Intelligenza artificiale e lavoro: la nuova legge nazionale

Intelligenza artificiale e lavoro: la nuova legge nazionale

L’intelligenza artificiale e lavoro rappresentano un binomio al centro della Nuova Legge 23 settembre 2025, n. 132, entrata in vigore lo scorso 10 ottobre. Il provvedimento stabilisce un quadro normativo nazionale per l’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale, ponendosi in coerenza con la più ampia disciplina europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI ACT).

La legislazione italiana si fonda su un approccio marcatamente antropocentrico: la tecnologia deve rimanere uno strumento a supporto dell’essere umano e non deve mai sostituirlo nei processi decisionali cruciali. Questo principio guida l’applicazione dell’ia in tutti i settori, ma trova una sua declinazione specifica e particolarmente stringente nell’ambito dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo di bilanciare l’innovazione tecnologica con la tutela dei diritti fondamentali dei prestatori di opera. La normativa interviene per regolamentare uno scenario in rapida evoluzione, dove gli algoritmi sono già impiegati per la gestione organizzativa, la formazione e il monitoraggio della sicurezza.

Le disposizioni della legge sull’intelligenza artificiale e lavoro

Il cuore della normativa in materia di lavoro è rappresentato dall’articolo 11, che disciplina l’impiego dei sistemi di IA nell’organizzazione e nella gestione del rapporto. La legge stabilisce che l’intelligenza artificiale deve essere utilizzata in modo da migliorare le condizioni di lavoro, proteggere l’integrità psico-fisica dei lavoratori e incrementare la qualità delle prestazioni e la produttività. Il ricorso a tali sistemi deve avvenire nel pieno rispetto della dignità umana e della riservatezza dei dati personali, garantendo l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore.

Un punto qualificante è il divieto esplicito di utilizzo di sistemi di IA che possano generare discriminazioni, dirette o indirette, basate su sesso, età, origini etniche, credo religioso, opinioni politiche o condizioni personali. Viene inoltre sancito il principio della supervisione umana, stabilendo che le decisioni rilevanti che impattano sulla sfera del lavoratore non possono essere demandate esclusivamente all’algoritmo, ma devono prevedere un intervento umano qualificato e consapevole.

Obblighi informativi e impatti sulla valutazione dei rischi

Sul piano pratico, la legge introduce obblighi precisi per i datori di lavoro e i committenti. Prima di utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per monitorare, valutare o prendere decisioni relative al rapporto di lavoro (come l’assegnazione di compiti, la promozione o la cessazione del rapporto), è necessario informare adeguatamente il lavoratore. L’informazione deve essere fornita secondo le modalità già previste dal Dlgs 152/1997, garantendo trasparenza sulle logiche di funzionamento dell’algoritmo e sui dati utilizzati. Questa trasparenza è fondamentale anche per la sicurezza sul lavoro.

L’uso di IA per monitorare la sicurezza, ad esempio tramite sistemi di visione artificiale per rilevare posture errate o l’uso di DPI, comporta un trattamento di dati che deve essere gestito nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati (GDPR). Il rischio di una “discriminazione algoritmica”, che potrebbe penalizzare lavoratori con caratteristiche fisiche diverse, deve essere attentamente vagliato e mitigato, integrando queste nuove analisi nel documento di valutazione dei rischi.

L’istituzione dell’osservatorio nazionale sul lavoro

Per governare la transizione e monitorare gli impatti di queste tecnologie, l’articolo 12 della legge istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Questo nuovo organismo avrà compiti strategici fondamentali. In primo luogo, dovrà definire una strategia complessiva sull’utilizzo dell’IA in ambito lavorativo, in un’ottica di sostenibilità e tutela. Avrà inoltre la funzione di monitorare costantemente l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro, identificando i settori e le professioni maggiormente interessati dai processi di automazione e trasformazione digitale. Infine, l’osservatorio avrà un ruolo propulsivo nella promozione di percorsi di formazione e aggiornamento delle competenze, sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori, al fine di assicurare un adattamento consapevole ed equo alle nuove modalità organizzative e produttive introdotte dall’intelligenza artificiale.

