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Pubblicata la versione aggiornata del Testo Unico – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Pubblica la versione aggiornata del Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

A dieci anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha reso disponibile l’aggiornamento del testo, con le disposizioni integrative e correttive.

Nello specifico, l’edizione maggio 2018 del T.U. comprende:

  • la circolare INL n. 1/2018 recante indicazioni operative sullo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi (art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
  • la circolare INL n. 3/2017 recante indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • il Decreto Direttoriale n. 2/2018, concernente l’elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
  • il Decreto Direttoriale n. 12/2018, contenente l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;
  • gli interpelli nn. 1 e 2 del 2017, 1 e 2 del 2018, nonché n. 8/2014 (al termine dell’art. 3 comma 12bis).
Per consultare la nuova versione del T.U clicca qui.
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Tavolo Azzurro in Calabria: la regione approva i bandi PO FEAMP 2014/2020

Quando si parla di agroalimentare la mente ci riporta subito ai prodotti della terra e cioè allo straordinario patrimonio di sapori che ha reso il Made in Italy vincente nel mondo e la nostra regione, pur con numeri ancora troppo piccoli, protagonista in Italia. 

Ad essere spesso non considerato, è invece il settore della filiera ittica, una realtà che in Calabria conta oggi poco meno di 900 imbarcazioni – prevalentemente di piccola pesca costiera – 5000 occupati, con una produzione di 12.000 tonnellate ed un valore complessivo di circa 56,5 milioni di euro. Per volume d’affari, prospettive e numero di occupati si tratta, dunque, di un settore produttivo strategico per l’economia di molte aree della nostra regione.

Ed è proprio in questi giorni che in Calabria si è data piena attuazione alla Legge Reg.len. 27/2004 convocando il “Tavolo Azzurro” per sostenere la pesca artigianale nel pieno equilibrio tra rispetto dell’eco-sistema e reddito dei pescatori tramite l’attivazione di un Comitato Tecnico Scientifico per la raccolta dati della pesca tradizionale e non speciale. 

Bruno Mariani Segretario Nazionale Confsal Pesca, presente al Tavolo Azzurro ci riporta la sua soddisfazione per le buone risposte avute dal Dipartimento Agricoltura, che ha proceduto con  l’approvazione  dei Bandi PO FEAMP 2014/2020  relativi alle seguenti misure:

  • 1.32 “Salute e sicurezza” – (art.32 Reg. UE n.508/2014);
  • 1.41 par.2 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” – (art. 41 par.2 Reg. UE n. 508/2014);
  • 1.43 “Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca – (art. 43 Reg (UE) n. 508/2014)”;
  • 2.48 “Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura – (art. 48, par. 1 lett. a) e c) Reg (UE) N.508/2014)”;
  • 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (art. 69 Reg. UE 508/2014)”.
Per consultare i bandi attivi visita il sito della Regione Calabria, ricordiamo che è possibile fare domanda entro il 25 giugno 2018.
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DVR & DUVRI: documenti a confronto

Il Documento di valutazione del Rischio (DVR) definito dall’art.28 del Dlgs.81/08 come obbligo inderogabile del Datore di lavoro, è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori. 

Il DVR comprende la valutazione dei rischi, l’analisi delle misure preventive messe in atto e la programmazione di ulteriori misure volte a migliorare le condizioni di sicurezza in azienda. 

Questo documento deve contenere le figure di riferimento aziendali, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il DVR deve essere rivisto almeno una volta ogni tre anni, per revisione si può intendere anche una dichiarazione che attesti che nessuna situazione o condizione abbia contribuito a indurre sostanziali modifiche, se al contrario si inseriscono aggiornamenti nel processo lavorativo il documento va immediatamente rielaborato considerando le variazioni dei livello di rischio lavorativi.

Il DVR risulta oggi come un obbligo per le aziende infatti in caso di mancato o incompleto adempimento possono essere addebitate al datore di lavoro sanzioni amministrative che vanno da 3.000 ad un massimo di 15.000 euro e sanzioni detentive fino a otto mesi.

Il Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) secondo l’art.26 del Dlgs.81/08 è un documento che va contestualizzato all’interno di contatti di appalto, di somministrazione o di opera. Il DUVRI è un documento legato ad una specifica attività che coinvolge due o piu aziende che cooperano in un progetto al contrario del DVR che è invece prettamente interno all’azienda. Risulta come un documento dinamico che deve essere adeguato rispetto all’evoluzione dei lavori.

