Promozione salute e benessere: un nuovo paradigma

Promozione salute e benessere: un nuovo paradigma

L’evoluzione della promozione salute e benessere nei luoghi di lavoro segna il passaggio da una visione puramente normativa e difensiva della sicurezza a un approccio olistico e proattivo. Il tradizionale focus sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, cardine del Dlgs 81/2008, si sta espandendo verso il concetto più ampio di “Total Worker Health”. Questo cambio di paradigma riconosce che il benessere del lavoratore non dipende solo dall’assenza di rischi fisici immediati, ma è influenzato da una complessa interazione di fattori organizzativi, psicosociali e personali. Le aziende più avanzate non si limitano più a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) o a erogare la formazione obbligatoria, ma integrano nelle proprie strategie piani di welfare aziendale, supporto psicologico e iniziative per stili di vita sani. In questo contesto, la salute diventa un asset strategico: un lavoratore che sta bene fisicamente e mentalmente è più produttivo, creativo e meno propenso all’assenteismo, creando un circolo virtuoso che beneficia sia il singolo che l’organizzazione.

Integrazione tra sicurezza e benessere organizzativo

Il cuore di questa evoluzione risiede nella necessaria integrazione tra le politiche di sicurezza sul lavoro e le iniziative di benessere organizzativo (wellbeing). Non è più possibile trattare i due ambiti come compartimenti stagni. La valutazione dei rischi, ad esempio, deve includere in modo sempre più approfondito i rischi psicosociali, come lo stress lavoro-correlato, il burnout e le molestie, che hanno un impatto diretto sulla salute mentale. Le nuove linee guida internazionali e le prassi emergenti suggeriscono di adottare modelli di gestione che mettano al centro la persona.

Ciò significa progettare ambienti di lavoro non solo “a norma”, ma ergonomici e confortevoli, promuovere una cultura della leadership gentile e inclusiva, e offrire strumenti per la conciliazione vita-lavoro (work-life balance). La promozione della salute passa quindi anche attraverso la flessibilità oraria, lo smart working ben gestito e la creazione di spazi di ascolto, riconoscendo che il clima aziendale è un fattore determinante per la salute quanto la sicurezza delle macchine.

Implicazioni per le aziende e il ruolo del management

Per le imprese, abbracciare questa nuova visione comporta un impegno concreto da parte del management e una revisione dei processi interni. Non si tratta solo di “aggiungere” benefit, ma di cambiare la cultura aziendale. I datori di lavoro e i dirigenti sono chiamati a diventare “architetti del benessere”, investendo in formazione sulle soft skills, sulla gestione dei conflitti e sull’intelligenza emotiva. È fondamentale coinvolgere attivamente i lavoratori nella definizione delle politiche di benessere, ascoltando i loro bisogni reali piuttosto che imporre soluzioni dall’alto.

Dal punto di vista operativo, questo si traduce nell’adozione di indicatori di performance (kpi) che misurino non solo gli indici infortunistici, ma anche il benessere percepito, il tasso di ritenzione dei talenti e la qualità delle relazioni interne. Le aziende che investono seriamente nella promozione della salute globale si posizionano meglio sul mercato, attraggono le migliori risorse e riducono i costi a lungo termine legati alla malattia e al turnover, dimostrando che la sostenibilità sociale è strettamente legata a quella economica.

Gestione non conformità: da errore a opportunità

Gestione non conformità: da errore a opportunità

La gestione non conformità rappresenta uno dei processi più critici e strategici all’interno dei sistemi di gestione aziendale, siano essi riferiti alla qualità (ISO 9001), all’ambiente (ISO 14001) o alla salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001). Spesso percepita come un mero adempimento burocratico o, peggio, come un indice di fallimento operativo, la rilevazione di un disallineamento rispetto agli standard previsti costituisce in realtà una leva fondamentale per il miglioramento continuo.

