ESG and safety management: la nuova era della responsabilità

ESG and safety management: la nuova era della responsabilità

ESG and safety management non sono più concetti distinti, ma rappresentano una convergenza strategica nella gestione aziendale. L’evoluzione normativa sta spingendo le organizzazioni a integrare la tutela delle persone (la “S” di social) all’interno della rendicontazione di sostenibilità.

Il motore legislativo di questa trasformazione in Europa è la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Le prime imprese soggette hanno dovuto applicare le nuove regole per l’anno fiscale 2024, con pubblicazione dei report nel 2025. La direttiva introduce il principio della doppia materialità, richiedendo alle aziende di rendicontare sia i propri impatti sulla società (prospettiva inside-out), sia come i fattori di sostenibilità, inclusa la sicurezza, influenzino le performance aziendali (prospettiva outside-in). Il decreto italiano di recepimento (Dlgs n. 125 del 6 settembre 2024) ha inoltre introdotto l’obbligo di informazione e confronto con i rappresentanti dei lavoratori su questi temi. È intervenuto tuttavia un aggiornamento normativo: la direttiva (UE) 2025/794, nota come “Stop the clock”, ha posticipato di due anni le scadenze per la seconda e terza ondata di applicazione. Le grandi imprese non quotate rendiconteranno dall’anno fiscale 2027 (invece del 2025) e le PMI quotate dal 2028 (invece del 2026).

La fusione tra ESG and safety management negli standard

La componente “sociale” dei criteri ESG è il terreno dove la sostenibilità e la sicurezza sul lavoro si fondono. Le condizioni di lavoro, la salute e il benessere dei dipendenti sono elementi centrali della nuova rendicontazione. Questo sta accelerando significativamente gli investimenti in soluzioni per la sicurezza. Si prevede che il mercato globale della sicurezza sul lavoro, valutato a 16,12 miliardi di dollari nel 2024, possa raggiungere i 44,39 miliardi entro il 2031, con una crescita annua composta del 13,50%.

Questa integrazione è supportata da standard internazionali che forniscono una metodologia comune. Lo standard ISO 45001, pubblicato nel marzo 2018, è diventato il riferimento globale per i sistemi di gestione della salute e sicurezza, definendo requisiti precisi per il coinvolgimento del top management (la “G” di governance) e utilizzando la metodologia Plan-Do-Check-Act. Parallelamente, gli standard di reporting come quelli della Global Reporting Initiative (GRI) si sono evoluti. Il GRI 403, in particolare, copre con dieci sotto-indicatori un’ampia gamma di temi SSL, dalla partecipazione dei lavoratori alla mitigazione degli infortuni e delle malattie professionali, fornendo strumenti pratici per una rendicontazione trasparente.

Implicazioni pratiche: dalla reazione alla proattività

L’integrazione tra ESG e sicurezza sposta la percezione della salute sul lavoro da mero obbligo normativo a investimento strategico. I benefici includono una riduzione dei rischi operativi, un miglioramento del morale e dell’engagement dei dipendenti e una percezione pubblica più positiva. La tecnologia agisce come catalizzatore di questo cambiamento. L’intelligenza artificiale e l’analisi avanzata dei dati permettono di passare da una gestione reattiva (basata sulla risposta agli incidenti) a una proattiva, fondata sull’analisi predittiva e sull’anticipazione dei rischi. Nonostante le opportunità, l’implementazione presenta sfide. I costi iniziali elevati per le nuove tecnologie (IoT, AI) possono rappresentare una barriera, specialmente per le piccole e medie imprese. Inoltre, l’integrazione di sistemi moderni con infrastrutture IT obsolete (sistemi legacy) rimane un ostacolo tecnico che può generare ritardi e costi aggiuntivi.

Verso un futuro integrato e sistemico

La convergenza tra sostenibilità e sicurezza è destinata ad approfondirsi, diventando una necessità strategica improrogabile. Le organizzazioni che adottano un approccio olistico, riconoscendo la sicurezza dei lavoratori come parte integrante della responsabilità sociale d’impresa, saranno meglio equipaggiate per attrarre e trattenere talenti e per rispondere a normative sempre più esigenti. La governance (la “G” di ESG) assume un ruolo chiave in questo: la responsabilità della sicurezza non può essere delegata, ma deve essere integrata nella strategia di rischio complessiva, con un impegno autentico del management. Il reporting trasparente, come richiesto dalla CSRD e dagli standard GRI, crea un circolo virtuoso di miglioramento continuo.

La sfida futura non è più se integrare, ma come farlo in modo efficace, supportati dalla tecnologia ma guidati da valori umani, per creare un valore condiviso in cui benessere economico, tutela ambientale e sicurezza delle persone sono inseparabili.

