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Prevenzione infortuni, SINP differito di sei mesi: quali impatti per i datori di lavoro?

La legge di conversione del decreto legge Milleproroghe sposta, di sei
mesi, l’attuazione del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro. Di conseguenza slitta anche l’obbligo di
comunicazione all’INAIL, a fini puramente statistici, da parte dei
datori di lavoro, degli infortuni sul lavoro che comportano da uno a tre
giorni di assenza. Lo spostamento è motivato dalla necessità di
telematizzare anche i registri degli esposti a sostanze cancerogene e
mutagene.

Tradizionalmente
i “Milleproroghe” intervengono in molte materie prorogando l’entrata in
vigore di norme o procrastinando i termini di attuazione di
regolamenti.


Il testo del D.L. 244/2016 non prevedeva interventi relativi all’entrata in vigore SINP – Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro che, in virtù dell’emanazione del D.M. 25 maggio 2016 n. 183 pubblicato il 27 settembre 2016, avrebbe dovuto essere attuato a partire dal 12 aprile 2017.


Successivamente, con un maxi-emendamento, il governo ha modificato il testo originario del DDL n. 2630 di conversione del D.L. 244/2016, prevedendone lo spostamento di altri sei mesi.
Il testo è stato approvato definitivamente dalla Camera ed è diventato legge.

1487781697 unasf inquinamento

Inquinamento acustico, decreti su rumore ambientale e macchine rumorose

Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13
febbraio 2017 due decreti su proposta del Ministero dell’Ambiente in
attuazione dell’articolo 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

Il primo decreto riguarda l’armonizzazione della normativa nazionale con la direttiva 2002/49/CE riguardante determinazione e gestione del rumore ambientale. La disposizione, che intende anche ridurre le procedure di infrazione comunitaria aperte verso l’Italia, riguarda applicazione dei valori limite,
valutazione inquinamento acustico, disciplina rumore ambientale per
impianti eolici, aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici, autodromi,
piste per motori. Riporta inoltre interventi finalizzati alla
“razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle
mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo
anche l’informazione del pubblico”.

Il secondo decreto armonizza invece la direttiva 2000/14/CE e interessa le macchine rumorose operanti all’aperto.
In particolare si occupa delle macchine importate da Paesi extra UE per
le quali la responsabilità ricade sugli importatori; quindi di
semplificazioni per autorizzazione e certificazione; maggiori poteri di
verifica a Ispra.

1487259276 caseificio

La sicurezza nei caseifici: i rischi nei piazzali e nei locali tecnici

Un ambito produttivo molto importante che necessita di idonee strategie di prevenzione dei rischi è quello relativo ai caseifici,
ambienti lavorativi nei quali ha luogo la trasformazione del latte in
burro e formaggio e che si compone di vari locali (ricevimento del
latte, camera del latte, eventuale laboratorio del burro, area di
cottura/cagliatura, salatoio, magazzino di stagionatura). Per
soffermarci su alcuni dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori dei
caseifici possiamo fare riferimento ad uno dei documenti prodotti
correlati al progetto Impresa Sicura un progetto multimediale – elaborato da EBER, Ebam, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail – che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 e che ha affrontato il tema della sicurezza in vari comparti lavorativi.

In particolare, in relazione alla sicurezza nel settore agroalimentare, il progetto si è soffermato su caseifici, lavorazione della carne, acetifici e lavorazione della pasta all’uovo. 

Nel documento “Settore agroalimentare_I caseifici”
si ricorda che è difficile riuscire in realtà a individuare “un’unica
definizione di caseificio che soddisfi e consideri appieno le molteplici
tipologie di prodotti e le tante e differenti attività svolte
all’interno di questi opifici, tipici dell’industria di trasformazione
agro-alimentare anche nella Regione Emilia Romagna”. E vengono
presentate, a questo proposito due diverse definizioni di caseifici.

Viene
inoltre precisato che quanto riportato da Impresa Sicura “non riguarda
gli opifici industriali dedicati alla produzione di latte alimentare, ma
solo quelli, per lo più di dimensioni contenute, in cui avviene la trasformazione del latte in formaggio o in altri derivati, quali per esempio burro e ricotta”.

Il
documento riporta informazioni sulle varie tipologie di formaggio (con
riferimento al latte, alla pasta, alla crosta e alla stagionatura), alle
varie fasi di lavorazione e ai rischi correlati.

Riprendiamo
oggi, rimandando altri approfondimenti a futuri articoli del giornale,
alcune informazioni sui rischi e sulla prevenzione in relazione agli  ambienti e le postazioni di lavoro.

In particolare il documento si sofferma sugli “ambienti (chiusi e le
aree cortilive) destinati alla produzione vera e propria o allo
stoccaggio della materia prima e del prodotto finito, i locali tecnici e
quelli di servizio che si possono considerare comuni a tutti i tipi di
trasformazione del latte vaccino” esaminate.

Ad esempio nell’area cortiliva, all’interno dei piazzali aziendali, possono trovarsi a “circolare
contemporaneamente, pedoni, autocisterne, carrelli elevatori e altri
mezzi d’opera necessari alle lavorazioni”.