Il Dlgs 81/2008 stesso, pur non utilizzando esplicitamente il termine “non conformità” in ogni suo articolo, permea il concetto attraverso l’obbligo di vigilanza e adeguamento costante. Ignorare o nascondere un’anomalia – che si tratti di un dispositivo di protezione mancante, di una procedura non rispettata o di un quasi-infortunio (near miss) – significa lasciare latente un rischio che potrebbe evolvere in danno. L’approccio moderno alla sicurezza richiede quindi un cambio di paradigma culturale: l’errore non deve essere stigmatizzato, ma tracciato, analizzato e risolto alla radice per prevenire recidive.

Analisi delle cause e azioni correttive efficaci

Per trasformare la gestione non conformità in valore aggiunto, è necessario applicare un metodo rigoroso che vada oltre la semplice “pezza” temporanea (azione di contenimento). Il cuore del processo risiede nell’analisi delle cause profonde (Root Cause Analysis). Quando si verifica un evento indesiderato, la domanda fondamentale non è “chi è stato?”, ma “perché è successo?”. L’utilizzo di strumenti analitici come i “5 Perché” o il diagramma di Ishikawa permette di risalire all’origine del problema, che spesso non è l’errore umano del singolo, ma una carenza organizzativa, formativa o procedurale. Solo identificando la causa radice è possibile implementare un’azione correttiva efficace, ovvero un intervento strutturale capace di eliminare definitivamente il fattore scatenante. Questo processo deve essere documentato e monitorato nel tempo per verificarne l’efficacia, integrando le risultanze nel documento di valutazione dei rischi (DVR) e nei programmi di audit interno, trasformando così l’esperienza negativa in patrimonio conoscitivo aziendale.

Digitalizzazione e vantaggi per la governance

Le implicazioni pratiche di una gestione evoluta delle non conformità coinvolgono sempre più spesso l’adozione di strumenti digitali. L’abbandono dei registri cartacei o dei fogli di calcolo disaggregati a favore di software dedicati permette di centralizzare le segnalazioni, garantendo la tracciabilità completa dell’iter di risoluzione. La digitalizzazione facilita il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, consentendo anche ai lavoratori di segnalare anomalie in tempo reale (ad esempio tramite app), e offre al management dashboard statistiche per monitorare i trend.

Questo approccio data-driven è essenziale per la governance della sicurezza: permette di identificare aree critiche ricorrenti, allocare budget mirati per la prevenzione e dimostrare agli organi di vigilanza o agli auditor di terza parte l’effettiva tenuta sotto controllo dei processi. In definitiva, un’azienda che gestisce proattivamente le proprie non conformità è un’organizzazione resiliente, capace di adattarsi e crescere garantendo standard di sicurezza e qualità sempre più elevati.

Sicurezza apparecchi sollevamento: guida alle verifiche

Sicurezza apparecchi sollevamento: guida alle verifiche

La gestione degli apparecchi sollevamento materiali e persone costituisce un aspetto critico della prevenzione tecnica in azienda, disciplinato rigorosamente dal Titolo III del Dlgs 81/2008. L’articolo 71 del Testo Unico impone al datore di lavoro non solo di mettere a disposizione attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e idonee allo scopo, ma anche di garantirne il mantenimento in buono stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Per una specifica categoria di attrezzature, elencate tassativamente nell’Allegato VII del Decreto (tra cui gru, piattaforme di lavoro elevabili, carrelli semoventi a braccio telescopico, idroestrattori e ponti sospesi), il legislatore ha previsto un regime di controllo speciale. Tale regime obbliga a sottoporre le macchine a verifiche periodiche volte a accertarne lo stato di conservazione e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. Questo iter amministrativo e tecnico non è derogabile e si affianca, senza sostituirla, alla normale attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che deve essere regolarmente effettuata e registrata.