Accordo 2025: la verifica efficacia formazione è obbligo

Accordo 2025: la verifica efficacia formazione è obbligo

La verifica efficacia formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro cessa di essere un adempimento implicito e si trasforma in un obbligo normativo esplicito per tutti i datori di lavoro.

Il nuovo accordo stato-regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in gazzetta ufficiale il 24 maggio 2025 e immediatamente entrato in vigore senza periodi transitori, segna un punto di svolta. Sebbene il Dlgs 81/2008 imponesse già di assicurare un apprendimento adeguato, il nuovo testo disciplina nel dettaglio le modalità di questa verifica.

L’obiettivo imposto dalla nuova normativa è superare la logica del test di apprendimento somministrato al termine del corso. L’obbligo ora consiste nel valutare la reale ricaduta della formazione sui comportamenti e sulle pratiche lavorative quotidiane. Il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare, anche a distanza di tempo, che le conoscenze e le competenze acquisite sono state effettivamente applicate e interiorizzate dai lavoratori, portando a un cambiamento misurabile nell’esercizio del proprio ruolo in azienda.

La verifica efficacia formazione: ambiti e responsabilità

La responsabilità della verifica efficacia formazione è attribuita in modo inequivocabile al datore di lavoro. Questa figura, pur potendo avvalersi del supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per le attività operative, rimane l’unico titolare dell’obbligo.

L’accordo specifica che la valutazione deve essere condotta a posteriori, ovvero a una certa distanza temporale dalla conclusione dell’intervento formativo. La verifica deve avvenire durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e deve essere ripetuta nel tempo, per assicurare che i comportamenti sicuri si consolidino.

La normativa non stabilisce una frequenza predeterminata, lasciando al datore di lavoro il compito di definirla in base alle proprie valutazioni dei rischi e all’organizzazione aziendale. Un aspetto cruciale del nuovo accordo è l’ambito di applicazione: la valutazione non è finalizzata a misurare l’efficacia di un singolo corso, ma dell’intero percorso formativo ricevuto dal lavoratore in relazione al suo ruolo. Di conseguenza, l’obbligo si estende a tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inclusi quelli non specificamente previsti dall’accordo stesso.

Strumenti di misurazione e obblighi di documentazione

Per consentire ai datori di lavoro di adempiere al nuovo obbligo, l’accordo stato-regioni 2025 elenca una serie di strumenti e modalità operative. Tra questi, figurano i questionari di autovalutazione, che devono essere progettati per analizzare elementi specifici come la reale percezione del pericolo da parte del lavoratore e la sua conoscenza delle misure di sicurezza aziendali.

Un altro strumento di natura quantitativa è l’analisi infortunistica aziendale. Questa analisi deve essere condotta confrontando i dati prima e dopo l’intervento formativo e deve includere obbligatoriamente anche l’analisi dei “mancati infortuni” (near miss). Qualora l’analisi evidenzi carenze, il datore di lavoro dovrà adottare specifiche azioni correttive.

La metodologia più diretta è l’osservazione sul campo dei comportamenti dei lavoratori, effettuata tramite apposite check list di valutazione definite in fase di progettazione. Infine, l’efficacia formativa e il raggiungimento dei risultati attesi diventano un punto formale da discutere e verbalizzare durante la riunione periodica. Per completare il processo e garantire la dimostrabilità dell’adempimento in sede di vigilanza, è necessario predisporre un archivio ordinato di tutte le valutazioni effettuate, documentando l’intero processo di verifica.

Intelligenza artificiale e sicurezza: la guida ai nuovi rischi

Intelligenza artificiale e sicurezza: la guida ai nuovi rischi

L’intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro rappresentano un binomio che sta ridefinendo i paradigmi della prevenzione aziendale. L’introduzione di sistemi di IA nei processi produttivi non è solo un’evoluzione tecnologica, ma una trasformazione profonda che impone un ripensamento radicale della gestione della salute e della sicurezza.

Il dibattito scientifico e istituzionale, basato su una vasta raccolta di fonti europee e italiane, si sta concentrando sul superamento della semplice previsione degli impatti futuri per affrontare le conseguenze dirette sulla salute e l’incolumità dei lavoratori. Questo richiede un’integrazione complessa tra le tutele consolidate previste dal Dlgs 81/2008 e il nuovo quadro normativo, che mira a regolamentare l’uso dell’IA in base al livello di rischio.

