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Ispettorato Nazionale del Lavoro, il rapporto sull’attività di vigilanza nel 2016

È stato presentato dall’Ispettorato del Lavoro il Rapporto INL attività di vigilanza 2016, risultati dei controlli i materia lavoro e legislazione sociale effettuati nel 2016.

Lo scorso anno sono state ispezionate 191.614 aziende,
tasso di irregolarità del 63%, infrazioni riscontrate in 120.738
realtà. Per quanto riguarda gli organi di controllo questo il dettaglio: Ministero Lavoro 141.920 aziende, Inps 28.818, Inail 20.876.
Questi i numeri delle infrazioni: 120.738 imprese irregolari, 186.027 i
lavoratori irregolari (+2% rispetto al 2015), 62.106 i lavoratori in
nero (-4%). Totale raccolta contributi e premi evasi 1.101.105.790 euro.

In merito alla sicurezza sul lavoro riportiamo i dati sulla Vigilanza tecnica contenuti nell’area del rapporto Vigilanza del personale ispettivo degli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (oggi
Ispettorati territoriali del lavoro dell’INL). Segnalando che nel
documento sono riportati in dettaglio dati quantitativi e qualitativi
per settori come agricoltura, industria, edilizia, terziario;
quindi lavoro nero; indebita percezione dell’esonero triennale della
contribuzione per l’assunzione di lavoratori subordinati; caporalato;
corretto utilizzo dei voucher; autotrasporto; corretta qualificazione
dei rapporti di lavoro; esternalizzazioni fittizie; cooperative di
lavoro; Ccnl sottoscritti da OO.SS prive di rappresentatività;
lavoratori svantaggiati; orario di lavoro; imponibile
evaso e importi sanzionatori, sospensione dell’attività imprenditoriale;
vigilanza straordinaria; conciliazioni; prevenzione e promozione;
progetto qualità.

Nel 2016 sono state 25.834 le aziende controllate per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro,
30.252 le violazioni, 27.480 quelle prevenzionistiche, 2.771 quelle di
carattere tecnico. In particolare: rischi caduta dall’alto 26,87%; altri
rischi rilevati 21,43%; sorveglianza sanitaria 11,93%; rischi elettrici
macchine Dpi Durc 9,85%; formazione e informazione 8,60%; 8,09%
valutazione rischi Pos Psce Duvri; obblighi coordinatori e committenti
7,37%; tessera riconoscimenti edilizia 4,11%; rischi investimento e
seppellimento 1,51%; videosorveglianza 0,11%.

“In relazione alle sanzioni contestate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, un’analisi particolare deve essere riservata all’insieme dei dati riferiti alle violazioni
delle norme contenute nei titoli III “Uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale” e IV “Cantieri temporanei o
mobili” del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. T.U. Sicurezza) nel settore delle
costruzioni. In tale ambito, in cui gli ispettori del lavoro esercitano
una specifica competenza in materia prevenzionistica, sono state
ispezionate n. 18.954 aziende delle quali n. 13.943 sono risultate
irregolari (a fronte di n. 18.814 accertamenti definiti) con un tasso di
irregolarità pari al 74%, che registra un aumento di +3 punti
percentuali rispetto al 2015. Si precisa che in occasione dei citati
accertamenti sono stati contestati n. 20.651 illeciti.

Al riguardo si segnala il dato percentuale sostanzialmente stabile nel tempo, pari al 48,88%, delle violazioni riscontrate in edilizia connesse a rischio di caduta dall’alto rispetto alla totalità degli illeciti accertatiin tale settore”. “Inoltre tra le violazioni di cui ai
suddetti titoli III e IV più rilevanti in edilizia rispetto al quadro
generale emergono quelle relative agli obblighi dei coordinatori e dei
committenti che corrispondono al 13,19% degli illeciti accertati”.

7.020 le sospensioni di attività imprenditoriale ai sensi
dell’artcolo 14 del Testo Unico sicurezza lavoro, di queste 7.013 per
lavoratori in nero in misura pari o superiore al 20% di quelli presenti
sul lavoro e 7 per violazioni gravi o reiterate della normativa sulla
sicurezza sul lavoro.

Immagine evento Training Safety Trainers

#Training Safety Trainers, evento imperdibile il 29 marzo a Firenze

FIRENZE – Trasformare la divulgazione della cultura della sicurezza
sul lavoro. E’ questo l’obiettivo ambizioso di ‘Training Safety
Trainers’, il progetto promosso da Conflavoro Pmi e Unasf Unione
Nazionale Sicurezza e Formazione, che si articolerà in un ciclo di
eventi e prenderà il via il 29 marzo all’Hotel Baglioni di Firenze.

Una prima tappa fondamentale e imperdibile anche solo per il parterre
di relatori di prestigio che vi interverranno. E il tema al centro
dell’evento formativo sarà proprio la comunicazione, a partire da un
approfondimento mirato sulle materie giuridiche e tecniche relative al
tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il cambiamento parte dagli
attori formativi che diventano il fulcro per sviluppare un nuovo
approccio della tecnica comunicativa, che nell’ottica di ‘Training
Safety Trainers’ diventa fondamentale tanto quanto il contenuto.

