Movimentazione carichi in cantiere: pianificazione esecutiva

Movimentazione carichi in cantiere: pianificazione esecutiva

La movimentazione carichi manuale nei cantieri edili rappresenta ancora oggi una delle cause principali di infortunio e di insorgenza di malattie professionali a carico dell’apparato muscolo-scheletrico.

Nonostante l’evoluzione tecnologica abbia introdotto numerosi ausili meccanici, molte operazioni richiedono ancora l’intervento fisico dell’operatore. Il quadro normativo di riferimento, costituito dal Titolo VI e dall’allegato XXXIII del Dlgs 81/2008, impone al datore di lavoro non solo di valutare il rischio, ma di adottare misure organizzative e procedurali per evitarlo o ridurlo al minimo.

In questo contesto, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in collaborazione con il Cpt di Torino, ha rilasciato nuove schede bibliografiche che approfondiscono le metodologie per la gestione in sicurezza dei materiali. Il focus si sposta dalla generica prevenzione alla “pianificazione esecutiva”, intesa come l’insieme di scelte logistiche e operative che devono precedere l’inizio dei lavori. Una corretta progettazione del cantiere, che includa aree di stoccaggio razionali e percorsi di transito liberi da ostacoli, è la prima e più efficace misura di prevenzione collettiva.

Fasi operative e gestione dei flussi logistici

L’analisi tecnica contenuta nelle schede evidenzia come la sicurezza nella movimentazione carichi dipenda strettamente dalla gestione temporale e spaziale delle attività. La fase di approvvigionamento dei materiali deve essere sincronizzata con l’effettiva necessità di posa in opera, evitando accumuli disordinati che costringono gli operatori a spostamenti inutili e ripetuti (doppia movimentazione).

È essenziale definire a monte le zone di scarico, verificando che siano raggiungibili dai mezzi meccanici di sollevamento (gru, muletti, sollevatori telescopici) per ridurre al minimo il tragitto manuale. Inoltre, la pianificazione deve considerare le caratteristiche dei carichi: peso, ingombro, stabilità e prese. Per i materiali pesanti o ingombranti (come blocchi in cemento, sacchi di premiscelati o lastre), l’uso di ausili meccanici o la movimentazione assistita (in coppia) non deve essere un’opzione lasciata alla discrezione del lavoratore, ma una procedura codificata e obbligatoria. Anche la gestione dei rifiuti di cantiere rientra in questa logica: prevedere scivoli di scarico o contenitori posizionati strategicamente evita il trasporto manuale di macerie per lunghe distanze.

Formazione, informazione e sorveglianza sanitaria

Le implicazioni pratiche per le imprese edili riguardano l’integrazione di queste procedure nel piano operativo di sicurezza (POS). Il documento non deve limitarsi a elencare i rischi, ma deve descrivere le specifiche istruzioni operative per ogni fase lavorativa che comporti sforzo fisico. È fondamentale che i lavoratori ricevano una formazione specifica e un addestramento pratico sulle corrette tecniche di sollevamento (piegamento delle gambe, schiena dritta, carico vicino al corpo) e sull’uso delle attrezzature di ausilio (carriole, transpallet manuali, ventose).

La sorveglianza sanitaria, affidata al medico competente, assume un ruolo centrale: attraverso visite preventive e periodiche, è possibile intercettare precocemente eventuali disturbi muscolo-scheletrici e valutare l’idoneità specifica alla mansione, prescrivendo se necessario limitazioni al carico movimentabile. L’investimento nella pianificazione e nella formazione si traduce in una riduzione degli infortuni da sforzo, migliorando non solo la salute dei lavoratori ma anche la produttività complessiva del cantiere.

Motori diesel: focus INAIL sui gas di scarico

Motori diesel: focus INAIL sui gas di scarico

La gestione del rischio derivante dai gas di scarico dei motori diesel rappresenta oggi una delle sfide più complesse nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. Le emissioni dei motori diesel, infatti, sono state ufficialmente riconosciute come cancerogene dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che già nel 2012 le ha classificate nel gruppo 1, cioè tra gli agenti per i quali esistono prove sufficienti di cancerogenicità per l’uomo.

A distanza di anni, la normativa europea e nazionale ha introdotto strumenti più rigorosi per valutare e limitare l’esposizione dei lavoratori, in particolare attraverso il valore limite professionale in carbonio elementare.

Il documento INAIL dedicato al tema approfondisce tutti i passaggi necessari per una corretta valutazione del rischio, mettendo in evidenza gli aspetti tecnici, metodologici e interpretativi che devono essere considerati dai datori di lavoro, dai consulenti e dai professionisti della prevenzione.