L’obiettivo primario è garantire che l’innovazione tecnologica sia governata da un approccio che ponga la persona al centro. È fondamentale assicurare che le nuove tecnologie siano strumenti efficaci per migliorare la qualità e la sicurezza del lavoro, e non per introdurre nuove forme di precarietà, controllo o rischio. La sfida è passare dalla teoria alla pratica, analizzando come la digitalizzazione e l’interazione uomo-macchina modifichino concretamente le dinamiche di prevenzione quotidiane.

Intelligenza artificiale e sicurezza: la nuova valutazione dei rischi

L’introduzione dell’intelligenza artificiale impone un aggiornamento metodologico e sostanziale del documento di valutazione dei rischi (DVR). La valutazione non può più limitarsi ai rischi tradizionali di macchine e impianti, ma deve estendersi alle nuove frontiere tecnologiche e alle complesse interferenze che si creano tra uomo, ambiente e algoritmi.

Emergono nuovi rischi specifici, spesso difficili da identificare, legati alla logica progettuale dei sistemi di IA, che possono influenzare i ritmi di lavoro, il processo decisionale e l’autonomia operativa del lavoratore. È cruciale analizzare i rischi derivanti dalla manutenzione di sistemi intelligenti “opachi” (black box) e quelli legati alla collaborazione in spazi condivisi (cobot).

Oltre ai rischi fisici, un recente studio approfondisce il significativo impatto sul benessere psico-fisico. L’uso di sistemi di IA per la gestione algoritmica, l’assegnazione dei compiti e il controllo delle prestazioni può generare nuovi e intensi fattori di stress lavoro-correlato, ansia e tecnostress. Inoltre, la digitalizzazione sta consolidando nuovi modelli organizzativi, come il lavoro su piattaforma (ad esempio i riders), che pongono sfide inedite per l’applicazione delle tutele di sicurezza e salute, richiedendo un ripensamento completo delle misure di prevenzione.

Aspetti giuridici ed etici dell’IA sul lavoro

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro solleva complesse questioni giuridiche ed etiche, che richiedono un’attenta analisi. La normativa sulla salute e sicurezza deve ora confrontarsi con i temi emergenti della tutela della privacy dei lavoratori (controllo e monitoraggio), della trasparenza degli algoritmi decisionali e, soprattutto, della corretta attribuzione delle responsabilità in caso di infortunio causato da una decisione autonoma della macchina.

Un recente studio approfondisce questi aspetti, sottolineando la necessità di un quadro normativo chiaro che definisca gli obblighi e i confini tra progettisti, fornitori e datori di lavoro. Al centro del dibattito vi è la creazione di un ecosistema digitale che sia sostenibile e che resti antropocentrico. L’intelligenza critica dell’uomo, sia nella fase di progettazione che in quella di impiego quotidiano, deve rimanere il fulcro decisionale. Questo è essenziale per garantire che le nuove tecnologie siano strumenti di miglioramento e non cause di nuove disuguaglianze, di discriminazione algoritmica o di un ritorno a organizzazioni del lavoro arretrate mascherate da innovazione tecnologica.

Formazione e partecipazione come strumenti di governo

Per governare efficacemente l’impatto dell’IA, un approccio verticistico, calato dall’alto, si rivela inadeguato e potenzialmente controproducente. È indispensabile un processo di gestione del cambiamento che coinvolga attivamente tutte le figure della prevenzione aziendale, in un’ottica di condivisione.

La partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS) diventa strategica e deve essere anticipata, non solo nella fase di valutazione dei rischi (come previsto dal Dlgs 81/08), ma anche in quella di progettazione, acquisto e implementazione delle nuove tecnologie. Questo coinvolgimento assicura che gli strumenti siano adatti alle reali esigenze operative.

Parallelamente, la formazione assume un doppio ruolo cruciale: da un lato, l’IA può essere un potente strumento per l’addestramento, ad esempio attraverso simulatori avanzati per la guida di carrelli elevatori; dall’altro, è necessaria una formazione mirata e specifica per i lavoratori che dovranno utilizzare e interagire con i sistemi di IA. In questo contesto, si rafforza il ruolo del medico competente, chiamato non solo a monitorare i nuovi rischi psico-fisici, ma a collaborare attivamente alla progettazione di un ambiente di lavoro sostenibile.

DL Sicurezza sul Lavoro: novità su formazione, intelligenza artificiale e controlli

DL Sicurezza sul Lavoro: novità su formazione, intelligenza artificiale e controlli

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. Il provvedimento introduce un insieme di interventi che agiscono su più livelli: incentivi alle imprese, aggiornamenti normativi, rafforzamento della vigilanza e nuovi strumenti per la formazione.

