1524132926 chimici Unasf

Prodotti chimici: parte il piano nazionale di controllo

Il Ministero della Salute ha pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici predisposto, come ogni anno, dal Ministero della salute in qualità di Autorità Competente Nazionale REACH, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP ed il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le attività di controllo riguarderanno le imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di: 

  • sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi); 
  • sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list1, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l’edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti).
Il Piano individua le sostanze verso le quali sarà orientato il controllo: 
  • Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
  • Sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone; 
  • Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.
La prossima scadenza è il 30 giugno 2019 quando il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell’ISS/CNSC redigerà e diffonderà il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l’anno 2018.
1524043086 News infortuni

Pubblicato l’interpello n.2/2018 del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito alla incompatibilità tra il ruolo di medico competente e il personale dipendente di uffici pubblici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, c. 3, del d.lgs. n. 81/2008).

L’istanza è stata presentata dalla Regione Lazio e il passaggio del Testo Unico sicurezza sul lavoro interessato è il seguente: Articolo 39 comma 3 “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente“.

Il Ministero del Lavoro, citando lo stesso articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08 (in continuità con l’articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994) e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 individua nel Dipartimento di prevenzione una struttura polifunzionale che in maniera organica si occupa non solo di vigilanza, ma anche di prevenzione e quindi di funzione autorizzativa. Di una pluralità di attività che insieme a vigilanza e controllo concorrono nella ricerca di soluzioni per la gestione dei rischi: informazioni, sorveglianza epidemiologica, assistenza, comunicazione, informazione educazione sanitaria.

Tale natura polifunzionale del Dipartimento è alla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro che vede l’articolo 39, comma 3 applicabile a ogni sua struttura e a tutto il suo personale. Non solo quindi agli addetti alla vigilanza.

Per consultare il documento in versione integrale clicca qui.

1523864973 DVR UNASf

Cosa succede se nella mia azienda non è stato redatto il DVR?

Un aspetto estremamente importante da sottolineare è quello relativo alle sanzioni applicabili in caso di una manca o incompleta elaborazione del DVR.

Gli enti che possono esercitare i controlli sono diversi e tutti questi possono richiedere la visione del DVR, alcuni di questi sono:

  • ASL (Azienda Sanitaria Locale);
  • INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
  • INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
  • Vigili del Fuoco.

Tutti questi enti possono addebitare sanzioni che vanno da un minimo di 3000 € fino ad un massimo di 15000 € di ammenda al datore di lavoro, nonché sanzioni penali fino ad otto mesi di detenzione.

Inoltre, la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, se reiterata nel tempo, può comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi , quindi, è un obbligo per le aziende italiane, allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e l’adempimento della conformità legislativa.

Il DVR inoltre deve essere dinamico ed interattivo, allo scopo di rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento e dall’ altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.

Per saperne di più e avere maggiori informazioni contatta  info@unasf.conflavoro.it oppure telefona al 0583 463618 


1523630666 News appalti

Gli indumenti di lavoro per garantire sicurezza ai lavoratori

Nonostante vi sia un forte impegno delle aziende verso il mantenimento di ambienti di lavoro sani e sicuri , gli infortuni sono ancora molto frequenti.

Tra le attrezzature di protezione l’importanza degli indumenti da lavoro non è da sottovalutare soprattutto nei luoghi in presenza di fiamme libere e temperature elevate o in presenza di macchinari in funzione. 

Ma chi li fornisce?

Sicurezza sul lavoro: DPI e obblighi del datore

Il datore di lavoro in base al D.Lgs. 81/08 ha l’obbligo di:

fornire ai lavoratori Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi e adeguati ai rischi;

mantenere in efficienza i dispositivi di protezione individuale DPI e assicurarne le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, la riparazione e le sostituzioni necessarie;

provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;

fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori, anche nelle diverse lingue;

informare preventivamente il lavoratore dei rischi dai quali lo specifico DPI lo protegge;

assicurare una formazione adeguata ed organizza, se necessario, uno specifico addestramento sull’uso corretto dei DPI consegnati.


Dalla circolare del Ministero del Lavoro 34 del 29/04/1999 si evince che “qualora l’indumento assolva anche ad una funzione protettiva viene equiparato ad un dispositivo di protezione individuale (DPI)” e in quanto tale per legge l’obbligo di lavaggio di tute da lavoro e divise in genere spetterebbe al datore di lavoro; in caso contrario il lavoratore è tenuto quantomeno al rimborso spese. Per quanto riguarda abiti da lavoro con scopo di protezione quindi l’obbligo di lavare, a proprie spese e cura, gli indumenti spetterebbe al datore di lavoro come specificato dalla circolare ministeriale n. 34/1999 e sancito anche dalla sentenza n.18573/2007 della Corte di Cassazione; tuttavia questo obbligo non viene eseguito da tutti i datori di lavoro in quanto molti di loro vedono la divisa come un indumento utile per preservare l’abito del lavoratore dallo sporco e dall’usura e non come un mezzo di protezione.

Per saperne di più clicca qui.

1523615821 Edilizia UNASF 02

Edilizia Libera: interventi che non richiedono permessi

A partire dal 22 aprile 2018 sarà in vigore il decreto 2 marzo 2018 che riporta l’elenco delle opere realizzabili in edilizia libera. Approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni il 22 febbraio, è stato adottato ai sensi dell’art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222. Sarà valido per le attività svolte su tutto il territorio nazionale.

Il decreto contiene in allegato un vero e proprio elenco dei principali interventi edilizi che non richiedono permessi e sono realizzabili in regime di attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Il glossario unico, valido su tutto il territorio nazionale compatibilmente con le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’ efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio), mette ordine, così, nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi, sempre nel rispetto delle leggi in materia.

Per esempio si trovano interventi edilizi come le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quindi pavimentazioni, intonaci, rivestimenti, serramenti e infissi, inferriate o quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici.

Nella “eliminazione delle barriere architettoniche” non servono permessi per installazioni e manutenzioni degli ascensori interni e montacarichi che non incidano sulla struttura portante, rampe, apparecchi sanitari, impianti idrici e sanitari. Per quanto riguarda le “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza” sono in edilizia libera le opere senza fini di lucro, relative a barbecue in muratura, fontane, muretti, fioriere, panche, gazebo di limitate dimensioni, giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici, ripostigli per attrezzi, stalli per biciclette, tende, coperture leggere di arredo. Il glossario specifica, inoltre, per le “opere contingenti temporanee” di maggiori dimensioni, quali gazebo o stand, che l’installazione va effettuata previa comunicazione avvio lavori, mentre manutenzioni e rimozioni sono in edilizia libera.

Il completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante Cila, Scia, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire, è demandato a successivi decreti da adottare con le stesse modalità.

Per leggere il decreto in versione integrale clicca qui.

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