La redazione del DUVRI non è obbligatoria se la condizione di appalto o subapalto sia inferiore ai due giorni, in ogni caso se vi è la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici o da atmosfere esplosive l’obbligo decorre sempre.

La responsabilità di mancata o incompleta redazione del DUVRI è del Committente dell’appalto , che ha il compito di raccogliere informazioni da tutti i singoli contraenti e di redarre un documento unico da condividere con i destinatari.

Per consultare la normativa clicca qui.

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Sorveglianza sanitaria, ecco quali sono i doveri del medico competente

Salute e sicurezza del lavoratore sono sottoposte a valutazioni del rischio in ciascuna fase del rapporto lavorativo

La sorveglianza sanitaria correlata ai rischi lavorativi, effettuata dal medico competente, è prevista dal Dlgs 81/2008 e s.m.i. – Testo Unico sulla sicurezza. Prevede, sostanzialmente, visite mediche periodiche atte a controllare e valutare l’idoneità del lavoratore in relazione alle mansioni cui egli deve ottemperare.

Le tempistiche della sorveglianza sanitaria – Il datore di lavoro nomina un medico competente affidandogli la visita specifica a inizio del rapporto lavorativo o nel momento in cui il lavoratore già presente in azienda dovesse cambiare mansione. Qualora la normativa lo preveda, la visita può essere effettuata anche in fase preassuntiva e alla cessazione del rapporto lavorativo. La sorveglianza sanitaria è necessaria, in ogni caso, a constatare l’assenza di controindicazioni circa lo svolgimento dell’incarico e può essere richiesta anche dal lavoratore stesso. Di norma, se non specificato dalla legge, la visita avviene una volta l’anno, anche se la decisione sulla cadenza spetta al medico a seconda del livello di rischio. In caso di inosservanza della normativa sulla sorveglianza sanitaria, la sanzione, tanto in ambito amministrativo quanto, eventualmente, penale, è a carico del datore di lavoro.

I contenuti della sorveglianza sanitaria – I contenuti della sorveglianza sanitaria, così come le tempistiche, sono stabilite dal medico a seconda della valutazione che egli fa del rischio cui è sottoposto il lavoratore. La sorveglianza sanitaria, a spese del datore di lavoro, comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, il tutto sempre e solo correlato alla valutazione del rischio e, tutt’al più, alla verifica dell’assenza di dipendenza del lavoratore da sostanze psicotrope e stupefacenti. La visita medica è illegale, ad esempio e come specificato ancora dal Dlgs 81/2008, per accertare stati di gravidanza.

Gli obblighi generali del medico competente – Il medico, a livello globale, programma la sorveglianza sanitaria interna all’azienda e visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o, comunque, a cadenza differente sulla base della valutazione rischi. Nel dettaglio, invece, crea e cura la cartella clinica e di rischio del lavoratore. Contestualmente informa quest’ultimo sui rischi che corre svolgendo la sua determinata mansione e le medesime informazioni le fornisce ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il medico, poi, comunica per iscritto al datore, al RSPP e ai RLS i risultati, anonimi e collettivi, delle visite mediche fornendo loro indicazioni in merito alle necessarie misure da attuare per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.


1526377205 Energia UNASF

Rendimento energetico edifici: approvata la direttiva riveduta

Approvata dal Consiglio europeo la direttiva “riveduta”, di revisione della direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico degli edifici che punta a migliorare l’efficienza energetica negli edifici e incoraggiare il rinnovamento degli edifici. 

Gli obiettivi della revisione della Direttiva sono la decarbonizzazione del patrimonio edilizio europeo esistente e altamente inefficiente e contemporaneamente promuovere interventi di ristrutturazione economicamente convenienti.

A tal fine viene introdotto un indicatore di intelligenza per gli edifici, semplificate le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento e promossa l’elettromobilità attraverso la creazione di un quadro per i parcheggi per veicoli elettrici.

La revisione della direttiva sul rendimento energetico degli edifici, di modifica alla direttiva 2010/31/UE, integra le misure nell’ambito della direttiva sull’efficienza energetica nonché la legislazione dell’UE in materia di efficienza energetica dei prodotti. Fa parte del Pacchetto sull’Energia Pulita presentato dalla Commissione il 30 novembre 2016.

A breve l’ultima fase del processo legislativo: la direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE e entrerà in vigore venti giorni dopo. 

Il periodo di recepimento del testo è di 20 mesi.

Per maggiori informazioni clicca qui.

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