Protezione vie respiratorie: la norma UNI 11719:2025

Protezione vie respiratorie: la norma UNI 11719:2025

La protezione vie respiratorie costituisce uno degli ambiti più delicati e complessi all’interno della strategia di prevenzione aziendale, disciplinata dal Titolo III del Dlgs 81/2008. L’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie (APVR) è previsto come misura di ultima istanza, da adottare solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche preventive, mezzi di protezione collettiva o metodi di organizzazione del lavoro. 

L’articolo 77 del Testo Unico, impone al datore di lavoro obblighi precisi nella scelta di questi dispositivi, che devono essere non solo conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza (marcatura CE), ma anche adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. In questo scenario, le norme tecniche volontarie svolgono un ruolo fondamentale di supporto, definendo lo “stato dell’arte” e offrendo criteri metodologici per garantire che la protezione sia effettiva e non meramente formale.

Novità UNI 11719 sulla protezione vie respiratorie

L’Ente italiano di normazione ha recentemente pubblicato la norma UNI 11719:2025, intitolata “Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie”, che sostituisce la precedente versione del 2018. Questo documento tecnico rappresenta il riferimento principale per la corretta gestione dei dispositivi di protezione vie respiratorie in applicazione alla norma europea UNI EN 529. La nuova edizione aggiorna e dettaglia i criteri per l’istituzione di un programma di protezione completo. Non si limita a fornire un elenco di maschere o filtri, ma guida l’azienda in un percorso logico: dalla valutazione approfondita del rischio (natura dell’inquinante, concentrazione, tossicità) alla selezione del dispositivo più idoneo.

La norma enfatizza la distinzione tra “adeguatezza” (il dispositivo è capace di ridurre l’esposizione al livello desiderato) e “idoneità” (il dispositivo è compatibile con il lavoratore e con l’ambiente di lavoro), chiarendo che un DPI teoricamente perfetto può risultare inutile se non tollerato dall’operatore o se interferisce con altri dispositivi.

Fit test e gestione operativa dei dispositivi

Le implicazioni pratiche dell’applicazione della UNI 11719:2025 sono rilevanti per i datori di lavoro e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Un aspetto centrale ribadito dalla norma è l’importanza della prova di tenuta, o “fit test”, essenziale per verificare l’adattamento ermetico del facciale al viso dello specifico utilizzatore. Senza questa verifica empirica, non è possibile garantire che il fattore di protezione nominale del dispositivo sia mantenuto nelle reali condizioni d’uso. Inoltre, la norma struttura le procedure per la manutenzione periodica, lo stoccaggio e la sostituzione dei componenti, elementi critici per mantenere l’efficienza nel tempo. 

Viene altresì rafforzato il legame con l’addestramento: essendo gli APVR dispositivi di terza categoria (salvavita), l’articolo 77 del Dlgs 81/2008 impone un addestramento pratico e documentato. La norma UNI fornisce quindi la base tecnica per progettare sessioni formative che non siano solo teoriche, ma che insegnino il corretto indossamento, il controllo della tenuta prima di ogni ingresso in zona contaminata e la gestione delle emergenze, elevando così lo standard di sicurezza complessivo.

Rischio microclima: valutazione e gestione ambienti

Rischio microclima: valutazione e gestione ambienti

La gestione del rischio microclima rappresenta un elemento essenziale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata dal Titolo VIII del Dlgs 81/2008. Spesso erroneamente considerato un mero fattore di comfort, il microclima – inteso come l’insieme dei parametri fisici (temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria) che caratterizzano l’ambiente locale e determinano gli scambi termici tra l’organismo umano e l’ambiente stesso – può costituire un serio fattore di rischio per la salute. La normativa vigente impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione specifica di questi parametri, distinguendo nettamente tra ambienti “moderabili”, dove l’obiettivo è il benessere termoigrometrico, e ambienti “severi” (caldi o freddi), dove la priorità è la salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da stress termici che possono portare a colpi di calore o ipotermia. Tale valutazione non può basarsi su sensazioni soggettive, ma richiede un approccio strumentale rigoroso, conforme alle norme tecniche UNI EN ISO di riferimento.