Progettazione antincendio sanità: la nuova guida operativa

Progettazione antincendio sanità: la nuova guida operativa

La progettazione antincendio nelle strutture sanitarie rappresenta un’attività di elevata complessità, data la specificità dei contesti e la vulnerabilità degli occupanti. A differenza di altri edifici civili, le strutture sanitarie ospitano persone che, a causa delle loro condizioni di salute, possono avere capacità motorie, sensoriali o cognitive ridotte, rendendole non autosufficienti in caso di emergenza. Questo fattore impone ai responsabili della sicurezza e ai progettisti obblighi stringenti, che trovano fondamento non solo nelle norme specifiche di prevenzione incendi, ma anche nei principi generali del Dlgs 81/2008 sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quest’ultimo impone la valutazione di tutti i rischi, incluso quello di incendio, in relazione alla specificità dell’attività. Il quadro normativo ha subito una profonda evoluzione con il superamento del tradizionale approccio prescrittivo, basato su regole rigide, a favore dell’approccio prestazionale introdotto dal Codice di Prevenzione Incendi (Dm 3 agosto 2015).

Recentemente, la regola tecnica verticale (rtv) V.11, introdotta con il DM 29 marzo 2024, ha definito il campo di applicazione del codice alle strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale e a quelle ambulatoriali, stabilendo requisiti specifici. Questa transizione normativa richiede un’analisi del rischio più sofisticata, finalizzata a garantire standard di sicurezza elevati e commisurati ai profili di rischio specifici, come la gestione dell’esodo di persone non autosufficienti, l’interferenza tra diverse attività (sanitarie, logistiche, tecniche) e la protezione di aree critiche ad alta densità tecnologica e di rischio, come sale operatorie e terapie intensive.

La nuova guida per la progettazione antincendio

Per supportare i professionisti tecnici nell’applicazione di questo complesso quadro normativo, l’INAIL, ha reso disponibile un nuovo documento tecnico. È fondamentale precisare che questa guida non si sostituisce alle norme cogenti, né ai manuali dei produttori di attrezzature, ma agisce come uno strumento operativo essenziale per interpretare e applicare correttamente la regola tecnica verticale V.11. Il focus del documento è specificamente rivolto alle attività di degenza, sia ospedaliera che residenziale, e a quelle ambulatoriali, analizzando le diverse soluzioni conformi ai principi del codice. La pubblicazione fornisce chiarimenti metodologici su come affrontare la valutazione del rischio incendio in questi ambienti. Vengono analizzati in dettaglio i profili di rischio (R.vita) specifici delle aree sanitarie, mappati secondo le classificazioni del codice, come le aree destinate a diagnosi e cura (ad esempio TA.4), le sale operatorie (TA.3) o i locali di terapia intensiva (TA.6), ognuno con esigenze di sicurezza distinte. La guida offre inoltre un importante approfondimento sulla gestione della sicurezza antincendio (gsa), fornendo un ausilio pratico per la pianificazione delle emergenze, la formazione degli addetti e la definizione dei piani di evacuazione, che in ambito sanitario richiedono procedure complesse e specifiche.

Implicazioni operative per professionisti e strutture

La guida offre implicazioni pratiche significative per i progettisti e i responsabili delle strutture sanitarie, che devono garantire la conformità normativa tutelando al contempo l’operatività clinica. Superando un approccio meramente prescrittivo, che spesso risultava rigido e di difficile applicazione nei complessi layout ospedalieri (soprattutto in caso di interventi su edifici esistenti), il documento incoraggia l’adozione di soluzioni ingegneristiche basate sull’approccio prestazionale.

Questo consente ai tecnici di giustificare le scelte progettuali, incluse le eventuali soluzioni alternative, attraverso una rigorosa analisi del rischio incendio, dimostrando il raggiungimento di un livello di sicurezza equivalente. Vengono forniti esempi concreti sull’applicazione delle misure antincendio fondamentali: dalla definizione della resistenza al fuoco (R) richiesta alle strutture, alla scelta della reazione al fuoco (RF) dei materiali, fino alla progettazione della compartimentazione (C).

Quest’ultima è cruciale in sanità per limitare la propagazione di fumo e fiamme, creando “compartimenti sicuri” dove rifugiare temporaneamente i pazienti. Particolare attenzione è dedicata alle strategie di esodo (E), che in ambito sanitario devono privilegiare l’evacuazione orizzontale progressiva verso un luogo sicuro adiacente, piuttosto che la tradizionale evacuazione verticale. La guida aiuta inoltre a definire la corretta progettazione dei sistemi di controllo di fumo e calore (smc) e la gestione delle interferenze (I) tra attività sanitarie e attività secondarie (come aree commerciali, logistiche o cucine) spesso presenti all’interno dei medesimi complessi edilizi, garantendo così un livello di sicurezza integrato e coerente.