Si inizia alle 9 con i saluti del presidente nazionale di Conflavoro Pmi Roberto Capobianco
con un focus sulla formazione, sui suoi cambiamenti e sulle nuove
regole dei formatori, con un approfondimento sulle novità apportate
dall’accordo Sato Regioni. Il secondo intervento sarà quello
dell’avvocato Lorenzo Fantini che si concentrerà sulla
responsabilità del formatore. Il professionista parlerà in particolare
della rilevanza dei criteri di qualificazione dei formatori, dei poteri e
delle responsabilità dei formatori qualificati.

Sarà la volta poi di Davide Scotti, ideatore di
Italia Love Sicurezza, della Fondazione LHS, che svelerà le tecniche di
una efficace comunicazione sulla sicurezza, mettendo in rilievo la
differenza tra un leader e un safety leader. E poi spazio al tema
cruciale, quello relativo nello specifico alle tecniche comunicative,
del quale si occuperanno professionisti di prestigio, a partire da Gianluca Lo Stimolo,
fondatore dell’agenzia di comunicazione Stand Out, che si occuperà di
personal branding del formatore e, tra gli argomenti, di come diventare
un punto di riferimento, con i passi fondamentali per distinguersi.

Dopo la pausa pranzo nella splendida terrazza Brunelleschi, interverrà il leader della comunicazione Roberto Re che svelerà i i suoi segreti su come diventare il numero uno dei formatori hse. Sergio Borra,
massimo esperto nei cambiamenti formativi, si dedicherà infine all’arte
di parlare in pubblico, a come colpire l’auditorio trasmettendo
professionalità e competenza, chiudendo l’evento alle 18,30.

Per approfondimenti sul programma, per i dettagli del progetto, dell’iscrizione e dei costi è possibile consultare il sito http://www.trainingsafetytrainers.it/

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Prevenzione infortuni, SINP differito di sei mesi: quali impatti per i datori di lavoro?

La legge di conversione del decreto legge Milleproroghe sposta, di sei
mesi, l’attuazione del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro. Di conseguenza slitta anche l’obbligo di
comunicazione all’INAIL, a fini puramente statistici, da parte dei
datori di lavoro, degli infortuni sul lavoro che comportano da uno a tre
giorni di assenza. Lo spostamento è motivato dalla necessità di
telematizzare anche i registri degli esposti a sostanze cancerogene e
mutagene.

Tradizionalmente
i “Milleproroghe” intervengono in molte materie prorogando l’entrata in
vigore di norme o procrastinando i termini di attuazione di
regolamenti.


Il testo del D.L. 244/2016 non prevedeva interventi relativi all’entrata in vigore SINP – Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che, in virtù dell’emanazione del D.M. 25 maggio 2016 n. 183 pubblicato il 27 settembre 2016, avrebbe dovuto essere attuato a partire dal 12 aprile 2017.


Successivamente, con un maxi-emendamento, il governo ha modificato il testo originario del DDL n. 2630 di conversione del D.L. 244/2016, prevedendone lo spostamento di altri sei mesi.
Il testo è stato approvato definitivamente dalla Camera ed è diventato legge.

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Inquinamento acustico, decreti su rumore ambientale e macchine rumorose

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13
febbraio 2017 due decreti su proposta del Ministero dell’Ambiente in
attuazione dell’articolo 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Il primo decreto riguarda l’armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE riguardante determinazione e gestione del rumore ambientale. La disposizione, che intende anche ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte verso l’Italia, riguarda applicazione dei valori limite,
valutazione inquinamento acustico, disciplina rumore ambientale per
impianti eolici, aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici, autodromi,
piste per motori. Riporta inoltre interventi finalizzati alla
“razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle
mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo
anche l’informazione del pubblico”.

Il secondo decreto armonizza invece la direttiva 2000/14/CE e interessa le macchine rumorose operanti all’aperto.
In particolare si occupa delle macchine importate da Paesi extra UE per
le quali la responsabilità ricade sugli importatori; quindi di
semplificazioni per autorizzazione e certificazione; maggiori poteri di
verifica a Ispra.

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La sicurezza nei caseifici: i rischi nei piazzali e nei locali tecnici

Un ambito produttivo molto importante che necessita di idonee strategie di prevenzione dei rischi è quello relativo ai caseifici,
ambienti lavorativi nei quali ha luogo la trasformazione del latte in
burro e formaggio e che si compone di vari locali (ricevimento del
latte, camera del latte, eventuale laboratorio del burro, area di
cottura/cagliatura, salatoio, magazzino di stagionatura). Per
soffermarci su alcuni dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori dei
caseifici possiamo fare riferimento ad uno dei documenti prodotti
correlati al progetto Impresa Sicura un progetto multimediale – elaborato da EBER, Ebam, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 e che ha affrontato il tema della sicurezza in vari comparti lavorativi.

