armonizzare i diversi regolamenti emanati dal 2016 a oggi – tra cui il GDPR, il Digital Markets Act (DMA), il Digital Services Act (DSA), la direttiva NIS2 e il recente AI Act – per eliminare sovrapposizioni, ridurre i costi amministrativi (stimati in risparmi fino a 5 miliardi di euro entro il 2029) e risolvere i conflitti di competenza tra autorità.

Tuttavia, l’iniziativa ha sollevato accesi dibattiti: se da un lato promette di sbloccare l’innovazione e agevolare le imprese, dall’altro rischia di indebolire le tutele consolidate per i cittadini, con particolare riferimento alla definizione di dato personale e alla trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale, suscitando le preoccupazioni degli attivisti per i diritti digitali.

Novità su dati personali, cookie e AI

Analizzando i contenuti tecnici, il pacchetto introduce modifiche sostanziali che potrebbero ridefinire i confini della privacy. Una delle proposte più controverse riguarda il passaggio da un criterio oggettivo a uno soggettivo per l’identificazione del dato personale: se un’azienda non ha l’intenzione o la capacità di identificare il soggetto, tali informazioni potrebbero sfuggire al perimetro del GDPR. Sul fronte della navigazione web, si prevede una riduzione dei cookie banner, eliminando l’obbligo di consenso per finalità statistiche o di sicurezza, sebbene ciò possa aprire a controlli più invasivi sui dispositivi. Anche per l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale si prospetta un cambio di rotta: dal consenso preventivo (opt-in) si passerebbe a un meccanismo di opposizione (opt-out), permettendo l’uso dei dati degli utenti di default a meno che questi non si oppongano esplicitamente. Sono previste inoltre proroghe per l’adeguamento all’AI Act e la creazione di portafogli digitali aziendali unificati per snellire la burocrazia transfrontaliera.

Implicazioni per le aziende e iter legislativo

Le implicazioni pratiche per le imprese sono duplici: da una parte la promessa di una maggiore competitività e minori oneri burocratici, dall’altra l’incertezza legata a una possibile “deregulation” che richiede attenzione costante. Attualmente il Digital Omnibus è ancora una proposta che dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio; pertanto, non è ancora legge vigente. Tuttavia, la Commissione ha già avviato una consultazione sul controllo dell’adeguatezza digitale aperta fino a marzo 2026. Le aziende devono monitorare l’evoluzione di questo testo, poiché potrebbe modificare gli obblighi di compliance in materia di cybersicurezza (con un portale unico per le segnalazioni di attacchi), gestione dei diritti degli interessati (con restrizioni sulle richieste di accesso ai dati) e adozione di tecnologie emergenti. Prepararsi significa restare aggiornati per sfruttare i periodi transitori che verranno definiti e integrare le nuove semplificazioni senza abbassare la guardia sulla protezione dei dati.

Pulizia macchine e DVR: i rischi dell'omessa valutazione

Pulizia macchine e DVR: i rischi dell’omessa valutazione

La corretta individuazione dei rischi nelle fasi di manutenzione e pulizia dei macchinari rappresenta un obbligo indelegabile spesso sottovalutato, come confermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n. 38145 del 24 novembre 2025. I giudici di legittimità hanno ribadito la responsabilità penale del datore di lavoro per un grave infortunio occorso a un dipendente durante la pulizia manuale di una taglierina per laminati.

Il caso evidenzia come la mancata inclusione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle specifiche procedure di pulizia – considerate erroneamente attività accessorie o a basso rischio – costituisca una violazione strutturale delle norme di sicurezza (Dlgs 81/2008).

L’omissione non riguarda solo l’aspetto formale del documento, ma investe la carenza di misure tecniche organizzative, lasciando che i lavoratori operino sulla base di “prassi informali” pericolose, spesso senza i necessari blocchi energetici e senza una formazione specifica per gestire i rischi residui.