Obblighi del datore di lavoro: tutele per le aggressioni

Obblighi del datore di lavoro: tutele per le aggressioni

Gli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza non si esauriscono nella mera applicazione formale delle prescrizioni specifiche contenute nel Dlgs 81/2008. Il sistema normativo italiano si fonda su un principio cardine, l’articolo 2087 del Codice Civile, che agisce come una vera e propria “norma di chiusura” del sistema antinfortunistico. Questa disposizione impone all’imprenditore il dovere di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Tale obbligo generale di massima sicurezza tecnologicamente fattibile persiste anche quando determinati pericoli non siano esplicitamente codificati o disciplinati da una norma specifica. Il Dlgs 81/2008 stesso impone la valutazione di “tutti i rischi”, categoria che include anche quelli non immediatamente evidenti. Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto all’adozione di misure cosiddette “innominate” o atipiche, la cui omissione può configurare un profilo di colpa specifica con rilevanza penale.

Approfondimento sugli obblighi del datore di lavoro e rischi esogeni

L’applicazione estensiva dell’articolo 2087 include pienamente la gestione dei pericoli derivanti da atti criminali di terzi, come le aggressioni o le rapine. Recenti orientamenti giurisprudenziali hanno chiarito la distinzione, ma anche la connessione, tra i concetti di “safety” (sicurezza dei processi lavorativi interni) e “security” (protezione da minacce esterne o esogene). È stato stabilito che l’obbligo di protezione datoriale copre entrambi gli ambiti.

Non è sufficiente, ad esempio, che un’azienda predisponga misure per i rischi di cantiere (safety) tralasciando quelli legati alla sicurezza dei trasferimenti in contesti pericolosi (security). La giurisprudenza ha analizzato casi in cui, pur non essendo i rischi da aggressione inseriti esplicitamente nel documento di valutazione dei rischi (DVR), l’azienda aveva comunque implementato un modello organizzativo noto ai lavoratori e ai preposti, con procedure specifiche per fronteggiare tali minacce. Ciò può includere l’obbligo di utilizzare determinati mezzi di trasporto o l’istituzione di una delega di funzioni con autonomi poteri di spesa e gestione della sicurezza in aree critiche. L’esistenza di un’organizzazione aziendale efficace e conosciuta, volta a tutelare l’incolumità dei dipendenti, è un elemento centrale di valutazione.

Misure pratiche e valutazione della prevedibilità del rischio

Le implicazioni pratiche di questi principi impongono un’analisi concreta dei contesti lavorativi. La responsabilità datoriale non è di natura oggettiva: non si può esigere la predisposizione di misure per fronteggiare eventi assolutamente imprevedibili. Tuttavia, il concetto di “prevedibilità” viene interpretato rigorosamente. Un’aggressione in un pronto soccorso, ad esempio, non può essere considerata un evento imprevedibile, ma rientra nel rischio tipico dell’attività esercitata (rischio d’impresa). In questi casi, il lavoratore deve provare il danno e la nocività dell’ambiente di lavoro; spetta poi al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutto il possibile per evitare l’evento.

La giurisprudenza ha identificato diverse misure “innominate” la cui assenza ha fondato la responsabilità: in contesti sanitari, l’inadeguatezza dell’organico, l’assenza di un servizio di sorveglianza privata, la carenza di locali idonei alla contenzione o la mancanza di protocolli specifici per la gestione di soggetti aggressivi; in uffici aperti al pubblico con gestione di contante, come uffici postali o caselli autostradali, sono state ritenute necessarie misure come vetri blindati, sistemi di telecamere a circuito chiuso e la presenza di adeguate uscite di sicurezza.