Un rischio diffuso in molti settori

La presenza dei motori diesel riguarda un’ampia gamma di comparti: trasporti, edilizia, agricoltura, industria manifatturiera, settore marittimo e minerario. In Europa si stima che oltre 3,6 milioni di lavoratori siano potenzialmente esposti ai gas di scarico diesel, con un aumento del rischio di tumore ai polmoni pari al 40% rispetto alla popolazione generale.

Il Decreto Interministeriale dell’11 febbraio 2021, recependo la Direttiva UE 2019/130, ha rappresentato un passaggio decisivo poiché ha inserito le emissioni dei motori diesel tra i “processi che comportano esposizione a cancerogeni”, modificando così l’Allegato XIII del Dlgs 81/2008. Contestualmente è stato introdotto un valore limite di esposizione professionale (VLEP) riferito al carbonio elementare, fissato a 0,05 mg/m³ come media ponderata sulle 8 ore di lavoro. Tale valore è operativo dal febbraio 2023, mentre per le attività in sotterraneo lo sarà dal 2026.

Perché si misura il carbonio elementare

Le emissioni dei motori diesel sono composte da una miscela complessa di centinaia di sostanze, tra cui compaiono idrocarburi policiclici aromatici (IPA), composti organici e il particolato ultrafine. Il carbonio elementare è stato scelto come tracciante della miscela poiché rappresenta la componente solida del particolato diesel ed è fortemente correlato alla presenza di sostanze cancerogene, come il benzo(a)pirene. Secondo IARC e SCOEL non è possibile individuare una soglia sanitaria sicura, e per questo il valore limite introdotto dalla normativa ha carattere operativo, non sanitario.

Uno studio citato nel documento evidenzia come la riduzione del limite espositivo comporterebbe un significativo calo del numero di lavoratori potenzialmente ammalati: passando dall’attuale limite di 0,05 mg/m³ a 0,01 mg/m³ il rischio si ridurrebbe da 268 casi a 166 casi ogni 10.000 lavoratori. Per questo è possibile che nei prossimi anni anche in Italia si possa discutere di una diminuzione ulteriore del VLEP, come già avvenuto nei Paesi Bassi (0,001 mg/m³).

Come avviene il campionamento e l’analisi

La misurazione del carbonio elementare richiede un campionamento mediante filtri dedicati e un’analisi termo-ottica secondo protocolli riconosciuti (NIOSH 5040, NIOSH-like, EUSAAR2 o IMPROVE). Ogni protocollo lavora a temperature differenti, con conseguenze sulla sensibilità del metodo e sulla quota di carbonio organico che deve essere separata da quella elementare. Le nuove tecnologie dei motori diesel riducono progressivamente il carbonio elementare emesso, aumentando invece la frazione organica: per questo i metodi più sensibili diventano sempre più rilevanti.

Il documento sottolinea inoltre che, per ottenere limiti di quantificazione adeguati, spesso è necessario campionare volumi d’aria superiori a 1 m³, con tempi di campionamento più lunghi. Questo può rendere complessa la valutazione dell’esposizione nelle situazioni in cui l’attività lavorativa sia molto variabile o frammentata.

Identificare i lavoratori esposti ai gas dei motori diesel

Poiché il carbonio elementare è un contaminante ubiquitario, cioè presente anche nell’atmosfera urbana, per determinare l’esposizione professionale è necessario confrontare i valori misurati in ambiente di lavoro con quelli rilevati all’esterno nello stesso intervallo temporale. Questo consente di distinguere la quota di esposizione attribuibile alla sorgente lavorativa da quella ambientale.

Quando l’esposizione professionale è confermata, diventano obbligatorie tutte le misure previste per il rischio cancerogeno: misurazioni periodiche, sorveglianza sanitaria, registrazione degli esposti e adozione di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione al livello più basso tecnicamente possibile.

Il documento presenta anche un grafico (pagina 3) che confronta diversi profili professionali. Si osserva, ad esempio, che meccanici, casellanti autostradali e operatori aeroportuali mostrano concentrazioni simili alla popolazione generale, mentre autisti, operai edili e manutentori di tunnel possono essere esposti ma rimanere sotto il VLEP. I minatori sotterranei, invece, superano spesso il limite, rendendo necessari interventi correttivi immediati.