Il caso: infortunio durante la pulizia e carenze nel DVR

L’incidente oggetto della sentenza è avvenuto durante un’operazione di routine: la pulizia manuale dei rulli di una macchina, eseguita con stracci e solventi. L’operatore, agendo con l’impianto non adeguatamente segregato, è rimasto incastrato con l’avambraccio tra gli organi in movimento, riportando lesioni gravissime. L’analisi forense ha fatto emergere un quadro di inadempienze sistemiche: il datore di lavoro aveva omesso di valutare nel DVR la fase di pulizia come un rischio residuale critico. Nonostante la macchina fosse marcata CE, l’operazione richiedeva l’accesso a parti pericolose che, in assenza di una procedura di “Lock-Out/Tag-Out” (LOTO) o di misure tecniche che impedissero il riavvio accidentale, esponevano il lavoratore a un pericolo mortale. La Corte ha sottolineato che la prevedibilità dell’evento e la ripetitività dell’azione di pulizia imponevano l’adozione di protocolli di sicurezza rigidi, non surrogabili dalla generica esperienza del lavoratore. Inoltre, è stata rilevata la mancata sorveglianza sanitaria (visite preventive e periodiche), aggravando la posizione di garanzia del datore di lavoro.

Procedure operative e gestione dei rischi residui

Le implicazioni di questa pronuncia per le aziende manifatturiere sono rilevanti. Non è sufficiente che un macchinario sia sicuro durante il normale ciclo produttivo; il DVR deve analizzare dettagliatamente anche le fasi transitorie, come la pulizia, la manutenzione e il settaggio (attrezzaggio). Se il rischio non può essere eliminato alla fonte (rischio residuo), deve essere gestito attraverso procedure operative formali che vietino interventi “a caldo” o con organi in movimento non protetti. È indispensabile codificare le istruzioni per la fermata in sicurezza, l’isolamento delle fonti di energia e la verifica dell’assenza di tensione prima di qualsiasi intervento manuale. Parallelamente, la formazione e l’addestramento (art. 37 e 73 del Dlgs 81/08) devono essere specifici per queste mansioni: il lavoratore deve essere consapevole che la pulizia non è un’attività “banale”, ma una fase critica che richiede la massima aderenza alle procedure. Ignorare questi aspetti nel DVR equivale a tollerare un rischio occulto, trasformando un’attività ordinaria in una potenziale trappola giudiziaria e umana.

Scaffalature porta-pallet: rischi e sicurezza magazzino

Scaffalature porta-pallet: rischi e sicurezza magazzino

Le scaffalature porta-pallet costituiscono l’infrastruttura statica fondamentale della logistica moderna, ma la loro gestione rientra a pieno titolo negli obblighi di sicurezza previsti dal Dlgs 81/2008. Giuridicamente classificate come “attrezzature di lavoro”, queste strutture metalliche non sono semplici arredi, ma opere che devono garantire stabilità e resistenza ai carichi. Il rischio principale associato al loro utilizzo è il crollo, che può avvenire per cedimento strutturale, sovraccarico o impatti accidentali con i mezzi di movimentazione, innescando spesso un effetto domino con conseguenze catastrofiche per gli operatori. La normativa di riferimento tecnico, la UNI EN 15635 (“Sistemi di stoccaggio statici di acciaio – Utilizzo e manutenzione dell’attrezzatura di immagazzinaggio”), definisce le linee guida per minimizzare questi pericoli, imponendo al datore di lavoro un rigoroso regime di controllo che va dalla corretta installazione alla manutenzione programmata, passando per la formazione specifica del personale addetto al magazzino.

Prevenzione tecnica e gestione del carico

L’analisi tecnica della sicurezza delle scaffalature porta-pallet si focalizza su due aspetti critici: la protezione dagli urti e la gestione dei carichi. La causa più frequente di incidente è la collisione tra i carrelli elevatori e i montanti della scaffalatura, specialmente nelle fasi di manovra. Per mitigare questo rischio, è indispensabile installare protezioni (paracolpi) adeguate ai piedi dei montanti, in particolare nelle testate delle corsie e nei punti di intersezione. Parallelamente, è obbligatorio che su ogni scaffalatura siano esposti in modo chiaro e indelebile i cartelli di portata (tabelle di carico), che indicano i limiti massimi di peso per ripiano e per l’intera spalla. Il superamento di tali limiti o una distribuzione asimmetrica del peso possono causare deformazioni elastiche o plastiche che compromettono la statica della struttura. La norma UNI EN 15635 introduce un sistema di classificazione del danno (codice verde, ambra, rosso) che guida l’azienda nella decisione di riparare, scaricare immediatamente o monitorare il componente danneggiato.

