Formatori sicurezza: requisiti e criteri di qualifica

Formatori sicurezza: requisiti e criteri di qualifica

La qualità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un elemento imprescindibile per garantire l’efficacia delle misure di prevenzione e il rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008. L’articolo 37 del Testo Unico pone l’accento sulla necessità che tale formazione sia erogata da soggetti competenti, ma è il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 a definire nel dettaglio i criteri di qualificazione della figura del formatore-docente.

Questo provvedimento normativo ha introdotto regole certe per accertare che chi sale in cattedra possieda non solo le conoscenze teoriche, ma anche l’esperienza pratica e le capacità didattiche necessarie per trasferire efficacemente i concetti di tutela e prevenzione. Il legislatore ha voluto così superare l’improvvisazione, stabilendo che la competenza non si autocertifica, ma deve essere dimostrabile attraverso il possesso di specifici requisiti che combinano istruzione, esperienza lavorativa nel settore e abilità comunicative.

I sei criteri per i formatori sicurezza qualificati

Il Decreto del 2013 individua sei criteri (contraddistinti dalle lettere da A a F), il possesso di almeno uno dei quali è condizione necessaria per acquisire la qualifica di formatori sicurezza. Alla base di tutti i profili vi è il prerequisito del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatta eccezione per i datori di lavoro che formano i propri dipendenti, per i quali sussistono deroghe specifiche. I criteri spaziano dal possesso di un percorso formativo specifico (come un master o corsi abilitanti con verifica finale) all’esperienza documentata.

Ad esempio, il criterio “A” valorizza chi ha già effettuato docenze per un numero significativo di ore nel triennio precedente, mentre altri criteri (come il “C” o il “D”) combinano la partecipazione a corsi specifici (ad esempio un corso di 64 ore in materia di salute e sicurezza) con un’esperienza lavorativa coerente di almeno 12 o 18 mesi. Particolare rilevanza assume il criterio della capacità didattica, che deve essere acquisita tramite percorsi formativi dedicati (corsi “train the trainer”) o dimostrata attraverso un’esperienza d’aula consolidata. Questa struttura modulare permette di valorizzare sia il percorso accademico che quello professionale, garantendo che il docente conosca a fondo la materia e sappia insegnarla.

Aggiornamento professionale e verifica della conformità

Il mantenimento della qualifica nel tempo non è automatico, ma è subordinato a un preciso obbligo di aggiornamento professionale. La normativa impone ai docenti qualificati di frequentare corsi di aggiornamento per un totale di almeno 24 ore nell’arco di ogni triennio, oppure di alternare la formazione con l’attività di docenza attiva. Questo meccanismo serve a garantire che le competenze non diventino obsolete di fronte all’evoluzione normativa e tecnica.

Per le aziende e gli enti di formazione, la verifica dei requisiti del docente è un passaggio cruciale: affidare un corso a un formatore privo dei requisiti di legge rende la formazione “non conforme” e, di conseguenza, nulla agli effetti del Dlgs 81/2008, esponendo il datore di lavoro a sanzioni per mancata formazione e al rischio di dover ripetere l’intero percorso. È dunque fondamentale richiedere e conservare il curriculum vitae del formatore, che deve evidenziare chiaramente in base a quale dei sei criteri previsti dal decreto egli matura la propria idoneità all’insegnamento.

Valutazione impatto generazionale: obblighi Legge 167/2025

Valutazione impatto generazionale (VIG): obblighi Legge 167/2025

La Valutazione impatto generazionale (VIG) costituisce una delle innovazioni più rilevanti introdotte dalla Legge 10 novembre 2025, n. 167, pubblicata recentemente per inaugurare un nuovo corso nella produzione normativa nazionale. Il provvedimento, entrato formalmente in vigore il 29 novembre 2025, stabilisce l’obbligo per il governo di presentare annualmente, entro il 30 giugno, una legge di semplificazione normativa e delega importanti riforme per la digitalizzazione e il riordino di settori strategici quali la sicurezza sul lavoro in ambito portuale e ferroviario, l’ambiente e la ricerca.

Al centro di questo impianto legislativo vi è l’introduzione della VIG, uno strumento di analisi preventiva che dovrà accompagnare tutti gli atti normativi dell’esecutivo, ad eccezione dei decreti legge, per misurarne gli effetti nel lungo periodo. Si tratta di un cambio di paradigma culturale che allinea l’Italia agli obiettivi dell’agenda 2030, spostando l’attenzione dal mero costo immediato delle riforme alla loro sostenibilità intergenerazionale.