Condotta del lavoratore e interruzione del nesso causale

Un aspetto determinante nella valutazione della responsabilità è l’analisi della condotta del lavoratore stesso. La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa qualora l’evento dannoso non sia riconducibile a una carenza organizzativa o strutturale, ma alla condotta negligente del lavoratore. Se l’azienda ha fornito misure di cautela idonee a prevenire il rischio (ad esempio, una guardiola con porta di sicurezza o apparati radio per la richiesta di intervento), e il lavoratore omette di utilizzarle, il nesso causale tra l’omissione datoriale e il danno può interrompersi. Il datore di lavoro è tenuto a fornire gli strumenti, le procedure e un’adeguata informazione, ma è necessario che il lavoratore impieghi correttamente tali presìdi. La giurisprudenza richiede quindi un bilanciamento, valutando da un lato la prevedibilità del rischio e l’adeguatezza delle misure tecniche, organizzative e procedurali predisposte dall’azienda, e dall’altro la corretta attuazione di tali misure da parte dei dipendenti.

Sicurezza attrezzature: le nuove schede per perforatrici

Sicurezza attrezzature: le nuove schede per perforatrici

La sicurezza attrezzature nei cantieri rappresenta un obbligo fondamentale e prioritario per il datore di lavoro, delineato con precisione dal quadro normativo vigente a tutela dei lavoratori. Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) dedica ampia attenzione, in particolare nel Titolo III, agli obblighi relativi alla scelta e all’uso corretto delle attrezzature.

I datori di lavoro sono tenuti non solo a scegliere, ma anche a mettere a disposizione dei lavoratori, attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, intrinsecamente adeguate al lavoro da svolgere e mantenute in stato di efficienza. Questo processo implica una valutazione dei rischi specifica e approfondita per ogni macchinario, una programmazione rigorosa della manutenzione ordinaria e straordinaria, e un percorso di formazione e addestramento specifico per gli operatori.

Per supportare le imprese in questo compito complesso, vengono periodicamente elaborati documenti tecnici, buone prassi e linee guida da fonti istituzionali qualificate. Questi strumenti, pur non costituendo norme cogenti, fungono da riferimento autorevole per l’applicazione delle migliori soluzioni tecniche e organizzative disponibili, aiutando a identificare i pericoli e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più efficaci per facilitare l’adempimento degli obblighi di legge.

Focus sulle nuove schede per la sicurezza attrezzature

In questo contesto di supporto alle imprese, sono state rese disponibili nuove schede tecniche di approfondimento dedicate a due macchinari specifici, ampiamente utilizzati e caratterizzati da profili di rischio significativi nel settore edile: la perforatrice e l’intonacatrice. Questi documenti, frutto del lavoro di analisi di gruppi tecnici istituzionali, sono concepiti come strumenti operativi agili. È importante sottolineare che non si sostituiscono, né possono farlo, ai manuali d’uso e manutenzione obbligatori forniti dai fabbricanti, che restano il riferimento primario per la conformità della macchina.

Le schede offrono piuttosto un compendio dettagliato e un’analisi critica dei principali fattori di rischio riscontrabili nelle reali condizioni di cantiere. L’obiettivo è fornire uno strumento di consultazione rapida e chiara per gli addetti ai lavori, i preposti alla sorveglianza e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione. Ogni scheda analizza la macchina nelle sue diverse configurazioni, descrive il ciclo operativo tipico, dalla preparazione al termine del lavoro, e ne evidenzia i potenziali pericoli. In questo modo, offrono un supporto concreto per la redazione o l’aggiornamento della valutazione dei rischi e per la stesura dei Piani Operativi di Sicurezza (POS).

Analisi dei rischi e misure di prevenzione specifiche

Entrando nel merito dei contenuti tecnici, le schede illustrano le implicazioni pratiche per la sicurezza. Per quanto riguarda la perforatrice, i documenti evidenziano i rischi significativi legati agli agenti fisici, quali l’esposizione al rumore e alle vibrazioni, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio dall’impugnatura, sia quelle scuotenti trasmesse al corpo intero. Viene posta forte attenzione anche all’esposizione ad agenti chimici, come le polveri (in particolare la silice cristallina libera) generate durante la perforazione, e i gas di scarico nei modelli con motore a combustione interna.

Non vengono trascurati i rischi infortunistici, come il ribaltamento della macchina dovuto a instabilità del terreno, i contatti con organi in movimento o la proiezione di materiale. Le misure di prevenzione indicate si concentrano sulla verifica preliminare della stabilità del sito, sull’uso corretto degli stabilizzatori, sull’utilizzo di sistemi di abbattimento polveri e sull’adozione rigorosa di dispositivi di protezione individuale (DPI) acustici e respiratori.