Tra le misure principali rientra, per l’Inail, l’autorizzazione a erogare contributi economici alle micro, piccole e medie imprese che investono in dispositivi di protezione individuale (DPI) e sistemi organizzativi dotati di tecnologie innovative e intelligenti. Questi incentivi, legati alla digitalizzazione dei processi di prevenzione, intendono favorire l’adozione di soluzioni capaci di migliorare la gestione dei rischi, come sensori ambientali, monitoraggi automatizzati o indumenti protettivi smart.

Il decreto prevede anche la revisione delle aliquote Inail e dei contributi agricoli dal 1° gennaio 2026. L’obiettivo è introdurre un meccanismo di tipo premiale, che consenta una riduzione del tasso contributivo alle imprese virtuose in materia di sicurezza e, al contrario, escluda dai benefici quelle sanzionate per violazioni gravi.

Cultura della prevenzione: almeno 35 milioni dal 2026

A partire dal 2026, l’Inail trasferirà ogni anno almeno 35 milioni di euro al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinati a progetti di promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. Le risorse finanzieranno attività di formazione, sensibilizzazione e divulgazione, con un’attenzione particolare all’impiego di strumenti digitali e tecnologie immersive come la realtà simulata e aumentata.

Questi strumenti saranno utilizzati all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, tecnica e superiore, al fine di rafforzare la didattica esperienziale e diffondere competenze pratiche di prevenzione.

Il decreto prevede anche la realizzazione di piani formativi per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) — aziendali, territoriali e di sito — elaborati congiuntamente dalle organizzazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

Settori a maggiore rischio e interventi mirati

Il testo individua tra le priorità i settori con più alta incidenza infortunistica, come costruzioni, logistica e trasporti. In questi ambiti, l’Inail potrà promuovere interventi formativi specifici in collaborazione con i Fondi interprofessionali, per aumentare il livello di competenza e consapevolezza dei lavoratori.
Le micro e piccole imprese potranno accedere a sostegni mirati per l’acquisto di Dpi innovativi, la manutenzione dei sistemi di sicurezza e l’aggiornamento dei processi organizzativi interni.

Complessivamente, l’investimento annuale previsto dal decreto per l’insieme delle misure legate alla prevenzione, alla formazione e ai controlli si aggira intorno ai 900 milioni di euro, a valere sulle risorse di bilancio dell’Inail e dei ministeri competenti.

Badge di cantiere e subappalto

Un’altra novità riguarda l’introduzione del badge di cantiere digitale, obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalto e subappalto, sia in opere pubbliche che private. Il badge conterrà un codice identificativo univoco e sarà collegato alla piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Lo strumento ha l’obiettivo di tarcciare il personale, monitorare i flussi di manodopera e ottimizzare l’attività di vigilanza. È prevista inoltre una revisione della patente a crediti per le imprese che operano nei cantieri: la decurtazione dei punti avverrà in modo automatizzato in caso di violazioni accertate in materia di sicurezza.

Rafforzamento della vigilanza e incremento del personale ispettivo

Il decreto interviene anche sul fronte dei controlli, prevedendo un potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e un rafforzamento del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Tra il 2026 e il 2028, l’INL potrà assumere fino a 500 nuovi ispettori con competenze tecniche e di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

In parallelo, è previsto un incremento del personale operativo dell’Arma dei Carabinieri dedicato alla vigilanza sui luoghi di lavoro, con un ampliamento complessivo di circa 100 unità tra ufficiali, ispettori e carabinieri. L’obiettivo è migliorare la capacità di controllo territoriale, assicurando una maggiore presenza ispettiva e una risposta più rapida alle segnalazioni di irregolarità.

Educazione alla sicurezza e prevenzione degli infortuni in itinere

Il decreto estende le iniziative di sicurezza anche al sistema scolastico. L’Inail sarà chiamato a promuovere campagne formative nelle scuole, con focus sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli infortuni in itinere.

Le nozioni fondamentali sulla sicurezza entreranno nei programmi di educazione civica, così da rendere la prevenzione parte integrante della formazione di base.
Viene inoltre specificato che la copertura assicurativa Inail si estende anche agli studenti impegnati in percorsi di formazione duale, inclusi gli spostamenti casa–scuola–luogo di tirocinio.

Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro

Dal 1° gennaio 2026 l’Inail erogherà borse di studio annuali agli studenti superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale. Gli importi sono determinati in 3.000 euro per le scuole primarie e secondarie di primo grado, 5.000 euro per scuole secondarie di secondo grado e percorsi IeFP, e 7.000 euro per università, Afam e ITS Academy. L’erogazione avverrà previa domanda e sarà subordinata alla frequenza con profitto. La misura integra le prestazioni economiche già previste per i superstiti e rientra nel bilancio dell’Inail.