In particolare, in relazione alla sicurezza nel settore agroalimentare, il progetto si è soffermato su caseifici, lavorazione della carne, acetifici e lavorazione della pasta all’uovo. 

Nel documento “Settore agroalimentare_I caseifici
si ricorda che è difficile riuscire in realtà a individuare “un’unica
definizione di caseificio che soddisfi e consideri appieno le molteplici
tipologie di prodotti e le tante e differenti attività svolte
all’interno di questi opifici, tipici dell’industria di trasformazione
agro-alimentare anche nella Regione Emilia Romagna”. E vengono
presentate, a questo proposito due diverse definizioni di caseifici.

Viene
inoltre precisato che quanto riportato da Impresa Sicura “non riguarda
gli opifici industriali dedicati alla produzione di latte alimentare, ma
solo quelli, per lo più di dimensioni contenute, in cui avviene la trasformazione del latte in formaggio o in altri derivati, quali per esempio burro e ricotta”.

Il
documento riporta informazioni sulle varie tipologie di formaggio (con
riferimento al latte, alla pasta, alla crosta e alla stagionatura), alle
varie fasi di lavorazione e ai rischi correlati.

Riprendiamo
oggi, rimandando altri approfondimenti a futuri articoli del giornale,
alcune informazioni sui rischi e sulla prevenzione in relazione agli  ambienti e le postazioni di lavoro.

In particolare il documento si sofferma sugli “ambienti (chiusi e le
aree cortilive) destinati alla produzione vera e propria o allo
stoccaggio della materia prima e del prodotto finito, i locali tecnici e
quelli di servizio che si possono considerare comuni a tutti i tipi di
trasformazione del latte vaccino” esaminate.

Ad esempio nell’area cortiliva, all’interno dei piazzali aziendali, possono trovarsi a “circolare
contemporaneamente, pedoni, autocisterne, carrelli elevatori e altri
mezzi d’opera necessari alle lavorazioni”.

Riguardo al passaggio di automezzi e al passaggio di pedoni uno dei possibili rischi è il rischio di investimento.

Infatti
“il transito delle autocisterne per il rifornimento del latte nei
piazzali esterni dello stabilimento produttivo (dal cancello di ingresso
fino al punto di riempimento dei serbatoi e viceversa), può comportare
il rischio di investimento dei lavoratori del caseificio”.

In questo caso la prevenzione può consistere nel predisporre e segnalare percorsi separati per pedoni ed automezzi, gestire con apposite procedure o formazione le misure tecniche e organizzative intraprese”. Il documento si sofferma anche sulla salita in postazioni sopraelevate (cisterne di stoccaggio, autocisterne).

Si indica che all’arrivo delle autocisterne
in aziende “l’autista si potrebbe trovare nella condizione di dover
salire sulla sommità dell’autocisterna allo scopo di eseguire alcune
manovre. Parimenti gli operatori si potrebbero trovare nella necessità
di salire sulla sommità delle cisterne di stoccaggio per svolgere
operazioni di manutenzione o di controllo”.

Riguardo ai rischi
si indica che “le eventuali operazioni di manutenzione agli impianti e
ai serbatoi di stoccaggio possono comportare la necessità di raggiungere
postazioni in altezza, con conseguente rischio di caduta dall’alto.
Anche per le operazioni di prelievo di campioni di prodotto e la
successiva pulizia, ove l’addetto acceda alla sommità della
autocisterna, è presente il rischio di caduta dall’alto”. Veniamo alla prevenzione.

È
bene “predisporre accessi sicuri alle postazioni in altezza ai serbatoi
di stoccaggio con gradini stabili e antiscivolo, parapetti, fascia
fermapiedi, ecc… come prescritto dalle norme vigenti. Anche l’accesso
alla parte superiore della autocisterna deve essere reso sicuro, ad
esempio con una scaletta robusta dotata di gradini stabili e
antiscivolo, e dotando il camminamento lungo la cisterna di corrimano e
parapetto reclinabili, che l’operatore possa alzare prima di accedere al
camminamento, anch’esso antiscivolo realizzato ad esempio tramite un
grigliato. Nel caso in cui il parapetto reclinabile sia presente su
entrambi i lati del camminamento grigliato, l’operatore dovrà porre in
posizione tali apprestamenti prima di salire definitivamente sul
camminamento stesso. Nel caso in cui il parapetto reclinabile sia invece
presente su un solo lato del camminamento, l’operatore dovrà far uso di
idonei D.P.I. anticaduta,
oltre alle calzature antiscivolo di sicurezza”. Si segnala che il
D.P.I. anticaduta “a fronte di una caduta controllata dovrà essere di
tipo completo e non dovrà essere dotato di dispositivo di dissipazione
dell’energia a condizione che il cordino di collegamento con la linea
vita installata alla base del parapetto reclinabile sia il più corto
possibile. L’aggancio dovrà essere di tipo scorrevole in modo da
consentire all’operatore di muoversi su tutta la lunghezza del
camminamento rimanendo ancorato e in buon grado di sicurezza anticaduta.

 

 

 

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