Fotografia Lorenzo Fantini

avv. Lorenzo Fantini – il parere di un esperto

Ultimato il documento ufficiale redatto dall’Avv. Lorenzo Fantini che analizza il rispetto dei parametri giuridici di definizione e identificazione della nostra Confederazione in materia di corsi di formazione sicurezza lavoro, in particolare come soggetto formatore aderente agli obblighi corrispondenti dell’Accordo del 21 dicembre 2011.


“La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è considerata dall’ordinamento giuridico italiano elemento essenziale per limitare i rischi di infortuni e malattie professionali” – Afferma l’avvocato Fantini, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dirigente delle divisioni del Ministero del lavoro competenti in tale materia negli anni tra il 2003 e il 2013. 

“Visti e analizzati i termini e requisiti richiesti dalla normativa si evidenzia la piena legittimità  di Conflavoro PMI ad operare come “soggetto  formatore” per i corsi  di  formazione  per  lavoratori, dirigenti e preposti” – così  Fantini esprime il suo parere riguardo al lavoro quotidianamente svolto da Unasf Conflavoro pmi in materia di prevenzione degli infortuni con particolare riferimento ai corsi di formazione obbligatoria. 

“Conflavoro PMI – ribadisce l’esperto- costituisce un’associazione sindacale datoriale e come tale è pienamente e incondizionatamente legittimata a erogare corsi di formazione e di aggiornamento per docenti dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.”

Una valutazione attenta quella dell’avvocato Fantini, che riporta tutti i riferimenti normativi a cui rifarsi, evidenziando i passaggi fondamentali e rendendo comprensibile, anche ai meno avvezzi della materia, la legittimità e rappresentatività che la Confederazione ha nel processo di accreditamento dei CFPT .

E’ possibile visionare il documento dell’avv. Lorenzo Fantini in versione integrale cliccando qui.

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Definiti gli enti beneficiari del contributo per la messa in sicurezza di edifici e territorio

Il Ministero dell’Interno definisce gli Enti beneficiari del contributo per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi della Legge di Bilancio 2017. Con precedente decreto del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2018 (in GU n.32 del 08-02-2018) era stato realizzato il modello di certificato per la richiesta del contributo spettante ai comuni In data 16 Aprile 2018, si è provveduto a predisporre il pagamento del primo acconto, pari al 20% del contributo, agli enti in regoli contributi per opere pubbliche.

Ma come si articola il decreto?

Le risorse sono state stanziate con il comma 853 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l’assegnazione ai comuni contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di:

  • 150 milioni di euro per l’anno 2018 (termine richiesta 20 febbraio 2018)
  • 300 milioni di euro per l’anno 2019 (termine richiesta 20 settembre 2018)
  • 400 milioni di euro per l’anno 2020 (termine richiesta. 20 settembre 2019).
Per scaricare gli allegati visita il sito del Ministero dell’Interno e clicca qui.

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Nomina dei preposti alla Sicurezza: quanti ne servono?

Una delle figure più importanti nel sistema della prevenzione e protezione in una Scuola è rappresentato dal preposto. 

Ma di cosa si occupano i preposti e quanti occorre nominarne?

Un Istituto Scolastico è un luogo di lavoro atipico, dove pochi lavoratori (insegnanti, personale ATA e Dirigente Scolastico) devono aver cura della sicurezza di un elevato numero di persone (studenti ed eventuale personale esterno momentaneamente presente nell’ edificio).

Solitamente, il Dirigente Scolastico nomina un “preposto alla sicurezza” per ogni plesso facente parte dell’Istituto, perché non potrebbe essere sempre fisicamente presente ed occuparsi delle attività quotidiane. Di solito questa figura viene individuate nel fiduciario di plesso, o collaboratore del Dirigente, in quanto lo stesso è già delegato allo svolgimento di compiti connessi alla gestione operativa e alla risoluzione di piccole problematiche nel plesso di appartenenza.

