Rischio biologico pulizie: obblighi e valutazione

Rischio biologico pulizie: obblighi e valutazione

Il rischio biologico pulizie rappresenta una minaccia concreta e spesso sottovalutata per gli addetti del settore. La normativa di riferimento, contenuta nel Titolo X del Dlgs 81/2008, definisce un agente biologico come qualsiasi microrganismo, coltura cellulare o endoparassita in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.

Il decreto classifica questi agenti in base a precisi criteri di pericolosità, che includono l’infettività, la patogenicità, la trasmissibilità e la disponibilità di efficaci misure di neutralizzazione. Per le imprese di pulizia, l’esposizione non deriva quasi mai da un “uso deliberato” di agenti biologici, come avviene nei laboratori, ma rientra pienamente nella categoria della “potenziale esposizione”. Questo significa che la presenza di agenti patogeni, anche in concentrazioni elevate, può essere un evento episodico, non intenzionale e strettamente legato alle condizioni igieniche degli ambienti in cui si svolge il servizio.

Gli operatori, infatti, possono venire a contatto con rischi non direttamente connessi alla loro mansione, ma all’ambiente del committente, che può includere uffici, impianti, aree di ristorazione o strutture sanitarie. Per questo motivo, la normativa impone un’attiva collaborazione e un coordinamento puntuale tra l’impresa di pulizia e l’azienda committente ai fini della corretta gestione di questo specifico fattore di rischio.

Valutazione del rischio e misure tecnico-organizzative

Il datore di lavoro dell’impresa di pulizia ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche in caso di sola esposizione potenziale. L’esito di questa valutazione è fondamentale per determinare il livello di adempimenti necessari. È importante sottolineare che se l’analisi dimostra che l’attuazione di specifiche misure protettive non è necessaria, il datore di lavoro è esentato dall’applicazione di alcune disposizioni, come le misure igieniche particolari, le misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie e l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Tuttavia, l’azienda non è mai esentata dall’applicazione degli articoli 272 (misure tecniche, organizzative e procedurali) e 278 (informazione e formazione). Questo significa che, indipendentemente dal livello di rischio, l’impresa deve sempre adottare misure per limitare al minimo il numero di lavoratori esposti, progettare i processi lavorativi in modo sicuro, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza contro l’esposizione accidentale, e fornire misure di protezione collettiva o, se non è possibile, individuale.

Rientrano in questi obblighi permanenti anche la definizione di procedure di emergenza per affrontare incidenti, la verifica della presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro, la predisposizione dei mezzi per lo smaltimento sicuro dei rifiuti e la definizione di procedure per la manipolazione e il trasporto di campioni di origine umana o animale.

Formazione, sorveglianza sanitaria e rischi specifici

La prevenzione del rischio biologico si completa con adempimenti inderogabili in materia di formazione, che deve essere fornita prima che i lavoratori siano adibiti alle attività a rischio e ripetuta con frequenza almeno quinquennale, includendo anche l’affissione di cartelli con le procedure da seguire in caso di infortunio.

Sebbene la sorveglianza sanitaria non sia sempre obbligatoria, qualora la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità, essa deve tenere conto non solo della pericolosità dell’agente ma anche della reale esposizione e di eventuali fattori di ipersuscettibilità individuale, come dermatosi o intolleranze ai DPI che possono ridurre le difese cutanee. I rischi infettivi per gli addetti alle pulizie variano molto in base all’ambiente.

In ambito ospedaliero, i pericoli principali sono legati ai virus dell’epatite B e C, HIV, tubercolosi e legionellosi. In altri contesti, emergono rischi come l’aspergillosi, un’infezione fungina provocata da spore presenti in sistemi di aria condizionata, materiali isolanti o vegetazione in putrefazione. Altri rischi includono la leptospirosi, trasmessa dal contatto con urine di mammiferi (principalmente ratti), e le infezioni veicolate da infestanti come blatte e scarafaggi (salmonellosi, epatite A), che richiedono non solo la pulizia ma anche interventi di disinfestazione e manutenzione strutturale per eliminare fessure e vie d’accesso.

Sicurezza nelle PMI: il ruolo del RLST e della formazione

Sicurezza nelle PMI: il ruolo del RLST e della formazione

La sicurezza nelle PMI e nelle imprese artigiane richiede un’applicazione attenta e consapevole del Dlgs 81/2008. Sebbene il testo unico stabilisca obblighi universali in materia di salute e sicurezza, la loro implementazione nelle realtà produttive di piccole dimensioni presenta peculiarità specifiche che necessitano di strumenti dedicati. Una delle sfide principali riguarda l’adempimento degli obblighi di rappresentanza dei lavoratori.