Ambienti moderabili e severi: differenze e parametri

L’analisi tecnica del rischio microclima richiede l’identificazione della tipologia ambientale per applicare le corrette metodologie di misura. Negli ambienti moderabili (come uffici, scuole, locali commerciali), dove non esistono vincoli produttivi che impediscono il controllo dei parametri, la valutazione mira a raggiungere il comfort termico.

Qui si applica la norma UNI EN ISO 7730, utilizzando gli indici PMV (voto medio previsto) e PPD (percentuale prevista di insoddisfatti) per stimare la percezione di benessere degli occupanti. Diversamente, negli ambienti severi caldi (fonderie, cucine industriali, lavori all’aperto in estate) o severi freddi (celle frigorifere, lavori all’aperto in inverno), l’equilibrio termico è impossibile o difficile da mantenere. In questi casi, la valutazione segue rispettivamente le norme UNI EN ISO 7243 (indice wbgt per lo stress da calore) e UNI EN ISO 11079 (indice ireq per lo stress da freddo), misurando non solo i parametri ambientali, ma integrandoli con il dispendio metabolico del lavoratore e l’isolamento termico del vestiario indossato.

Misure di prevenzione e gestione del rischio

Le implicazioni operative derivanti dalla valutazione strumentale impongono al datore di lavoro l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali per mitigare il rischio. Negli ambienti moderabili, l’intervento si concentra sulla regolazione degli impianti di climatizzazione e ventilazione per garantire ricambi d’aria adeguati e temperature conformi (generalmente tra 19-24°C in inverno e 24-26°C in estate). Per gli ambienti severi, le strategie devono essere più incisive: riduzione del tempo di esposizione attraverso turnazioni frequenti, compartimentazione delle sorgenti di calore o freddo, fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) contro il caldo o il freddo, e disponibilità di aree di ristoro climatizzate e bevande idrosaline. Fondamentale è anche la sorveglianza sanitaria: il medico competente deve valutare l’idoneità specifica dei lavoratori esposti a condizioni estreme, escludendo soggetti con patologie cardiovascolari o respiratorie che potrebbero essere aggravate dallo stress termico. La gestione corretta del microclima incide direttamente sulla produttività e sulla riduzione degli infortuni dovuti a cali di attenzione o malori.

Sicurezza elettrica: i ruoli di PES, PAV e PEI

Sicurezza elettrica: i ruoli di PES, PAV e PEI

La corretta gestione del rischio negli interventi sugli impianti è il fondamento della sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro, disciplinata in modo rigoroso dal quadro normativo italiano. Il Dlgs 81/2008, in particolare all’articolo 82, stabilisce il divieto generale di eseguire lavori sotto tensione, ammettendo deroghe solo a patto che vengano rispettate specifiche procedure di sicurezza e che il personale impiegato sia idoneo.

A dare attuazione tecnica a questi principi interviene la norma CEI 11-27, che rappresenta lo stato dell’arte per l’esecuzione dei lavori elettrici (lavori fuori tensione, in prossimità o sotto tensione). Questa norma non si limita a descrivere le procedure operative, ma definisce i requisiti di formazione, conoscenza ed esperienza che gli operatori devono possedere. Il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di qualificare il proprio personale, assicurandosi che chi opera sugli impianti possieda le competenze necessarie per analizzare i rischi e prevenire incidenti potenzialmente letali come l’elettrocuzione o l’arco elettrico.

Profili professionali per la sicurezza elettrica

La norma CEI 11-27 individua tre figure professionali distinte, la cui classificazione è essenziale per l’organizzazione operativa della sicurezza elettrica. Al vertice tecnico troviamo la Persona Esperta (PES), un soggetto che possiede un livello di istruzione, conoscenza ed esperienza tale da permettergli di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare; il PES è dotato di piena autonomia decisionale e capacità di supervisione.

