Rischio elettrico: la nuova norma CEI 11-27:2025

Rischio elettrico: la nuova norma CEI 11-27:2025

Il rischio elettrico nei luoghi di lavoro è disciplinato da un nuovo quadro tecnico normativo a seguito della pubblicazione della sesta edizione della norma CEI 11-27:2025. Questo aggiornamento, entrato in vigore il primo novembre 2025, costituisce il riferimento principale per l’esecuzione in sicurezza dei lavori su impianti elettrici, con particolare attenzione a quelli sotto tensione fino a 1000 v in corrente alternata e 1500 v in corrente continua.

La norma si pone in stretta correlazione con gli obblighi imposti ai datori di lavoro dal Dlgs 81/2008, fornendo le prescrizioni operative per la gestione delle attività elettriche e non elettriche svolte in prossimità di parti attive pericolose. La nuova edizione recepisce integralmente la struttura della normativa europea CEI EN 50110-1:2024-05, allineando la terminologia e le definizioni a livello continentale. È previsto un periodo transitorio durante il quale la precedente edizione del 2021 resterà applicabile fino al 29 maggio 2026, per consentire alle imprese un adeguamento graduale.

Ridefinizione delle figure e del rischio elettrico

La principale innovazione della norma CEI 11-27:2025 consiste in una profonda revisione degli acronimi e delle definizioni delle figure professionali coinvolte nella gestione della sicurezza elettrica. Le precedenti figure di URI (Unità Responsabile dell’Impianto), URL (Unità Responsabile del Lavoro) e PL (Preposto ai Lavori) vengono sostituite da nuove denominazioni.

Vengono introdotti il GI (Gestore Impianto), identificato come il soggetto con la responsabilità complessiva dell’impianto; il RI (Responsabile dell’Impianto), designato alla conduzione dell’impianto durante le attività; il GL (Gestore Programmazione Lavoro), che programma e organizza gli interventi; e infine il RLE (Responsabile del Lavoro Elettrico), che gestisce operativamente le attività garantendone l’esecuzione sicura. La norma introduce anche nuove definizioni per concetti chiave come “attività lavorativa”, “lavoro” e “supervisione”, oltre a fornire maggiori dettagli sulle distanze di sicurezza, specificando i limiti di prossimità, vicinanza e lavoro sotto tensione.

Nuovi obblighi formativi e valutazione arc flash

Sul fronte della formazione degli addetti ai lavori elettrici (PES, PAV e PEI), la norma conferma la struttura dei percorsi formativi (livelli 1a, 1b, 2a, 2b) e l’obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno quattro ore per ambito di competenza. Viene precisato che, mentre la teoria può essere svolta in videoconferenza sincrona, l’addestramento pratico richiede obbligatoriamente la presenza fisica, escludendo la modalità e-learning asincrona.

La novità più rilevante per i datori di lavoro è l’introduzione di un allegato informativo specifico sui pericoli derivanti dagli archi elettrici (arc flash). Questo impone al datore di lavoro di considerare esplicitamente tale rischio all’interno della valutazione dei rischi aziendale. Un ulteriore allegato fornisce indicazioni sulle disposizioni di emergenza che il gestore dell’impianto deve selezionare e predisporre in base all’analisi dei rischi e alle caratteristiche specifiche dell’impianto elettrico.

Sicurezza: la comprensione linguistica è un obbligo

Sicurezza: la comprensione linguistica è un obbligo

La comprensione linguistica nei percorsi formativi sulla salute e sicurezza sul lavoro non è un dettaglio formale, ma un requisito sostanziale imposto dalla normativa. Il Dlgs 81/2008, in particolare agli articoli 36 e 37, stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a ciascun lavoratore una formazione “sufficiente e adeguata” in materia di sicurezza.

Questo principio assume un’importanza cruciale in contesti lavorativi multiculturali, dove la presenza di personale straniero è significativa. Una formazione erogata in una lingua non compresa dal destinatario non può, per definizione, essere considerata né sufficiente né adeguata. La giurisprudenza consolidata ha più volte ribadito questo concetto, equiparando di fatto una formazione non compresa a una formazione non svolta. Pertanto, l’adempimento legislativo non si esaurisce con la semplice erogazione di un corso, ma richiede un accertamento preventivo delle competenze linguistiche dei partecipanti.