L’articolo 47 del Dlgs 81/2008 impone infatti la presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in qualunque azienda che abbia personale dipendente, come figura chiave di consultazione e partecipazione. Tuttavia, la stessa normativa, riconoscendo la struttura organizzativa snella di molte realtà artigiane, offre una soluzione flessibile e alternativa per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti. Queste aziende possono optare per un modello di rappresentanza esterno all’unità produttiva, aderendo a sistemi territoriali e individuando il rappresentante nell’ambito di competenza.

Il ruolo del RLST per la sicurezza nelle PMI

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) è la figura prevista dal legislatore per rispondere in modo efficace alle esigenze delle piccole imprese. Questo modello di rappresentanza è spesso considerato il più adeguato alla realtà delle PMI, in quanto consente al datore di lavoro di adempiere all’obbligo di nomina senza dover individuare un RLS all’interno dell’azienda, dove la formazione o la disponibilità dei lavoratori potrebbero essere complesse da gestire.

È importante sottolineare che l’RLST è a tutti gli effetti il rappresentante dei lavoratori per le aziende che lo nominano. L’unica differenza risiede nel fatto che non è un dipendente diretto dell’impresa. Mantiene, infatti, le medesime prerogative e tutele del RLS aziendale: egli ha il diritto di accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso stabiliti dagli accordi collettivi, termine che non opera in caso di infortunio grave. Analogamente, l’RLST è tenuto al pieno rispetto del segreto industriale e delle disposizioni in materia di privacy riguardo alle informazioni consultate, in particolare quelle contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Formazione, informazione e addestramento: le differenze

Un altro aspetto fondamentale del Dlgs 81/2008, cruciale per l’efficacia della sicurezza nelle PMI, è la corretta distinzione tra i processi di informazione, formazione e addestramento, spesso confusi tra loro. Il legislatore, negli articoli 36 e 37, ne definisce con precisione ambiti e finalità.

L’informazione (art. 36) è il complesso di attività finalizzate a fornire conoscenze utili per identificare e ridurre i rischi. Include nozioni sui rischi generali dell’impresa, sulle procedure di emergenza e primo soccorso, sui nominativi degli addetti alla sicurezza e sui pericoli specifici della mansione. Il contenuto deve essere facilmente comprensibile, prevedendo una verifica della comprensione della lingua per i lavoratori immigrati.

La formazione (art. 37) è invece un processo educativo più approfondito, volto a modificare i comportamenti e a trasferire concetti complessi come la prevenzione, la protezione, l’organizzazione aziendale della sicurezza e i diritti e doveri dei vari soggetti.

Infine, l’addestramento è l’attività eminentemente pratica, svolta “sul campo” da una persona esperta e sul luogo di lavoro, finalizzata a rendere il lavoratore abile nell’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti o dispositivi di protezione individuale.

Sia la formazione che l’addestramento specifico sono obbligatori alla costituzione del rapporto di lavoro, al cambio mansione e all’introduzione di nuove tecnologie o sostanze pericolose. La durata e i contenuti minimi di questi percorsi sono definiti dagli accordi stato regioni del 21 dicembre 2011. Realtà come UNASF, promuovono attivamente la chiarezza di questi percorsi, essenziali per costruire una cultura della prevenzione radicata nel tessuto delle piccole imprese.

Controlli merci pericolose: le nuove regole UE 2026

Controlli merci pericolose: le nuove regole UE 2026

I controlli merci pericolose su strada sono al centro di una profonda revisione normativa a livello europeo. Il quadro legislativo che disciplina questa materia è complesso e si fonda principalmente sull’accordo internazionale ADR, recepito nell’unione europea dalla direttiva 2008/68/CE. A questa si affianca la direttiva (UE) 2022/1999, che stabilisce le procedure uniformi che le autorità nazionali devono seguire durante le ispezioni su strada per garantire un’applicazione omogenea delle norme.

Negli ultimi anni, i continui aggiornamenti tecnici dell’accordo ADR hanno creato un disallineamento con gli strumenti di controllo. Per colmare questa lacuna, la commissione europea ha adottato la direttiva delegata (UE) 2025/1801. Questo nuovo atto legislativo, pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’unione europea il 13 ottobre 2025, adegua al progresso scientifico e tecnico gli Allegati I e II della direttiva 2022/1999, sostituendoli integralmente.