Il ruolo del PRSES e le ispezioni periodiche

Le implicazioni operative per la governance del magazzino richiedono l’individuazione di una figura chiave: il PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), ovvero il responsabile della sicurezza delle attrezzature di stoccaggio. Questo soggetto ha il compito di supervisionare le operazioni e garantire il rispetto del piano di verifiche.

La normativa prevede diversi livelli di ispezione: controlli visivi giornalieri o settimanali, che possono essere svolti dal personale interno adeguatamente formato per rilevare danni evidenti o anomalie; e ispezioni esperte, da effettuarsi con cadenza almeno annuale da parte di tecnici competenti esterni. Queste verifiche devono accertare la verticalità delle spalle, lo stato dei correnti, la presenza delle spine di sicurezza (che impediscono lo sganciamento accidentale dei travi) e l’integrità del pavimento. La mancata esecuzione di queste verifiche espone il datore di lavoro a responsabilità penali in caso di crollo, equiparando l’omessa manutenzione a un vizio di sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Sicurezza nei negozi: gestione rischi e centri commerciali

Sicurezza nei negozi: gestione rischi e centri commerciali

La sicurezza nei negozi e nelle attività commerciali situate all’interno della grande distribuzione organizzata rappresenta un ambito che richiede un’attenzione specifica, spesso erroneamente considerata a basso rischio rispetto ai settori industriali. Il Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, senza distinzioni basate sulla tipologia merceologica. In questi contesti, caratterizzati da un’elevata affluenza di pubblico e da ritmi spesso frenetici, si intrecciano fattori di rischio eterogenei che vanno dalla movimentazione manuale dei carichi allo stress lavoro-correlato. 

L’ambiente di lavoro, spesso condiviso con la clientela, impone l’adozione di misure di prevenzione che garantiscano non solo l’incolumità degli addetti alle vendite e al magazzino, ma anche la gestione delle emergenze in spazi complessi come le gallerie commerciali, dove le vie di fuga e le procedure di evacuazione devono essere perfettamente coordinate.

Analisi tecnica della sicurezza nei negozi e movimentazione

Entrando nel merito delle criticità operative, una delle problematiche principali riguarda la movimentazione manuale dei carichi, disciplinata dal Titolo VI del Decreto Legislativo. Gli addetti vendita sono frequentemente chiamati a spostare imballaggi, rifornire scaffali o gestire la merce in magazzini spesso angusti e privi di ausili meccanici adeguati. Il sollevamento ripetuto di pesi, anche se di entità modesta, unito a posture incongrue e movimenti ripetitivi (tipici delle postazioni di cassa), espone i lavoratori a patologie muscolo-scheletriche da sovraccarico biomeccanico.

A ciò si aggiungono i rischi psicosociali legati al contatto diretto e continuo con il pubblico, che possono sfociare in stress, burnout o episodi di aggressione verbale e fisica. Non vanno trascurati i fattori ambientali e di sicurezza fisica: l’illuminazione artificiale prolungata, il microclima condizionato, il rischio rapina negli orari di chiusura e il pericolo di scivolamento e caduta in piano su pavimenti lavati di frequente costituiscono ulteriori elementi che devono essere analizzati puntualmente nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Misure organizzative e prevenzione per il commercio

Le implicazioni pratiche per garantire la tutela richiedono l’adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali mirate. Per mitigare il rischio da sovraccarico fisico, è fondamentale dotare i punti vendita di attrezzature di ausilio come transpallet, carrelli manuali o scale a norma per l’accesso sicuro ai ripiani alti, fornendo contestualmente un addestramento pratico sul loro utilizzo.

La formazione specifica, ai sensi dell’articolo 37 del Dlgs 81/2008, deve includere moduli dedicati non solo alla sicurezza generale, ma anche alla corretta gestualità e alla gestione dei conflitti con la clientela per prevenire lo stress. Dal punto di vista organizzativo, implementare la rotazione delle mansioni (job rotation) tra cassa, allestimento e magazzino permette di variare il tipo di sollecitazione fisica e mentale, riducendo l’usura psicofisica del lavoratore. Infine, la gestione delle emergenze deve essere integrata con il piano generale del centro commerciale, assicurando che le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo siano mantenuti sempre sgombri da scatoloni o merce esposta, garantendo una via di fuga rapida ed efficace in ogni condizione.

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