Per l’intonacatrice, i principali pericoli identificati sono di natura meccanica, legati al contatto con organi miscelatori o con la coclea di alimentazione, e di natura elettrica. Quest’ultimo aspetto è critico, data la presenza di acqua e la tipica condizione di cantiere, rendendo fondamentali i controlli sull’efficienza degli impianti di messa a terra e degli interruttori differenziali. Altri rischi rilevanti includono la proiezione di materiale ad alta pressione e il pericoloso “colpo di frusta” dei tubi in caso di distacco o rottura. Le schede sottolineano l’importanza cruciale di mantenere sempre integri ed efficienti i ripari di sicurezza fissi e mobili, di formare adeguatamente gli operatori sul corretto fissaggio e gestione delle tubazioni, e sulla pulizia sicura della macchina a fine ciclo.

Rampe di carico: come garantire la sicurezza operativa

Rampe di carico: come garantire la sicurezza operativa

Le rampe di carico costituiscono un’interfaccia critica nelle infrastrutture logistiche, essenziale per il flusso di merci tra i veicoli e le aree di magazzino. Proprio per la loro natura di zona di transizione, queste aree espongono i lavoratori a rischi significativi. Il quadro normativo di riferimento, il Dlgs 81/2008, impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli specifici delle baie di carico.

Tra i pericoli più frequenti vi sono il rischio di caduta dall’alto, sia del carrello elevatore che dell’operatore, causato dal disallineamento o dall’allontanamento accidentale dell’automezzo dalla banchina. A questo si aggiunge il grave rischio di schiacciamento, sia tra il veicolo in manovra e la struttura, sia tra i carichi movimentati. Le superfici, spesso esposte ad agenti atmosferici o a sversamenti, presentano inoltre un elevato rischio di scivolamento. La valutazione dei rischi (DVR) deve pertanto analizzare nel dettaglio queste aree, considerando le interferenze tra mezzi, pedoni e autisti, applicando i principi definiti nell’Allegato IV (requisiti dei luoghi di lavoro) e nel Titolo III (uso delle attrezzature).

Le misure di prevenzione per le rampe di carico

Per neutralizzare i pericoli identificati, è indispensabile un approccio combinato di misure tecniche e procedurali. L’elemento centrale della sicurezza tecnica è il corretto equipaggiamento della baia di carico. L’installazione di livellatori di banchina (pedane) idonei è fondamentale per compensare in sicurezza il dislivello tra il pianale del magazzino e quello del veicolo, garantendo un transito stabile ai carrelli elevatori. Per prevenire il rischio di allontanamento prematuro o accidentale dell’automezzo, è cruciale l’adozione di sistemi di bloccaggio del veicolo, come cunei (zeppe) ad alta resistenza o sistemi di blocco automatico integrati con il portone. La gestione del traffico e delle comunicazioni tra operatore di magazzino e autista deve essere supportata da sistemi di segnalazione visiva, come impianti semaforici (rosso/verde) che indichino chiaramente quando è sicuro procedere con le operazioni. Infine, la prevenzione delle cadute laterali dalle rampe aperte deve essere garantita da barriere di sicurezza, parapetti o cancelli a protezione dei bordi.

Gestione operativa e responsabilità dell’impresa

Le dotazioni tecniche, per quanto avanzate, devono essere integrate in un modello organizzativo che ne assicuri il corretto utilizzo. Le imprese devono definire procedure operative rigorose per tutte le fasi di carico e scarico, assicurando che le aree di manovra siano mantenute sgombre e adeguatamente illuminate. Un aspetto cruciale riguarda la formazione e l’addestramento del personale: gli operatori dei carrelli elevatori devono essere specificamente formati (secondo l’articolo 73 del Dlgs 81/08) sui rischi dell’accesso ai mezzi e sull’uso delle rampe.

È altrettanto importante informare e regolare l’accesso degli autisti esterni, che devono attenersi alle regole di sicurezza del sito. La manutenzione periodica di tutti i componenti, dai portoni sezionali ai livellatori, come previsto dall’articolo 71, è un obbligo inderogabile per prevenire guasti che potrebbero compromettere la sicurezza. Solo attraverso questa combinazione di tecnologia, procedure e formazione è possibile trasformare le baie di carico da aree ad alto rischio a zone di lavoro efficienti e sicure.

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