Le novità nei controlli merci pericolose: Allegati I e II

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2025/1801 sono sostanziali e mirano a rendere i controlli più efficaci e mirati. La prima grande novità riguarda l’Allegato I, che introduce una nuova lista di controllo uniforme destinata a tutti gli organismi di vigilanza degli stati membri. L’obiettivo è superare le difformità applicative tra i diversi paesi. Questo nuovo strumento è stato rivisto per rispecchiare fedelmente gli obblighi di sicurezza stabiliti nel capitolo 1.4 dell’ADR. Tale capitolo è fondamentale perché definisce con chiarezza le responsabilità specifiche di tutti gli operatori coinvolti nella catena di trasporto: speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, addetto al riempimento e scaricatore. La nuova lista di controllo, infatti, non si limita a elencare le possibili infrazioni, ma individua per ciascuna di esse quali operatori della catena potrebbero esserne ritenuti responsabili. Questa mappatura delle responsabilità permetterà alle autorità nazionali di indirizzare con maggiore precisione eventuali controlli successivi presso le sedi delle imprese.

Classificazione dei rischi e scadenze per le imprese

La seconda innovazione cruciale è la sostituzione dell’Allegato II, che stabilisce una nuova classificazione delle infrazioni. Le violazioni sono ora suddivise in tre categorie di rischio, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/403.

La categoria di rischio I è la più grave e raggruppa le infrazioni che comportano un rischio elevato di morte, lesioni personali gravi o danni significativi all’ambiente. Il riscontro di tali violazioni durante un controllo su strada comporta, di norma, l’adozione di misure correttive immediate, come il fermo del veicolo. Esempi includono il trasporto di merci per cui è vietato il trasporto, l’uso di mezzi di contenimento non approvati che generano un pericolo, la fuga di sostanze, il mancato rispetto delle norme sullo stivaggio o delle quantità massime consentite, l’assenza del certificato di formazione ADR del conducente o la mancata nomina del consulente per la sicurezza.

La categoria di rischio II (medio) copre infrazioni con rischio di lesioni o danni ambientali, che richiedono correttivi sul posto o al termine del trasporto. Infine, la categoria di rischio III (basso) include infrazioni con rischio ridotto, per le quali le misure correttive possono essere adottate successivamente dall’impresa. Gli stati membri dovranno recepire la direttiva entro il 23 giugno 2026 e applicare le nuove disposizioni dal 24 giugno 2026.

IA e medicina del lavoro: la nuova frontiera della sicurezza

IA e medicina del lavoro: la nuova frontiera della sicurezza

IA e medicina del lavoro rappresentano un binomio destinato a trasformare profondamente la gestione della salute e della sicurezza nei contesti professionali. L’introduzione di sistemi basati sull’intelligenza artificiale impone un aggiornamento del quadro normativo esistente, ponendo l’accento sulla necessità di integrare le nuove tecnologie con le tutele già previste. Il riferimento principale in Italia resta il Dlgs 81/2008, che affida al datore di lavoro la responsabilità della valutazione di tutti i rischi, inclusi quelli emergenti dalla digitalizzazione. 

A questo si affianca il nuovo AI Act europeo, il primo regolamento al mondo sull’intelligenza artificiale, che classifica le applicazioni in base al livello di rischio (da minimo a inaccettabile), imponendo requisiti stringenti per i sistemi ad alto rischio, molti dei quali applicabili ai contesti lavorativi. Infine, l’impiego di algoritmi per la gestione del personale, specialmente se monitorano dati sanitari o biometrici, deve rispettare rigorosamente i principi del GDPR per la protezione dei dati personali.

Opportunità e rischi della IA e medicina del lavoro

L’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi di medicina del lavoro apre a significative opportunità per l’innalzamento degli standard di sicurezza. I sistemi di IA possono analizzare enormi quantità di dati per identificare pattern e prevedere il rischio di infortuni o l’insorgenza di patologie professionali, permettendo interventi preventivi mirati. Strumenti come i dispositivi indossabili (wearables) possono monitorare in tempo reale i parametri vitali o posturali dei lavoratori in mansioni ad alto rischio, segnalando affaticamento o esposizioni pericolose.

Inoltre, l’IA può personalizzare i programmi di formazione sulla sicurezza, adattandoli alle specifiche esigenze del singolo lavoratore, e automatizzare compiti amministrativi, liberando risorse per il medico competente. Tuttavia, l’implementazione di queste tecnologie comporta rischi rilevanti. I sistemi algoritmici possono perpetuare o amplificare bias discriminatori, se addestrati su dati non rappresentativi.