Il ruolo del black carbon

Il documento INAIL chiarisce anche la differenza tra carbonio elementare e black carbon, spesso confusi tra loro. Sebbene chimicamente siano la stessa sostanza, cambiano le tecniche di analisi e le proprietà fisiche misurate. Il black carbon, oltre a essere un marcatore dei motori diesel, è anche un inquinante responsabile di effetti negativi sul clima e correlato a eventi cardiovascolari e mortalità prematura. Per questi motivi le linee guida OMS 2021 raccomandano di monitorarlo parallelamente al carbonio elementare.

L’introduzione del VLEP per il carbonio elementare rappresenta un passaggio fondamentale nella tutela dei lavoratori esposti ai gas di scarico dei motori diesel. Tuttavia, la valutazione dell’esposizione richiede un approccio metodico, l’uso di tecniche analitiche sofisticate e la capacità di distinguere la quota ambientale da quella occupazionale. Le future evoluzioni normative europee, che includono il monitoraggio di black carbon e carbonio organico, contribuiranno a fornire un quadro ancora più preciso e utile alla prevenzione.

Tumori naso-sinusali da legno: rischi e obblighi

Tumori naso-sinusali da legno: rischi e obblighi

La nuova monografia INAIL dedicata ai tumori naso-sinusali (TuNS) e ai tumori del rinofaringe associati all’esposizione professionale a polveri di legno rappresenta uno dei contributi più completi e aggiornati sul tema. Il documento, pubblicato all’interno della Collana Salute e Sicurezza 2025, offre una lettura approfondita del comparto produttivo del legno, dei dati epidemiologici disponibili, dei riferimenti normativi e degli adempimenti previsti dal Dlgs 81/2008 a tutela dei lavoratori.

L’esposizione a polveri di legno è riconosciuta da decenni come fattore cancerogeno certo per l’uomo. La monografia IARC n. 62 del 1995, richiamata più volte nel documento INAIL, ha collocato infatti la polvere di legno nel Gruppo 1, sulla base di prove epidemiologiche solide che collegano l’inalazione cronica alle neoplasie delle cavità nasali, dei seni paranasali e del rinofaringe. Tali conclusioni sono state confermate anche dalla più recente monografia IARC 100C (2012).

Micro e piccole imprese le più coinvolte

La filiera del legno in Italia è estremamente articolata: comprende la gestione forestale, la prima trasformazione (segherie, pannelli, carta), le seconde lavorazioni e la produzione di mobili. Secondo Istat, nel 2023 il settore Ateco 16 (industria del legno) conta oltre 20.400 imprese e circa 91.000 addetti, mentre il settore Ateco 31 (fabbricazione di mobili) comprende più di 15.000 aziende con oltre 128.000 lavoratori. La struttura produttiva è caratterizzata da una forte vocazione artigianale e da una prevalenza netta di microimprese.

Il documento sottolinea come proprio le micro e piccole aziende incontrino maggiori difficoltà nell’adempimento degli obblighi di salute e sicurezza, pur essendo tra le più esposte al rischio cancerogeno derivante dalla polvere di legno.

La natura della polvere di legno e i meccanismi di rischio

Il testo dedica ampio spazio alla composizione delle polveri generate dalle lavorazioni: cellulosa, lignina, emicellulosa ed estratti organici che variano a seconda della specie. La granulometria dipende sia dal tipo di legno che dal tipo di lavorazione. Una tabella presente nel documento elenca le principali specie di legni duri e teneri, ricordando che la classificazione IARC non riguarda la “durezza” fisica del materiale, ma la specie botanica (latifoglie vs conifere).

L’inalazione delle polveri può causare riniti, irritazioni e asma, ma soprattutto è correlata in modo certo allo sviluppo di adenocarcinomi intestinali nelle cavità nasali e nei seni paranasali, oltre che ai tumori del rinofaringe. Gli studi indicano un aumento significativo dell’incidenza tra i lavoratori del legno, in particolare falegnami, operatori delle segherie, addetti alla produzione di mobili e serramenti.

Normativa e valori limite di esposizione

Il quadro normativo europeo e nazionale è fortemente evoluto negli ultimi anni. La direttiva 2004/37/CE e il successivo aggiornamento con la Direttiva UE 2017/2398 hanno inserito le polveri di legno duro tra gli agenti cancerogeni professionali, fissando progressivamente un valore limite di esposizione professionale sempre più restrittivo.

Attualmente, il Dlgs 81/08 prevede un VLEP pari a 2 mg/m³ per la frazione inalabile, misurato come media ponderata sulle 8 ore. Il limite si applica non solo quando sono presenti legni duri puri, ma anche quando essi sono miscelati con altre essenze: in questo caso il valore limite si estende all’intera miscela di polveri.