Focus sulla Valutazione impatto generazionale e sostenibilità

Approfondendo il meccanismo della Valutazione impatto generazionale, la norma impone di integrare strutturalmente nell’iter legislativo l’analisi delle ricadute su ambiente, società ed economia futura. Non sarà più sufficiente valutare l’impatto finanziario corrente; ogni nuovo provvedimento dovrà dimostrare la propria coerenza con la tutela delle risorse naturali, il benessere collettivo e la stabilità occupazionale delle prossime generazioni.

Parallelamente alla VIG, la Legge 167/2025 rafforza anche l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), introducendo l’obbligo specifico di valutare l’impatto di genere. Questo significa che ogni nuova norma dovrà essere scrutinata per verificare se possa generare, anche involontariamente, disparità tra uomini e donne o se, al contrario, possa contribuire attivamente a ridurle, prevenendo effetti discriminatori fin dalla fase di progettazione legislativa.

Implicazioni strategiche per le imprese e il mercato

Sebbene la VIG sia un obbligo rivolto primariamente al legislatore, le sue ricadute sul tessuto produttivo saranno significative e richiederanno un adeguamento strategico da parte delle aziende. La prospettiva di una legislazione più stabile e orientata al lungo termine offre alle imprese il vantaggio di una maggiore prevedibilità normativa, elemento essenziale per pianificare investimenti in formazione, sicurezza e innovazione senza il timore di continui cambi di rotta. Inoltre, i principi della VIG si sovrappongono a molti criteri ESG (Environmental, Social, Governance) già adottati dalle realtà più evolute, favorendo una convergenza tra politiche pubbliche e strategie di sostenibilità privata. Le organizzazioni dovranno prepararsi a operare in un contesto regolatorio che premierà sempre più la capacità di generare valore durevole, riducendo l’impatto ambientale e garantendo equità sociale, trasformando così la conformità normativa da costo a leva competitiva.

Norme cancerogeni: Italia e UE rafforzano la tutela

Norme cancerogeni: Italia e UE rafforzano la tutela

La lotta contro i tumori di origine professionale segna un nuovo punto di svolta grazie all’azione coordinata tra le istituzioni europee e il legislatore italiano. L’obiettivo primario è l’aggiornamento costante del quadro normativo per allinearlo alle più recenti evidenze scientifiche, garantendo una protezione sempre più efficace per i lavoratori esposti a sostanze pericolose. Il riferimento normativo nazionale, il Titolo IX del Dlgs 81/2008, è oggetto di revisioni periodiche che recepiscono le direttive comunitarie, ampliando l’elenco degli agenti cancerogeni e mutageni e abbassando i valori limite di esposizione professionale (OEL).

Questo processo di adeguamento non è meramente burocratico, ma risponde all’urgenza dettata dai dati epidemiologici che vedono ancora le neoplasie professionali come una delle principali cause di mortalità correlata al lavoro nell’Unione Europea. La strategia comunitaria mira non solo a ridurre i limiti, ma a includere nuove sostanze reprotossiche nel campo di applicazione delle norme più severe, estendendo così il perimetro della tutela.

Nuove sostanze classificate e limiti di esposizione

Le recenti direttive recepite introducono vincoli più stringenti per una serie di sostanze ampiamente utilizzate nei cicli industriali. Tra le novità più rilevanti figura l’inclusione di nuovi agenti nell’allegato specifico del decreto, come i composti del nichel, l’acrilonitrile e il benzene, per i quali sono stati fissati valori limite di esposizione professionale rivisti al ribasso. Particolare attenzione viene posta anche alle sostanze tossiche per la riproduzione, che ora beneficiano dello stesso regime di tutela previsto per i cancerogeni e mutageni. Questo significa che le aziende devono applicare il principio di sostituzione con rigore ancora maggiore: se è tecnicamente possibile, l’agente pericoloso deve essere eliminato o sostituito con uno non pericoloso o meno pericoloso. Qualora ciò non sia fattibile, l’esposizione deve essere ridotta al più basso livello tecnicamente possibile, indipendentemente dal rispetto formale del valore limite, applicando sistemi chiusi e tecnologie di abbattimento degli inquinanti alla fonte.