Sorveglianza sanitaria e orario di lavoro

L’articolo 18 del decreto modifica il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) stabilendo che le visite mediche obbligatorie previste nell’ambito della sorveglianza sanitaria devono essere computate nell’orario di lavoro, ad eccezione di quelle preassuntive. La disposizione chiarisce definitivamente un aspetto applicativo che aveva generato interpretazioni difformi, allineando la prassi aziendale al principio della tutela effettiva del lavoratore.

Un sistema coordinato di prevenzione

Nel suo complesso, il decreto delinea un quadro aggiornato delle politiche per la sicurezza sul lavoro, basato su quattro pilastri: incentivi economici, innovazione tecnologica, formazione strutturata e rafforzamento della vigilanza.

Le misure attribuiscono all’Inail un ruolo centrale non solo come ente assicuratore, ma anche come soggetto promotore della cultura della prevenzione e della gestione digitale dei rischi. La piena attuazione delle disposizioni richiederà decreti attuativi e un coordinamento costante tra ministeri, ispettorati e parti sociali, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente il sistema di sicurezza nazionale.

Rischio fulminazione: la valutazione obbligatoria

Rischio fulminazione: la valutazione obbligatoria

Il rischio fulminazione da scariche atmosferiche rappresenta un fattore di pericolo che ogni datore di lavoro ha l’obbligo legale di analizzare e gestire. Questo adempimento si inserisce nel quadro più ampio della sicurezza sul lavoro, definito in Italia dal Dlgs 81/2008.

Nello specifico, l’articolo 80 del decreto impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi di natura elettrica, includendo esplicitamente la fulminazione, sia essa diretta o indiretta. L’articolo 84, inoltre, stabilisce che le strutture e gli impianti devono essere protetti da tali fenomeni secondo lo stato dell’arte, identificato dalle specifiche norme tecniche. L’articolo 86 impone controlli periodici per verificare l’efficienza degli impianti stessi.

Questa valutazione non è dunque una facoltà, ma una componente essenziale e obbligatoria del documento di valutazione dei rischi (DVR) che ogni impresa deve redigere e mantenere aggiornato. L’obbligo sussiste per qualsiasi struttura che ospiti lavoratori, indipendentemente dalla sua tipologia o dimensione. Le metodologie per questa analisi sono definite dal corpo normativo tecnico, in particolare dalle norme della serie CEI EN 62305.

La metodologia per il calcolo del rischio fulminazione

La valutazione del rischio fulminazione non si limita a una semplice constatazione della presenza o assenza di un parafulmine, ma consiste in un’analisi tecnica complessa e documentata. La metodologia, definita dalla norma CEI EN 62305-2, si basa su un calcolo analitico del livello di rischio complessivo. Questo valore è il risultato della somma di diverse componenti di rischio, ciascuna calcolata come prodotto di tre fattori: il numero annuo di eventi pericolosi, la probabilità di danno e l’entità della perdita conseguente.

Il calcolo dipende strettamente dalla densità di fulmini a terra, un valore specifico per l’area geografica della struttura che, secondo la norma CEI EN IEC 62858, deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni. Di conseguenza, se la valutazione del rischio esistente ha più di cinque anni o si basa su dati non aggiornati, il datore di lavoro è tenuto a provvedere a un nuovo calcolo. L’analisi considera inoltre molteplici fattori, come le dimensioni dell’edificio, i materiali costruttivi, la tipologia di utilizzo e la presenza di linee elettriche o dati entranti.

Misure di protezione conseguenti alla valutazione

L’esito dell’analisi determina gli obblighi pratici per il datore di lavoro, che ne è il responsabile legale, pur potendosi avvalere di tecnici specializzati. Se il rischio calcolato per una specifica componente di perdita supera il corrispondente rischio tollerabile stabilito dalla norma, la struttura non è considerata protetta e scatta l’obbligo di intervento.

Le componenti di rischio analizzate sono quattro: il rischio di perdita di vite umane, il rischio di perdita di servizi essenziali per il pubblico, il rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile e il rischio di perdita economica.

L’assenza di questa valutazione all’interno del DVR costituisce un’inadempienza. Le misure di protezione (LP) si dividono in due categorie principali: la protezione esterna (LPS), ovvero i sistemi di captazione e dispersione noti come “parafulmini”, che proteggono la struttura da incendi e danni meccanici (danno tipo D2) e le persone dall’elettrocuzione (danno tipo D1); e la protezione interna (SPD), ovvero gli scaricatori di sovratensione, che prevengono i guasti agli impianti elettrici ed elettronici (danno tipo D3).

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