Il documento INAIL sottolinea inoltre che gli obblighi di misurazione, previsti dall’art. 237 del Dlgs 81/08, sono tassativi e non possono essere sostituiti da valutazioni meramente estimative. La UNI EN 689 guida tecnicamente la strategia di campionamento, che deve essere affidata a professionisti esperti.

I dati epidemiologici e il contributo del Registro ReNaTuNS

Una parte centrale della pubblicazione è dedicata al Registro Nazionale dei Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS), istituito dall’art. 244 del Dlgs 81/08. Il Registro raccoglie casi di TuNS individuati tramite una rete di Centri Operativi Regionali e rappresenta la fonte epidemiologica più affidabile sul fenomeno.
Alla chiusura del 2012 erano registrati 1.352 casi documentati: età media 66 anni, prevalenza maschile del 73%, sedi più frequenti cavità nasali, seno etmoidale e seno mascellare. Le esposizioni professionali accertate riguardano soprattutto lavorazioni del legno e del cuoio.

Gli studi più recenti, come quelli condotti dal COR Lombardia, confermano una elevata letalità con il 50% dei casi con esito infausto entro 5 anni dalla diagnosi. Gli adenocarcinomi di tipo intestinale sono le forme più tipiche dell’esposizione professionale al legno.

Stime degli esposti e settori più a rischio

Secondo la banca dati SIREP, che raccoglie le notifiche delle esposizioni agli agenti cancerogeni, si stimano oltre 132.000 lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro nei settori Ateco 16 e 31. Tuttavia, il documento segnala come i numeri siano verosimilmente sottostimati, a causa del numero ancora ridotto di aziende che alimentano il registro.

Prevenzione, misure tecniche e sorveglianza sanitaria

L’esposizione a polveri di legno impone una serie di misure obbligatorie:

  • valutazione dettagliata del ciclo produttivo e delle essenze utilizzate;
  • misurazioni periodiche dell’aerodispersione;
  • sistemi di aspirazione localizzata e organizzazione dei posti di lavoro;
  • registrazione degli esposti;
  • sorveglianza sanitaria mirata, come previsto nell’appendice dedicata al ruolo del medico competente.

Il documento ribadisce come la prevenzione non sia soltanto un obbligo di legge, ma anche un fattore competitivo per un settore che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy.

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DL 159/2025: focus su formazione sicurezza e prevenzione

La formazione sulla sicurezza rappresenta da sempre uno dei pilastri fondamentali del sistema di prevenzione, delineato dal Dlgs 81/2008 fino ad arrivare, a oggi, al DL 159/2025, il nuovo Decreto Sicurezza. Una normativa che, nel suo complesso, è essenziale per garantire la tutela effettiva dei lavoratori e la riduzione degli infortuni.

Il legislatore, attraverso il Testo Unico, ha stabilito obblighi precisi in capo al datore di lavoro, il quale deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

Tale attività non si configura come un mero adempimento burocratico, ma come una misura generale di tutela (articolo 15 del Dlgs 81/2008) volta a creare consapevolezza sui rischi specifici e sulle procedure da adottare. In questo quadro normativo in continua evoluzione, il DL 159/2025 punta a segnare una svolta: ancor più con il nuovo decreto, infatti, l’aggiornamento delle competenze e la promozione di una cultura della prevenzione diventano strumenti strategici per affrontare le sfide emergenti nei luoghi di lavoro, inclusi i rischi psicosociali e quelli derivanti dalle nuove modalità organizzative.

Novità su formazione sicurezza e RLS nel DL 159/2025

Con l’entrata in vigore del DL 159/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, vengono introdotte significative modifiche proprio in ambito formativo. Una delle novità più rilevanti riguarda il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Il nuovo provvedimento estende l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione per gli RLS anche alle aziende che occupano meno di 15 dipendenti, eliminando di fatto una disparità precedente e rafforzando il ruolo di questa figura chiave anche nelle piccole realtà produttive.

Inoltre, il DL 159/2025 valorizza il fascicolo elettronico del lavoratore, stabilendo che i contenuti in esso presenti debbano essere considerati dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione. Questo strumento digitale diventa quindi centrale non solo per la tracciabilità, ma anche per la verifica degli obblighi da parte degli organi di vigilanza, permettendo una gestione più mirata ed efficiente dei percorsi di apprendimento.