Il Dlgs 81/08 e la comprensione linguistica

L’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza impone che la formazione sia adattata ai rischi specifici della mansione e dell’ambiente di lavoro. Questa “adeguatezza” si estende intrinsecamente alla modalità di comunicazione. Se il lavoratore non è in grado di comprendere i contenuti, i termini tecnici o le istruzioni operative e di emergenza, l’obiettivo preventivo della norma viene completamente disatteso. La legge, inoltre, impone al datore di lavoro di verificare l’efficacia della formazione e l’effettivo apprendimento da parte del lavoratore. Questa verifica, che spesso si concretizza in un test finale, perde ogni validità se il lavoratore non comprende le domande formulate. Non si tratta quindi solo di tradurre il materiale didattico, ma di assicurare che l’intero processo formativo, inclusa l’interazione con il docente e la fase di valutazione finale, avvenga in una lingua veicolare pienamente compresa dal discente.

Implicazioni pratiche per la gestione aziendale

Per il datore di lavoro, questo principio si traduce in obblighi organizzativi precisi. È necessario mappare le competenze linguistiche dei propri dipendenti prima di pianificare gli interventi formativi. Laddove emergano barriere linguistiche, l’azienda deve attivarsi per superarle, ad esempio organizzando sessioni formative in lingua specifica, avvalendosi di docenti madrelingua o di traduttori e interpreti qualificati. Tutta la documentazione, dai supporti didattici ai questionari di verifica, deve essere resa disponibile in una lingua comprensibile. Ignorare questo aspetto espone l’azienda a rischi significativi: in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza, la formazione erogata può essere dichiarata nulla, con conseguenti sanzioni amministrative e penali. Nell’ipotesi più grave di un infortunio sul lavoro, la mancata e comprovata comprensione della formazione da parte dell’infortunato costituisce un’aggravante che può portare a pesanti condanne per il datore di lavoro, il dirigente o il preposto.

Valutazione rischio vibrazioni: oltre il limite, i cofattori

Valutazione rischio vibrazioni: oltre il limite, i cofattori

La valutazione rischio vibrazioni è un obbligo fondamentale per il datore di lavoro, sancito dal Dlgs 81/2008, Titolo VIII, Capo III. Questa normativa disciplina la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio (hav) sia quelle trasmesse al corpo intero (wbv). La legislazione impone un’analisi dettagliata per determinare i livelli di esposizione giornaliera (a(8)) e confrontarli con i valori limite di esposizione (vle) e i valori di azione (va). Questo processo è essenziale per identificare i lavoratori esposti, quantificare il livello di rischio e definire un programma coerente di misure di prevenzione e protezione, tecniche e organizzative, volte a eliminare o ridurre al minimo l’esposizione.

Cofattori: l’elemento chiave della valutazione rischio vibrazioni

Una corretta valutazione rischio vibrazioni non può limitarsi alla sola misurazione strumentale e al confronto con i valori numerici. La normativa stessa impone di tenere obbligatoriamente conto di elementi qualitativi, i cosiddetti cofattori di rischio, che possono amplificare significativamente gli effetti nocivi delle vibrazioni anche quando i valori limite non vengono formalmente superati. Tra i principali cofattori si includono le posture incongrue mantenute durante l’esposizione e l’esecuzione di movimenti ripetitivi, che aumentano lo stress a carico del sistema muscolo-scheletrico. Altri fattori determinanti sono l’applicazione di una forza significativa, l’esposizione a basse temperature ambientali, che peggiorano la circolazione sanguigna periferica, e la contemporanea esposizione al rumore. Anche le caratteristiche individuali del lavoratore, come una specifica ipersuscettibilità, contribuiscono a definire il profilo di rischio complessivo e devono essere considerate.