Obblighi di valutazione e sorveglianza sanitaria

L’impatto di queste modifiche sul sistema di gestione della sicurezza aziendale è immediato e richiede un aggiornamento puntuale del documento di valutazione dei rischi (DVR). I datori di lavoro sono chiamati a verificare se nel proprio ciclo produttivo sono presenti le nuove sostanze classificate o se i livelli di concentrazione misurati in passato sono ancora conformi ai nuovi standard più restrittivi. La valutazione non deve limitarsi all’esposizione inalatoria, ma considerare anche l’assorbimento cutaneo, spesso via critica per molti agenti chimici. Parallelamente, la sorveglianza sanitaria deve essere potenziata: il medico competente ha il compito di informare i lavoratori sui rischi specifici e sulla necessità di sottoporsi a controlli mirati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, dato il lungo periodo di latenza che caratterizza le patologie neoplastiche. Il registro degli esposti diventa uno strumento fondamentale per la tracciabilità della storia lavorativa e sanitaria di ogni dipendente, garantendo il diritto a un monitoraggio costante nel tempo.

Lavoro da qualsiasi luogo: gestire i nuovi rischi

Lavoro da qualsiasi luogo: gestire i nuovi rischi

L’evoluzione verso il lavoro da qualsiasi luogo, noto internazionalmente come “Work from Anywhere”, rappresenta una trasformazione radicale che supera il concetto tradizionale di smart working, ponendo sfide inedite per l’applicazione del Dlgs 81/2008.

Se la normativa vigente sulla salute e sicurezza è stata concepita attorno alla centralità del luogo di lavoro fisico sotto il controllo giuridico del datore di lavoro, la fluidità attuale impone un cambio di paradigma interpretativo e operativo. L’obbligo di tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, sancito dall’articolo 2087 del Codice Civile, rimane inalterato, ma le modalità di adempimento devono necessariamente adattarsi a contesti in cui il perimetro aziendale si dissolve. Non si tratta più di verificare la conformità di un ufficio stabile o di una postazione domestica fissa, ma di garantire la sicurezza in ambienti dinamici ed eterogenei, come spazi di coworking, luoghi pubblici o abitazioni temporanee.

In questo scenario, l’informativa e la formazione, previste dagli articoli 36 e 37 del Testo Unico, assumono un ruolo preponderante rispetto alle misure tecniche strutturali, trasferendo parte della responsabilità della gestione del rischio sulla consapevolezza e sulla cultura della prevenzione del singolo lavoratore.

I rischi specifici nel lavoro da qualsiasi luogo

L’implementazione di politiche di lavoro da qualsiasi luogo richiede un’analisi approfondita dei rischi emergenti, che devono essere accuratamente mappati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). A differenza del telelavoro o del lavoro agile “standard”, dove le postazioni possono essere verificate o autocertificate una tantum, la mobilità continua espone il dipendente a condizioni ergonomiche e ambientali imprevedibili e mutevoli.

L’utilizzo prolungato di dispositivi portatili (laptop, tablet) in postazioni di fortuna, prive di sedute ergonomiche o piani di appoggio adeguati, incrementa esponenzialmente il rischio di disturbi muscolo-scheletrici (DMS). A ciò si aggiungono i fattori ambientali non controllabili, come l’illuminazione scarsa o eccessiva, il microclima inadeguato e l’inquinamento acustico, che possono impattare sulla capacità di concentrazione e sul benessere visivo. Inoltre, la digitalizzazione spinta comporta rischi legati alla sicurezza dei dati e alla vulnerabilità delle connessioni, creando un’intersezione sempre più stretta tra la sicurezza fisica (safety) e la sicurezza informatica (security), dove un comportamento imprudente può compromettere sia l’asset aziendale che la serenità lavorativa.

Prevenzione dei rischi psicosociali e tecnostress

Le implicazioni più insidiose di questa modalità lavorativa riguardano la sfera dei rischi psicosociali, un ambito che il datore di lavoro è tenuto a valutare e gestire con estrema attenzione. La dissoluzione dei confini spaziali e temporali tra vita privata e attività professionale può generare fenomeni di iperconnessione, portando al cosiddetto tecnostress e al burnout. L’assenza di un luogo fisico condiviso rischia inoltre di causare isolamento professionale, allentando il legame fiduciario con l’azienda e riducendo il supporto sociale tra colleghi.

