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Infortuni sul lavoro – conclusi i vertici indetti dal Ministero del Lavoro

Prevenzione, coordinamento istituzionale, innovazione tecnologica, formazione e potenziamento dei servizi ispettivi.  

Sono queste le parole chiave con cui affrontare il problema dell’insufficiente sicurezza sui luoghi di lavoro, emerse dal confronto promosso dal Ministro Poletti a seguito degli infortuni mortali registrati nelle ultime settimane, che ha impegnato, in diversi incontri, tutti gli attori istituzionali competenti in materia e le parti sociali.

I capisaldi della complessa strategia da adottare per rendere più efficaci le norme e ridurre le vittime di incidenti sui luoghi di lavoro, sono stati fissati all’esito dell’iniziativa che ha preso avvio con l’incontro del 10 aprile scorso, al quale hanno partecipato, oltre al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, il Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Paolo Pennesi, il Presidente dell’INAIL, Massimo De Felice, con il Direttore Generale dell’Istituto, Giuseppe Lucibello, e il Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS, Maria Sandra Petrotta, al fine di effettuare una preliminare valutazione dei casi.

Un’analisi che ha evidenziato casistiche statisticamente ricorrenti (investimento ad opera di mezzi o macchine, caduta dall’alto, intossicazione in ambienti confinati, ribaltamento di mezzi meccanici, specialmente in agricoltura) che richiedono di essere fronteggiate attraverso il miglioramento della prevenzione e del coordinamento tra Istituzioni e parti sociali.

L’obiettivo è quello di individuare le situazioni ed i settori più a rischio, così da poter indirizzare in modo più mirato le attività di controllo e di orientare al meglio gli incentivi alla prevenzione per promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e l’adozione di tecnologie aggiornate da parte delle imprese.

Confermata la prossima assunzione di 150 nuovi ispettori che rafforzeranno l’attività dell’Ispettorato e di assicurare un maggiore coordinamento delle attività di controllo in capo a Istituzioni diverse per massimizzare l’efficacia degli interventi, è emersa l’esigenza di assicurare forme di collaborazione con i soggetti, come le ASL, che ricadono nelle competenze delle Regioni: un punto, questo, su cui  è stata subito registrata una piena disponibilità da parte dei rappresentanti delle Regioni.

L’impegno di Ministero e Regioni si svilupperà attraverso un confronto che sarà portato avanti a partire dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prossimamente si terrà un incontro presso la sede della Conferenza delle Regioni con i vertici dell’INAIL, sull’uso dei fondi dello stesso Istituto e delle Regioni per azioni concertate sul fronte della prevenzione, e con i vertici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul tema dei controlli con particolare riferimento al sistema delle notifiche online.

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Sicurezza nei luoghi di lavoro: cosa impone la normativa al lavoratore?

Non solo gli imprenditori hanno obblighi di fronte alla legge: ecco un focus sui doveri e sui diritti dei lavoratori

Nel panorama legislativo italiano la figura del lavoratore, nel tempo, è stata accostata a più definizioni. Ha, dunque, conosciuto importanti evoluzioni dal secondo dopoguerra fino alla legge 300/1970, ossia all’istituzione del cosiddetto Statuto dei lavoratori. Anche e soprattutto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, chiaramente, lo sviluppo normativo è andato intensificandosi fino ad arrivare, oggi, al Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Il lavoratore secondo la legge attualmente vigente – L’art. 2 del Dlgs 81/2008 e s.m.i. descrive il lavoratore come una ‘persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari […]’. Dunque è importante sottolineare che anche i tirocinanti, gli studenti del progetto di alternanza studio-lavoro, gli occasionali e gli apprendisti sono considerati lavoratori.


Gli obblighi generali del lavoratore – La materia in questione è trattata in modo piuttosto esauriente nell’art. 20 del Dlgs 81/2008 e s.m.i.. La premessa fondamentale è che ogni lavoratore debba prendersi cura della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, sia a livello personale sia per quanto riguarda gli altri soggetti presenti in loco. In riferimento a quest’ultimo passaggio, il lavoratore è responsabile per quanto riguarda le conseguenze delle sue azioni o omissioni relative alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi fornitigli dal datore di lavoro. Per far ciò, deve partecipare ai corsi di formazione e di addestramento obbligatori organizzati dal datore di lavoro e sottoporsi alla necessaria sorveglianza sanitaria.