Dalla valutazione alle misure di prevenzione integrate

L’inclusione dei cofattori nel processo valutativo comporta implicazioni pratiche immediate per l’azienda. Il documento di valutazione dei rischi non può risolversi in un semplice report tecnico, ma deve diventare uno strumento dinamico che analizza l’interazione tra l’esposizione e le condizioni operative reali. Questo approccio integrato permette di definire misure di prevenzione molto più efficaci, che superano la semplice scelta di attrezzature a basse emissioni vibratorie. Diventano centrali le misure organizzative, come una diversa pianificazione dei cicli di lavoro, l’introduzione di pause mirate per il recupero funzionale e la rotazione dei lavoratori su mansioni differenti.

Parallelamente, è necessario fornire dispositivi di protezione individuale idonei, come guanti che proteggano dal freddo e attenuino le vibrazioni, e assicurare una manutenzione rigorosa e periodica di macchinari e attrezzature, fondamentale per mantenerne basse le emissioni nel tempo. La sorveglianza sanitaria deve essere programmata tenendo conto di questa complessità, per identificare precocemente eventuali segni di patologie correlate.

Innovazione tecnologica e sicurezza: la guida per le PMI

Innovazione tecnologica e sicurezza: la guida per le PMI

L’innovazione tecnologica rappresenta oggi un fattore determinante per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per le piccole e medie imprese. Il quadro normativo di riferimento, definito primariamente dal Dlgs 81/2008, impone al datore di lavoro la valutazione non delegabile di tutti i rischi e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

In questo contesto, le nuove soluzioni digitali non sono un fine, ma uno strumento per adempiere a tale obbligo in modo più efficace. L’adozione di queste tecnologie deve però confrontarsi con un panorama legislativo complesso, che include il rigoroso rispetto della normativa sulla privacy, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati, e le specifiche disposizioni nazionali sui controlli a distanza. A questo si aggiunge il recente regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689), che introduce nuovi obblighi di trasparenza e supervisione.

Un approccio strategico all’innovazione tecnologica

Per le PMI, l’introduzione di strumenti digitali per la sicurezza richiede un approccio progettuale strutturato. Il punto di partenza resta il Documento di Valutazione dei Rischi, che deve identificare le priorità di intervento, focalizzandosi sui rischi a impatto più elevato. Successivamente, è possibile identificare le soluzioni tecnologiche più adatte, come piattaforme software per la gestione dei processi, sensori fissi o mobili, dispositivi indossabili per i lavoratori o l’uso di droni per ispezioni in quota.

È fondamentale privilegiare soluzioni scalabili e, ove possibile, riutilizzare strumenti già in uso, come gli smartphone aziendali, per migliorare l’adozione da parte del personale. Un passaggio cruciale è la preparazione dell’organizzazione: il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti fin dalle fasi iniziali è essenziale per garantire trasparenza, superare eventuali resistenze e assicurare che gli strumenti non vengano percepiti in chiave punitiva. Qualora la tecnologia implichi un monitoraggio, è imperativo seguire l’iter previsto dalla normativa sui controlli a distanza, che richiede un accordo sindacale o una specifica autorizzazione. Infine, è necessario definire un chiaro caso di studio, confrontando i costi totali dell’investimento con i benefici attesi, e avviare progetti pilota con obiettivi semplici e misurabili per validare l’efficacia della soluzione scelta.

Benefici operativi e nuovi obblighi di conformità

L’integrazione di queste tecnologie offre vantaggi concreti che superano la mera conformità normativa. L’uso di sensori e dispositivi indossabili, ad esempio, può ridurre drasticamente i rischi per i lavoratori isolati, mentre l’intelligenza artificiale applicata all’analisi video può supportare la valutazione dei rischi ergonomici, suggerendo micro-miglioramenti posturali. L’efficienza operativa migliora grazie alla digitalizzazione delle ispezioni e alla raccolta di dati strutturati sui quasi infortuni, permettendo analisi predittive.

Tuttavia, emergono nuove sfide di conformità. Il rispetto della privacy impone un approccio “by design”, minimizzando i dati raccolti e definendo tempi di conservazione certi, con una valutazione d’impatto specifica nei casi di rischio elevato. Il nuovo regolamento sull’intelligenza artificiale, inoltre, impone obblighi precisi per i sistemi usati in ambito lavorativo: vieta pratiche a rischio inaccettabile, come il riconoscimento emotivo, e richiede una solida supervisione umana sui processi decisionali automatizzati, oltre a un’adeguata alfabetizzazione del personale sull’uso di tali strumenti. Le imprese possono comunque accedere a specifici finanziamenti pubblici, spesso erogati tramite bandi, per sostenere gli investimenti necessari a questo aggiornamento tecnologico.