La sorveglianza continua, sebbene finalizzata alla sicurezza, genera seri interrogativi sulla privacy e può indurre stress psicosociale, senso di controllo eccessivo e isolamento. Esiste anche il rischio di dequalificazione delle mansioni e di una ridotta autonomia decisionale dei lavoratori, gestiti da algoritmi.

Gli obblighi per aziende e medici competenti

L’integrazione dell’IA richiede un approccio proattivo da parte delle aziende e dei professionisti della sicurezza. Il datore di lavoro ha l’obbligo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), considerando specificamente i nuovi rischi introdotti dagli strumenti di intelligenza artificiale, da quelli fisici (interazione uomo-robot) a quelli psicosociali (controllo algoritmico, intensificazione dei ritmi).

Il medico competente assume un ruolo centrale: deve essere coinvolto in questa valutazione e nella gestione dei dati sanitari raccolti tramite le nuove tecnologie, garantendo la corretta finalità della sorveglianza sanitaria. È fondamentale assicurare la trasparenza dei sistemi: i lavoratori devono essere informati su come funzionano gli algoritmi, quali dati vengono raccolti e come vengono utilizzate le informazioni. Per garantire un’implementazione etica e sostenibile, è cruciale adottare un approccio antropocentrico, che preveda il coinvolgimento attivo dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle fasi di progettazione e implementazione.

Gestione della sicurezza: differenze tra HSE Manager e RSPP

Gestione della sicurezza: differenze tra HSE Manager e RSPP

La gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro rappresenta un pilastro fondamentale dell’organizzazione aziendale, governata da un quadro normativo preciso. La legislazione italiana, attraverso il Dlgs 81/2008, impone a ogni datore di lavoro l’obbligo indelegabile di designare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Questa figura, interna o esterna all’azienda, possiede capacità e requisiti specifici ed è incaricata di coordinare le attività di prevenzione.

Parallelamente, si è affermata la figura dell’HSE manager (health, safety & environment), un ruolo non imposto dalla legge ma definito dalla prassi e da norme tecniche, come la UNI 11720. L’HSE manager risponde a esigenze organizzative più ampie, spesso in contesti strutturati, andando a coprire non solo la sicurezza ma anche la tutela ambientale.

Distinzioni nella gestione della sicurezza: ruoli a confronto

Sebbene entrambe le figure operino per la tutela della salute e la prevenzione dei rischi, i loro ruoli e ambiti di intervento sono distinti. L’RSPP agisce come consulente tecnico del datore di lavoro, con compiti specifici definiti dall’articolo 33 del Dlgs 81/2008. Tra questi rientrano l’individuazione dei fattori di rischio, la collaborazione alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR), l’elaborazione delle misure preventive e protettive e la pianificazione della formazione dei lavoratori. Il suo focus è primariamente la conformità legislativa in materia di salute e sicurezza.

L’HSE manager, invece, ha un profilo manageriale e strategico. Questo professionista si occupa di definire e implementare la politica aziendale integrata per salute, sicurezza e ambiente. Il suo compito è sviluppare e supervisionare sistemi di gestione (come ISO 45001 per la sicurezza o ISO 14001 per l’ambiente), monitorare le performance, coordinare le risorse e promuovere una cultura della sicurezza e della sostenibilità a tutti i livelli aziendali. La norma UNI 11720 distingue ulteriormente tra HSE manager (livello manageriale) e HSE specialist (livello operativo/tecnico).

Implicazioni operative per l’organizzazione aziendale

Per le imprese, la nomina dell’RSPP è un adempimento legale non negoziabile, essenziale per garantire la conformità al Dlgs 81/2008. La sua assenza configura una grave violazione per il datore di lavoro. La scelta di istituire la figura di un HSE manager è, invece, volontaria e strategica. Questa decisione segnala un approccio maturo e proattivo, tipico di organizzazioni che intendono superare la mera conformità normativa per integrare la gestione HSE negli obiettivi di business, nel miglioramento continuo e nelle politiche di sostenibilità. L’HSE manager gestisce un perimetro più ampio che include l’ambiente, aspetto non necessariamente centrale per l’RSPP. Sebbene in alcune realtà, specialmente complesse, le due figure possano coincidere (un HSE manager qualificato può essere nominato anche RSPP), è fondamentale comprendere che l’RSPP risponde a un obbligo di legge focalizzato sulla sicurezza, mentre l’HSE manager risponde a un’esigenza organizzativa di gestione integrata e strategica dei rischi.

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