Iter per gli apparecchi sollevamento e verifiche INAIL

Il processo di conformità per gli apparecchi sollevamento inizia con la messa in servizio dell’attrezzatura. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tale evento all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), utilizzando le procedure telematiche dedicate (applicativo civa), al fine di ottenere il numero di matricola dell’apparecchio. Successivamente, deve essere richiesta la “prima verifica periodica”, che è di competenza esclusiva dell’INAIL e deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta. Decorsa tale scadenza senza che l’Istituto abbia provveduto, il datore di lavoro può rivolgersi ai soggetti pubblici (Asl/Arpa) o ai soggetti abilitati privati indicati nella richiesta originaria. Le verifiche successive alla prima hanno periodicità variabile (annuale, biennale o triennale) in funzione della tipologia di macchina e della sua vetustà, come indicato nell’Allegato VII. Per queste verifiche ricorrenti, il datore di lavoro è libero di rivolgersi direttamente all’Asl competente per territorio o a un soggetto abilitato privato, senza dover attendere il silenzio-inadempimento dell’ente pubblico.

Obblighi documentali e mantenimento della conformità

Le implicazioni pratiche per le aziende sono rilevanti, poiché il mancato rispetto delle scadenze di verifica comporta sanzioni amministrative pecuniarie e penali, oltre al fermo macchina immediato in caso di ispezione. È fondamentale che il datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) monitorino attentamente lo scadenziario delle verifiche, pianificando gli interventi con congruo anticipo. Oltre ai verbali rilasciati dai tecnici verificatori, l’azienda deve curare con estrema diligenza il “registro di controllo” (o registro delle manutenzioni), dove devono essere annotati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, le sostituzioni di componenti (come funi o catene), le anomalie riscontrate e le riparazioni effettuate. Questo documento deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno tre anni. È importante sottolineare che l’esito positivo della verifica periodica non esime il datore di lavoro dalla responsabilità di garantire la sicurezza della macchina nell’intervallo tra un controllo e l’altro, intervenendo tempestivamente qualora si manifestino malfunzionamenti o usure anomale.

Sorveglianza sanitaria: le nuove regole del DL 159/2025

Sorveglianza sanitaria: le nuove regole del DL 159/2025

La sorveglianza sanitaria costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 81/2008, finalizzato a tutelare lo stato di salute dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. L’articolo 41 del Testo Unico disciplina rigorosamente gli obblighi correlati, demandando al medico competente il compito di effettuare le visite mediche preventive, periodiche e straordinarie.

Un ambito di particolare delicatezza riguarda le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, per le quali vige il divieto tassativo di assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope. Fino ad oggi, la normativa ha operato attraverso controlli programmati o preassuntivi, ma l’evoluzione del contesto lavorativo e la necessità di garantire standard di sicurezza sempre più elevati hanno reso necessario un aggiornamento legislativo per colmare alcune lacune operative, specialmente nella gestione delle emergenze e dei casi sospetti durante l’orario di lavoro.

Novità su sorveglianza sanitaria e controlli mirati

Il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, introduce modifiche sostanziali proprio in materia di accertamenti. La novità più rilevante riguarda la formalizzazione della procedura di controllo in caso di “sospetto di assunzione” di sostanze stupefacenti o psicotrope per i lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio. Il legislatore ha voluto fornire uno strumento giuridico chiaro al datore di lavoro e al medico competente per intervenire tempestivamente qualora vi siano indizi fondati, comportamentali o fisici, che suggeriscano una alterazione dello stato psicofisico del lavoratore durante il servizio. Non si tratta più, dunque, solo di verificare l’assenza di tossicodipendenza in sede di visita periodica, ma di intercettare il rischio nell’immediatezza.

Il Decreto chiarisce le modalità con cui tali accertamenti devono essere richiesti ed eseguiti, garantendo al contempo la dignità della persona e la sicurezza collettiva. Parallelamente, il provvedimento rafforza il concetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro, incentivando l’adozione di stili di vita sani e prevenendo le dipendenze non solo attraverso il controllo, ma anche tramite l’educazione e l’informazione.