Nella scuola, però, esistono diversi tipi di preposti. In particolare è da considerarsi come “preposto alla sicurezza” ogni lavoratore che svolga un compito operativo di controllo e coordinamento.

Le figure professionali che all’ interno di un Istituto ricoprono di fatto il ruolo di preposti e che è necessario che vengano nominate formalmente dal Dirigente Scolastico e debitamente formate sono:

  • Il Dsga (direttore dei servizi generali ed amministrativi), che sovrintende allo svolgimento del lavoro amministrativo negli uffici, conformemente a quanto predisposto dal Documento di Valutazione dei Rischi;
  • il Vice Preside, che verifica l’attività didattica e vigila sul corretto svolgimento delle varie attività;
  • i Responsabili dei laboratori e delle palestre, che svolgono la sorveglianza dell’attività didattica degli studenti che frequentano i laboratori e la palestra, addenstrandoli all’ uso degli strumenti ivi ubicati;
  • gli Insegnati tecnico-pratici (solo se svolgono attività didattica all’ interno di laboratori con uso di attrezzature).

Ma quali sono compiti generali di un preposto?

Prima di tutto vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di inadempienza sarà suo compito informare il Dirigente Scolastico affinché possano essere estinte situazioni di pericolo  e salvaguardato un ambiente sicuro e protetto. Infine in caso di emergenza sarà necessario che coordini insegnanti e studenti per la messa in sicurezze.

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Premi e tariffe speciali per impianti geotermici a tecnologie avanzate

In Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente sulle Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell’ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.

Campo di applicazione
Il decreto (art.1) disciplina le modalità di verifica e comunicazione del rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento agli impianti geotermici, dei premi e delle tariffe-premio riportati all’art. 27 del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (disciplina del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche).
Si tratta dei seguenti premi:
a) il premio per la totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle, di cui al comma 1, lettera a); 
b) il premio per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione, di cui al comma 1, lettera c); 
c) la tariffa-premio per impianti geotermici che fanno ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali, di cui al comma 2.
Il Decreto contiene poi un Allegato con le Modalità di verifica per l’accesso al premio per l’abbattimento di almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio, una riduzione calcolata confrontando i livelli presenti nei flussi dai pozzi in ingresso nell’impianto geotermico e quelli nei flussi in uscita verso l’ambiente dalla torre di raffreddamento e dall’impianto di abbattimento.
Per leggere il documento in versione integrale clicca qui.
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Sicurezza sul lavoro per assorbire la disoccupazione

Una vasta gamma di professioni eterogenee e trasversali: il settore della sicurezza sul lavoro rappresenta un campo “dinamico” che offre ampie prospettive lavorative. 

Dopo l’incidente avvenuto alla Lamina spa, ritenuta “fabbrica modello”, siamo tornati a pensare a quali siano gli interventi necessari da attuare per prevenire e azzerare il rischio di infortuni sul lavoro. 

E se il problema dell’alto tasso di disoccupazione fosse risolvibile o quanto meno ammortizzabile, rafforzando le risorse mancanti opportune al mantenimento di ambienti di lavoro sani e sicuri?

Il mercato della sicurezza sul lavoro è estremamente ampio e le aziende, così come la pubblica amministrazione, necessitano per legge di figure professionali ben precise che si occupino di sicurezza. Una materia questa poco conosciuta. Eppure è evidente che c’è grande richiesta per una serie di professioni legate alla sicurezza, etichettate a priori come non coinvolgenti o poco accattivanti, mentre in realtà sono dinamiche e molto serie.

 La normativa si adatta a diversi settori: nel privato, come nel pubblico – dalle amministrazioni comunali, alle carceri, ai ministeri, fino alle industrie metalmeccaniche e alle università etc.

In Italia il quadro delle professioni è stato definito solo in tempi recenti, dopo anni di incertezze. È infatti nel 2008 che entra in vigore il “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 81/08, un testo normativo importante che recepisce una serie di direttive stabilite dalla Comunità Europea.

Per saperne consultare il testo 81/08 in versione integrale clicca qui.

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