A un livello differente si colloca la Persona Avvertita (PAV), ovvero colui che è adeguatamente informato da persone esperte per evitare i pericoli elettrici; il Pav non opera in completa autonomia, ma lavora solitamente sotto la direzione o la supervisione di un Pes.

Infine, una qualifica specifica e cruciale è quella della Persona idonea (PEI): si tratta di una figura alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica e pratica specifica per eseguire lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I (bassa tensione). Questa architettura dei ruoli garantisce che ogni manovra sia eseguita da personale con competenze proporzionate alla complessità dell’intervento.

Attribuzione delle qualifiche e obblighi formativi

Le implicazioni pratiche per le aziende riguardano l’iter formale di attribuzione di queste qualifiche, che non è mai automatico. Il datore di lavoro deve conferire per iscritto le qualifiche di PES e PAV, basando la sua decisione non solo sulla frequenza di corsi di formazione teorici, ma valutando concretamente il curriculum professionale, l’esperienza sul campo e l’affidabilità del lavoratore (equilibrio psicofisico, attenzione, precisione).

Per quanto riguarda la qualifica di PEI, necessaria per operare “con le mani sui fili” in tensione, l’idoneità deve essere supportata da una formazione pratica specifica e documentata. È fondamentale comprendere che affidare lavori elettrici a personale non qualificato espone il datore di lavoro a pesanti responsabilità penali per culpa in eligendo in caso di infortunio. Le imprese devono quindi istituire un sistema di gestione delle competenze che preveda aggiornamenti periodici (generalmente quinquennali secondo la norma CEI) e una verifica costante del mantenimento dei requisiti, assicurando che solo gli operatori autorizzati abbiano accesso alle parti attive degli impianti.

Dossier Scuola 2025: sicurezza e stato degli edifici

Dossier Scuola 2025: sicurezza e stato degli edifici

La sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità nazionale che richiede un monitoraggio costante e investimenti mirati, come evidenziato dall’ultimo rapporto annuale di Legambiente.

Il Dossier Scuola 2025 offre una fotografia dettagliata e aggiornata sullo stato di salute del patrimonio edilizio scolastico italiano, analizzando le criticità strutturali, energetiche e ambientali che interessano le strutture frequentate quotidianamente da milioni di studenti e personale scolastico.

Il documento si inserisce nel più ampio dibattito sulla necessità di adeguamento normativo previsto dal Dlgs 81/2008, che impone ai dirigenti scolastici (equiparati ai datori di lavoro) e agli enti proprietari (Comuni e Province) obblighi precisi di manutenzione e messa in sicurezza. I dati emergenti sottolineano l’urgenza di intervenire non solo per rispondere alle emergenze, ma per pianificare una riqualificazione profonda che garantisca ambienti di apprendimento sicuri, salubri e sostenibili.

Analisi delle criticità strutturali e manutenzione nella scuola

Entrando nel merito delle rilevazioni tecniche, il dossier mette in luce una situazione a macchia di leopardo, con significative differenze territoriali ma problemi trasversali comuni. Una percentuale rilevante di edifici necessita di interventi di manutenzione urgente, soffrendo di vetustà strutturale e di carenze impiantistiche. Le principali criticità riguardano l’adeguamento sismico, ancora incompleto in molte aree a rischio, e la sicurezza antincendio, per la quale molte scuole operano ancora in regime di deroga o senza il certificato di prevenzione incendi (CPI) definitivo.

Inoltre, il rapporto evidenzia problematiche legate all’efficienza energetica: la maggior parte del parco immobiliare scolastico appartiene a classi energetiche basse, comportando non solo uno spreco di risorse economiche pubbliche, ma anche un comfort microclimatico inadeguato per la didattica. La presenza di barriere architettoniche resta un nodo irrisolto in troppi istituti, limitando il diritto allo studio e l’inclusività.