Protezione ginocchia: la guida alla scelta del DPI corretto

Protezione ginocchia: la guida alla scelta del DPI corretto

La protezione ginocchia nei contesti lavorativi è un obbligo di sicurezza che rientra pienamente nel quadro normativo definito dal Dlgs 81/2008. Sebbene spesso sottovalutato, il lavoro in posizione inginocchiata, tipico di molteplici settori come l’edilizia (posatori, piastrellisti) o l’impiantistica, costituisce un fattore di rischio significativo. Il Testo Unico impone al datore di lavoro la valutazione di “tutti i rischi” (articolo 28) e l’adozione di misure preventive basate sui principi generali di tutela (articolo 15).

Tra questi, rientra la necessità di ridurre i rischi ergonomici e quelli legati a posture prolungate e incongrue. La pressione meccanica costante, l’attrito su superfici dure o irregolari e i micro-impatti possono causare lo sviluppo di patologie muscolo-scheletriche, come la borsite, riconosciute come malattie professionali. Nonostante ciò, questo rischio specifico non sempre riceve la dovuta attenzione nel documento di valutazione dei rischi (DVR), portando a una carenza nell’adozione delle necessarie misure di protezione collettiva o, più frequentemente, individuale. L’obbligo datoriale, pertanto, non si esaurisce nella sola valutazione, ma si estende alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e conformi alle norme tecniche specifiche.

La norma EN 14404 per la protezione ginocchia

Il riferimento tecnico fondamentale per la selezione dei dispositivi di protezione è la norma europea UNI EN 14404. Questo standard classifica le protezioni per le ginocchia in quattro diverse tipologie, progettate per rispondere a esigenze operative distinte. Le protezioni di tipo 1 sono le comuni ginocchiere, indipendenti dall’abbigliamento e fissate tramite cinghie. Il tipo 2 identifica invece le protezioni (imbottiture) inserite in apposite tasche integrate nei pantaloni da lavoro. Questa soluzione è spesso preferita per la sua stabilità e comfort, in quanto la protezione rimane sempre nella posizione corretta senza costrizioni localizzate. Il tipo 3 si riferisce a dispositivi non indossati direttamente sul corpo, come tappetini o cuscini, destinati a chi lavora in ginocchio ma in una postazione relativamente fissa, seppur mobile. Infine, il tipo 4 descrive protezioni più ampie, anche per più persone, integrate in postazioni di lavoro fisse che richiedono la posizione inginocchiata. Questa classificazione è essenziale per abbinare il dispositivo alla mansione specifica e alle modalità operative del lavoratore.

I livelli di prestazione e la scelta operativa

Oltre alla tipologia, la norma EN 14404 definisce tre livelli di prestazione, un fattore cruciale per la scelta pratica. Il livello 0 indica una protezione idonea solo per superfici piane e lisce, non offrendo alcuna resistenza alla penetrazione (perforazione). È quindi inadatto per la maggior parte dei cantieri. Il livello 1 è il più comune: la protezione è progettata per resistere a una forza di penetrazione di almeno 100 newton ed è adatta sia a pavimenti piani che irregolari. Garantisce una buona distribuzione del carico ed è indicata per la maggior parte dei lavori edili o artigianali. Il livello 2 offre la prestazione più elevata, con una resistenza minima alla penetrazione di 250 newton.

Questo livello è indispensabile in condizioni di lavoro gravose, su superfici altamente sconnesse o dove è concreto il rischio di inginocchiarsi su piccoli detriti appuntiti, come viti, sassi o frammenti di lavorazione. La scelta errata del livello di prestazione vanifica l’efficacia del DPI. Per il datore di lavoro, l’obbligo non è solo fornire la protezione, ma assicurare che essa sia ergonomica, confortevole e della taglia corretta, per evitarne il rifiuto da parte del lavoratore e garantire l’effettiva continuità della tutela durante l’intero turno.

Come possiamo aiutarti?