Gli obblighi specifici del lavoratore – Fondamentale, da parte del lavoratore, la collaborazione con il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti al fine di adempiere in modo corretto e completo agli obblighi previsti dallo stesso Testo Unico del 2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò implica il regolare utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e delle miscele pericolose, dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza e protezione. Il lavoratore deve, inoltre, adempiere alle istruzioni del datore, dei dirigenti e dei preposti, segnalando loro, nell’immediato, le eventuali disfunzioni dei mezzi e le potenziali condizioni di pericolo di sua conoscenza. Fermo restando che, qualora il contesto sia compreso nell’ambito di sua formazione, il lavoratore ha l’obbligo di intervenire subito nei casi di pericolo grave e incombente rendendo nota la situazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Nondimeno, il lavoratore deve aver cura della strumentazione in uso all’azienda, ad esempio evitando di maneggiare in alcun modo i dispositivi di sicurezza o compiendo di propria iniziativa mansioni che esulino dalle sue competenze.

I diritti dei lavoratori – Gran parte dei doveri del lavoratore sono da interpretare anche in qualità di diritti inalienabili. In particolare, l’informazione e la formazione sui potenziali rischi legati alla sua attività e il sottoporsi a visite mediche tramite gli enti preposti alla vigilanza sanitaria. Inoltre il lavoratore ha sempre la possibilità di interfacciarsi con figure di riferimento, all’interno del luogo di lavoro, esperte e responsabili in materia di salute e sicurezza quali gli RLS.

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Regolamento europeo DPI: al via dal 21 aprile 2018

Dal 21 aprile 2018 entra in vigore il Regolamento europeo sui DPI, Reg. del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 (GUUE del 31 marzo 2016), abrogando la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il nuovo Regolamento è immediatamente valido in ogni Stato membro e non deve essere trasposto in diritto nazionale.

Campo di applicazione

Il Regolamento disciplina i Dpi che sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i Dpi nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i Dpi, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.

La sua elaborazione si è resa necessaria alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Direttiva 89/686/CEE che aveva evidenziato carenze e incongruenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità, al punto da rendere urgente una sua revisione per migliorarne alcuni aspetti.

Scadenze

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ma gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

il Regolamento si applica in tutte le sue parti, ad eccezione:

degli articoli da 20 a 36 (l’intero CAPO V – NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ) e dell’articolo 44 (Procedura di comitato), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;

dell’articolo 45, paragrafo 1 (sanzioni), che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Per maggiori approfondimenti clicca qui.

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Pericolo & Rischio – due concetti affini ma diversi

Pericolo



L’ art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 definisce il pericolo una qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. IL pericolo è la fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 
Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di intossicazione, di schiacciamento, ecc..
Il pericolo è una proprietà non legata a fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.
Ma cosa si intende per danno?


Si definisce danno qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento. Il danno è la conseguenza che si verifica al concretizzarsi del pericolo.

Rischio



Definizione di Rischio è stabilita nell’art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08 come probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno. E’  l’Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. 
Cosa si intende per stima del rischio?


La valutazione del rischio è un attento processo di identificazione, misurazione e ponderazione del rischio. La stima del rischio (R) viene definita come il prodotto della probabilità (P) del verificarsi delle conseguenze e il livello della gravità (D) delle conseguenze sui lavoratori.
Riuscire nell’intento di identificare tutte le possibili variabili, e in qualche modo quantificarle è un compito difficile e indubbiamente oneroso che la normativa ha tentato di soddisfare.
Avere la giusta consapevolezza di questi concetti fondamentali permette un’attenta gestione della sicurezza e favorisce l’attuazione di un’adeguata prevenzione e protezione della salute dei lavoratori.
Per conoscere i documenti dedicati alla valutazione del rischio clicca qui.
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Decreto gasivori: verso l’esenzione di pagamento degli oneri di sistema

Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha firmato la prenotifica alla Commissione UE del decreto gasivori emanato il 2 marzo 2018 e del relativo schema applicativo. Si avvia così il confronto tra il Ministero e la DG Concorrenza della  Commissione Ue al termine del quale potrà essere data completa attuazione ai due provvedimenti.

L’obiettivo è quello di applicare ai grandi consumatori industriali di gas presenti in Italia un regime di esenzione parziale dal pagamento degli oneri generali di sistema in modo tale da contrastare con uno strumento utile il fenomeno della delocalizzazione di attività produttive con elevati consumi energetici.

In un sistema come quello italiano dove, come noto, molte politiche energetiche sono finanziate attraverso oneri generali di sistema applicati in forma di addizionali tariffarie, gli sforzi richiesti dal perseguimento degli obiettivi europei sempre più sfidanti si traducono in prezzi finali per i consumatori più alti. La conseguente delocalizzazione delle attività produttive ad alto consumo energetico non è solo un rischio concreto ma un fenomeno già in atto. 

Il decreto e lo schema applicativo presentano caratteristiche innovative mutuate per analogia dalla normativa recentemente adottata in Italia per il settore elettrico e che ha già ottenuto l’approvazione della Commissione europea.

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