Per mitigare questi rischi, è indispensabile che le organizzazioni definiscano policy chiare che garantiscano il diritto alla disconnessione, stabilendo fasce orarie di reperibilità e momenti di riposo inviolabili. Dal punto di vista operativo, l’azienda deve fornire dotazioni strumentali adeguate (come supporti per laptop, tastiere e mouse esterni) per rendere ergonomiche le postazioni mobili e investire in una formazione specifica che educhi il lavoratore all’autovalutazione del rischio ambientale. Promuovere una leadership gentile e basata sugli obiettivi, piuttosto che sul controllo orario, diventa la strategia vincente per trasformare la flessibilità in un reale vantaggio competitivo, tutelando la salute mentale e fisica delle risorse umane.

Sicurezza cantieri: gestire il rischio vento e le tempeste

Sicurezza cantieri: gestire il rischio vento e le tempeste

Il rischio vento e le avverse condizioni meteorologiche rappresentano una variabile critica per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, richiedendo una valutazione puntuale all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del piano operativo di sicurezza (POS).

Il Dlgs 81/2008, inserisce esplicitamente i fattori climatici tra gli elementi che il datore di lavoro deve analizzare (articolo 28), in quanto possono compromettere la stabilità delle apprestamenti, il funzionamento sicuro delle macchine di sollevamento e l’incolumità stessa dei lavoratori.

In particolare, l’Allegato IV e l’Allegato VI del decreto forniscono indicazioni tecniche precise sull’uso delle attrezzature di lavoro in condizioni di instabilità, vietando le operazioni quando le condizioni meteorologiche non garantiscono la sicurezza. La frequenza sempre maggiore di eventi atmosferici estremi e improvvisi impone un cambio di paradigma: la gestione dell’emergenza meteo non può essere improvvisata, ma deve seguire protocolli codificati che definiscano le soglie di allerta e le procedure di sospensione delle attività.

Analisi tecnica del rischio vento e procedure operative

Per mitigare efficacemente il rischio vento, è fondamentale adottare un approccio strutturato che si divide in tre fasi operative distinte: prevenzione, gestione dell’evento e ripristino. La fase preventiva si basa sul monitoraggio costante delle previsioni meteorologiche locali e sull’organizzazione del cantiere. È necessario assicurare preventivamente tutti gli elementi mobili, come lastre, pannelli e attrezzature leggere, che potrebbero trasformarsi in proiettili pericolosi sotto la spinta delle raffiche. Un’attenzione particolare va riservata alle gru a torre: queste devono essere lasciate in “libera rotazione” (o messa in bandiera) al termine del turno lavorativo o all’approssimarsi di una tempesta, per evitare che la struttura opponga resistenza al vento rischiando il collasso strutturale. Per quanto riguarda i ponteggi, la verifica degli ancoraggi e la rimozione di teli o reti che potrebbero creare un pericoloso “effetto vela” sono passaggi obbligati. Durante l’evento, il rispetto dei limiti tecnici delle macchine è imperativo: le operazioni di sollevamento devono essere interrotte quando la velocità del vento supera le indicazioni del fabbricante (generalmente intorno ai 72 km/h, ma spesso inferiore per carichi con ampia superficie).

Implicazioni organizzative e protocolli di emergenza

Le implicazioni per le imprese edili riguardano principalmente la capacità di reazione e l’organizzazione del lavoro. Implementare protocolli rigidi per il rischio atmosferico non tutela solo l’integrità fisica dei lavoratori, prevenendo infortuni gravi causati da cadute di materiali o ribaltamenti di mezzi, ma salvaguarda anche il patrimonio aziendale e la continuità operativa futura. I lavoratori, e in particolare i preposti, devono essere formati per riconoscere i segnali di pericolo imminente e avere l’autorità di interrompere le lavorazioni senza timore di ripercussioni produttive. Una volta cessata la tempesta, la ripresa delle attività non può essere automatica. È obbligatorio procedere a una verifica straordinaria di tutte le opere provvisionali: ponteggi, puntellature degli scavi e sistemi di ancoraggio delle macchine devono essere ispezionati visivamente e tecnicamente per escludere danni occulti che ne abbiano compromesso la stabilità. Solo dopo aver accertato l’integrità delle strutture e rimosso eventuali detriti o accumuli d’acqua, sarà possibile riprendere il lavoro in sicurezza. La negligenza in questa fase di controllo post-evento espone l’azienda a rischi civili e penali gravissimi in caso di cedimenti differiti.

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