Obblighi procedurali e gestione del personale

L’entrata in vigore di queste disposizioni impone alle aziende una revisione immediata dei protocolli interni. I datori di lavoro, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) integrando le procedure per la gestione dei casi di sospetta assunzione. È fondamentale definire chi, all’interno dell’organizzazione (solitamente i preposti o i dirigenti), ha la facoltà di segnalare il comportamento anomalo e attivare l’iter di controllo urgente. Questo passaggio è cruciale per evitare abusi o discriminazioni e per garantire la conformità alla normativa sulla privacy.

Inoltre, l’accento posto sulla promozione della salute richiede alle imprese di pianificare interventi formativi specifici, che non si limitino alla conoscenza dei rischi infortunistici, ma che affrontino le tematiche delle dipendenze e del benessere psicofisico. La mancata adozione di queste misure procedurali espone l’azienda non solo a sanzioni amministrative, ma aggrava la responsabilità penale in caso di infortunio causato da un lavoratore sotto l’effetto di sostanze, qualora non siano state attuate le doverose azioni di vigilanza e intervento previste dalle nuove norme.

Certificato prevenzione incendi: regole e obblighi CPI

Certificato prevenzione incendi: regole e obblighi CPI

Il certificato prevenzione incendi, comunemente noto con l’acronimo CPI, rappresenta l’attestazione formale che certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio all’interno di un’attività lavorativa o di un edificio civile.

La normativa di riferimento che disciplina la materia è il Dpr 151/2011, il quale ha semplificato le procedure amministrative trasferendo gran parte della responsabilità sui professionisti tecnici e sui titolari delle attività. Questo regolamento individua un elenco di 80 attività considerate a maggior rischio d’incendio, assoggettandole ai controlli del corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’ottenimento del titolo autorizzativo non è un mero adempimento burocratico, ma costituisce un elemento essenziale per l’agibilità dei locali e la tutela dell’incolumità delle persone presenti. La mancanza di tale certificazione, laddove obbligatoria, espone il responsabile dell’attività a conseguenze legali significative, oltre a compromettere la copertura assicurativa in caso di sinistro.

Procedure per il certificato prevenzione incendi

Il regolamento classifica le attività soggette ai controlli in tre categorie distinte (A, B e C) in base al livello di rischio, alla complessità e alla dimensione, determinando così l’iter procedurale per ottenere il certificato prevenzione incendi o la conformità antincendio. Le attività di categoria A sono quelle a basso rischio e con regole tecniche standardizzate; per queste, non è richiesto il parere preventivo dei vigili del fuoco e l’attività può iniziare previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia) antincendio. Le attività di categoria B presentano un rischio medio e richiedono la valutazione preventiva del progetto da parte del comando dei vigili del fuoco; anche in questo caso, l’attività può avviarsi con la presentazione della scia, e i controlli vengono effettuati a campione. Infine, le attività di categoria C, caratterizzate da un elevato livello di complessità o rischio, necessitano obbligatoriamente della valutazione del progetto e, a seguito della scia, di un sopralluogo tecnico sistematico da parte dei vigili del fuoco, al termine del quale viene rilasciato formalmente il CPI.

Validità temporale e gestione delle responsabilità

Il mantenimento della conformità antincendio richiede una gestione continuativa nel tempo, poiché il titolo abilitativo ha una durata limitata. Generalmente, la validità del certificato o dell’attestazione di rinnovo periodico è di cinque anni, sebbene per alcune specifiche attività a rischio ridotto tale periodo possa estendersi fino a dieci anni. Alla scadenza, il titolare dell’attività è tenuto a presentare un’attestazione di rinnovo periodico, dichiarando l’assenza di variazioni sostanziali alle condizioni di sicurezza e il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione dei presidi antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di rilevazione). È fondamentale sottolineare che qualsiasi modifica strutturale, impiantistica o nel ciclo lavorativo che alteri le condizioni di rischio preesistenti comporta la decadenza del titolo e la necessità di avviare una nuova pratica autorizzativa. L’inadempienza agli obblighi di prevenzione incendi comporta sanzioni penali (arresto o ammenda) e amministrative, oltre alla possibile sospensione dell’attività lavorativa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

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