Risorse PNRR e prospettive di riqualificazione

Le implicazioni operative per gli enti locali e le amministrazioni scolastiche sono strettamente legate all’utilizzo efficace delle risorse disponibili. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta un’opportunità irripetibile per finanziare la messa in sicurezza e la costruzione di nuove scuole. Tuttavia, il dossier segnala la necessità di accelerare le procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori per rispettare le scadenze europee. La sfida non è solo spendere i fondi, ma spenderli bene, orientando i progetti verso criteri di bioedilizia, sicurezza integrata e innovazione tecnologica.

È fondamentale che i dirigenti scolastici e i responsabili della sicurezza (RSPP) collaborino attivamente con gli enti proprietari per mappare i rischi specifici e definire le priorità di intervento nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Solo attraverso una sinergia tra istituzioni e una programmazione a lungo termine sarà possibile trasformare le scuole da edifici spesso obsoleti a moderni centri civici sicuri e aperti al territorio.

Riunione periodica sicurezza: guida all'articolo 35

Riunione periodica sicurezza: guida all’articolo 35

La riunione periodica sicurezza rappresenta il momento istituzionale di massimo confronto e partecipazione all’interno del sistema di prevenzione aziendale, disciplinata espressamente dall’articolo 35 del Dlgs 81/08. Il legislatore ha inteso trasformare la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da una mera imposizione di regole verticali a un processo condiviso e partecipativo, che coinvolge attivamente tutte le figure garanti.

Tale adempimento è obbligatorio con cadenza almeno annuale per le aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori. Tuttavia, la norma prevede che l’incontro possa essere convocato anche nelle realtà dimensionalmente minori su richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), oppure in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, introduzione di nuove tecnologie o all’insorgere di problematiche specifiche. La mancata indizione della riunione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, in alcuni casi, può costituire un elemento aggravante nella valutazione della colpa in sede di giudizio per infortunio, dimostrando una carenza nel sistema di gestione e controllo.

Agenda della riunione periodica sicurezza e partecipanti

Perché la riunione periodica sicurezza sia efficace e conforme alla legge, è fondamentale rispettare la composizione della platea e l’ordine del giorno previsti. Al tavolo di lavoro devono sedere obbligatoriamente il datore di lavoro (o un suo rappresentante delegato con poteri decisionali), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il medico competente (ove nominato) e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I temi da trattare non sono discrezionali ma codificati: si deve esaminare il documento di valutazione dei rischi (DVR) per verificarne l’aggiornamento, analizzare l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e discutere i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Inoltre, l’incontro deve vertere sui programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, valutandone l’adeguatezza rispetto ai rischi rilevati. È prassi virtuosa estendere la discussione anche ai “quasi infortuni” (near miss) e alle segnalazioni pervenute dai lavoratori, trasformando l’adempimento in un audit interno operativo.

Vantaggi strategici e obblighi di verbalizzazione

Le implicazioni pratiche di questo istituto vanno ben oltre il semplice rispetto formale della norma. La riunione costituisce l’unica occasione in cui le diverse competenze (tecnica, medica, gestionale e sindacale) si allineano per definire obiettivi comuni. Dal punto di vista della tutela legale, è indispensabile che dello svolgimento della riunione venga redatto un apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Questo documento rappresenta la prova regina dell’avvenuta consultazione e della programmazione degli interventi di miglioramento.

Per il datore di lavoro, il verbale è uno strumento di governance essenziale: in esso vengono definiti i “codici di comportamento” e pianificati gli investimenti futuri in sicurezza. Una gestione corretta della riunione permette di intercettare criticità latenti prima che si trasformino in incidenti, ottimizzando i costi della prevenzione e migliorando il clima aziendale. Ignorare o sminuire questo appuntamento significa perdere un’opportunità strategica di monitoraggio e controllo, esponendo l’azienda a rischi organizzativi e legali altrimenti evitabili.

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