Impatti per aziende e cultura della prevenzione

L’applicazione del DL 159/2025 comporta implicazioni operative immediate per le imprese, che dovranno rivedere i propri piani formativi e le procedure di gestione del personale. I datori di lavoro sono chiamati a monitorare con maggiore attenzione le scadenze degli aggiornamenti per gli RLS, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, e a integrare i dati del fascicolo elettronico nei processi di pianificazione.

Oltre agli aspetti tecnici, il decreto pone un forte accento sulla promozione della cultura della sicurezza, estendendo il raggio d’azione anche al sistema scolastico con campagne informative specifiche, in particolare per la prevenzione degli infortuni in itinere.

Infine, una modifica sostanziale all’articolo 15 del Testo Unico include esplicitamente tra le misure generali di tutela la prevenzione dei comportamenti che possono sfociare in violenze o molestie, imponendo alle organizzazioni di adottare strategie proattive per garantire un ambiente di lavoro non solo fisicamente sicuro, ma anche eticamente sostenibile e rispettoso della dignità delle persone.

Scarica la guida di UNASF Conflavoro sul DL 159/2025
Responsabilità penale: focus su delegato e progettista

Responsabilità penale: focus su delegato e progettista

La responsabilità penale derivante dagli infortuni sul lavoro si fonda sul principio della posizione di garanzia, che non investe esclusivamente la figura del datore di lavoro, ma si estende a tutti i soggetti che, all’interno dell’organizzazione aziendale o esternamente ad essa, contribuiscono alla definizione dei livelli di sicurezza. Il quadro normativo delineato dal Dlgs 81/2008 stabilisce una rete di obblighi condivisi, in cui ciascun attore deve adempiere ai propri doveri di diligenza e perizia.

In particolare, l’istituto della delega di funzioni (articolo 16) trasferisce poteri e doveri specifici a un soggetto delegato, il quale subentra a pieno titolo negli obblighi prevenzionistici, inclusa la gestione tecnica degli impianti. Parallelamente, l’articolo 22 del medesimo decreto individua precisi obblighi in capo ai progettisti, vietando la progettazione di macchinari o impianti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. La giurisprudenza di legittimità torna frequentemente a ribadire che la pluralità di figure garanti non genera un’esclusione di colpa, bensì un concorso di responsabilità qualora più condotte negligenti convergano nel causare l’evento lesivo.

Analisi della responsabilità penale concorrente

Il nodo centrale affrontato dai giudici riguarda l’interazione tra la responsabilità penale del delegato alla sicurezza e quella del progettista esterno, specialmente in presenza di vizi costruttivi o difetti “occulti” di un macchinario. Secondo l’orientamento consolidato, la condotta colposa del progettista, che realizza un’attrezzatura priva dei necessari requisiti di protezione (ad esempio, l’assenza di carter o fotocellule di arresto), non interrompe il nesso causale rispetto alle omissioni del delegato aziendale.

Quest’ultimo, infatti, in virtù dei poteri di spesa e di gestione conferiti dalla delega, ha l’obbligo giuridico di vigilare sulla conformità dei mezzi messi a disposizione dei lavoratori. Non è sufficiente affidarsi formalmente alla certificazione del fornitore o del tecnico esterno; il delegato è tenuto a verificare, anche tramite consulenti terzi se necessario, che le macchine non presentino rischi palesi o prevedibili. Si configura pertanto una “cooperazione colposa” nel delitto: l’errore tecnico del progettista si somma all’inerzia gestionale del delegato, creando le condizioni per l’infortunio.

Obblighi di verifica tecnica e gestione del rischio

Le implicazioni operative di questo principio sono rilevanti per la governance della sicurezza aziendale. Le imprese non possono considerare la marcatura CE o la dichiarazione di conformità del progettista come uno scudo legale assoluto in caso di incidente.

È necessario implementare procedure di collaudo e verifica periodica che vadano oltre il controllo formale, entrando nel merito della sicurezza funzionale degli impianti. Il progettista risponde per aver introdotto nel ciclo produttivo un rischio “intrinseco”, ma il soggetto delegato risponde per aver permesso che quel rischio si concretizzasse in danno del lavoratore, non avendo attivato i poteri correttivi in suo possesso. Questo impone una maggiore integrazione tra ufficio tecnico, servizio di prevenzione e protezione e gestione acquisti. In sede di appalto o fornitura, la validazione dei progetti e delle attrezzature deve essere rigorosa: il delegato deve agire con la consapevolezza che la sua posizione di garanzia richiede un controllo attivo e costante sull’ambiente di lavoro, non potendo delegare a terzi la propria responsabilità di vigilanza sull’effettiva sicurezza delle tecnologie adottate.

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