Riguardo al passaggio di automezzi e al passaggio di pedoni uno dei possibili rischi è il rischio di investimento.

Infatti
“il transito delle autocisterne per il rifornimento del latte nei
piazzali esterni dello stabilimento produttivo (dal cancello di ingresso
fino al punto di riempimento dei serbatoi e viceversa), può comportare
il rischio di investimento dei lavoratori del caseificio”.

In questo caso la prevenzione può consistere nel predisporre e segnalare percorsi separati per pedoni ed automezzi, gestire con apposite procedure o formazione le misure tecniche e organizzative intraprese”. Il documento si sofferma anche sulla salita in postazioni sopraelevate (cisterne di stoccaggio, autocisterne).

Si indica che all’arrivo delle autocisterne
in aziende “l’autista si potrebbe trovare nella condizione di dover
salire sulla sommità dell’autocisterna allo scopo di eseguire alcune
manovre. Parimenti gli operatori si potrebbero trovare nella necessità
di salire sulla sommità delle cisterne di stoccaggio per svolgere
operazioni di manutenzione o di controllo”.

Riguardo ai rischi
si indica che “le eventuali operazioni di manutenzione agli impianti e
ai serbatoi di stoccaggio possono comportare la necessità di raggiungere
postazioni in altezza, con conseguente rischio di caduta dall’alto.
Anche per le operazioni di prelievo di campioni di prodotto e la
successiva pulizia, ove l’addetto acceda alla sommità della
autocisterna, è presente il rischio di caduta dall’alto”. Veniamo alla prevenzione.

È
bene “predisporre accessi sicuri alle postazioni in altezza ai serbatoi
di stoccaggio con gradini stabili e antiscivolo, parapetti, fascia
fermapiedi, ecc… come prescritto dalle norme vigenti. Anche l’accesso
alla parte superiore della autocisterna deve essere reso sicuro, ad
esempio con una scaletta robusta dotata di gradini stabili e
antiscivolo, e dotando il camminamento lungo la cisterna di corrimano e
parapetto reclinabili, che l’operatore possa alzare prima di accedere al
camminamento, anch’esso antiscivolo realizzato ad esempio tramite un
grigliato. Nel caso in cui il parapetto reclinabile sia presente su
entrambi i lati del camminamento grigliato, l’operatore dovrà porre in
posizione tali apprestamenti prima di salire definitivamente sul
camminamento stesso. Nel caso in cui il parapetto reclinabile sia invece
presente su un solo lato del camminamento, l’operatore dovrà far uso di
idonei D.P.I. anticaduta,
oltre alle calzature antiscivolo di sicurezza”. Si segnala che il
D.P.I. anticaduta “a fronte di una caduta controllata dovrà essere di
tipo completo e non dovrà essere dotato di dispositivo di dissipazione
dell’energia a condizione che il cordino di collegamento con la linea
vita installata alla base del parapetto reclinabile sia il più corto
possibile. L’aggancio dovrà essere di tipo scorrevole in modo da
consentire all’operatore di muoversi su tutta la lunghezza del
camminamento rimanendo ancorato e in buon grado di sicurezza anticaduta.

 

 

 

1485342043 bando sicurezza

Bando ISI 2017 per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Anche
quest’anno l’INAIL finanzia, in conto capitale, le spese sostenute
dalle imprese per progetti di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, ex art. 11, c. 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Possono accedere al contributo le imprese, in qualunque forma costituite, purché aventi
nel territorio della specifica Regione/Provincia una autonoma ed attiva
unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto e
iscritte alla competente CCIAA.

Sono escluse le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e le imprese ammesse all’ISI 2013, 2014, 2015 o al bando FIPIT 2014.


Interventi finanziabili


Le idee ammissibili a finanziamento sono:


  1. Progetti di investimento

  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto

  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.


Le
imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità
produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.


Contributo erogabile


Il contributo erogabile è a fondo perduto e viene assegnato fino a esaurimento delle risorse finanziarie, secondo l’ordine cronologico di arrivo. 


Per
i progetti di investimento, i progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità sociale, i progetti di bonifica da
materiali contenenti amianto l’INAIL incentiva il 65% dell’investimento, con un contributo minimo ammissibile pari a € 5.000,00 ed uno massimo di 130.000,00 euro.


Per
le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il
limite minimo di contributo.


Per
i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di
attività il finanziamento minimo è pari ad euro 2.000,00 e massimo ad
euro 50.000,00.


Termine e modalità di presentazione dell’istanza


Prima fase


Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito INAIL le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda.


Dal
12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia
minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria
domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione
presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere
all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del
proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.


Seconda fase


Le
imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda
di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo
attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di
download. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello
sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul
sito INAIL a partire dal 12 giugno 2017.


Terza fase


Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’INAIL, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici. La copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli
altri documenti, indicati nell’Avviso pubblico, per la specifica
tipologia di progetto.



1485343307 unasf amianto

Bonus amianto 2017: ecco i requisiti richiesti alle aziende

Bonus amianto 2017, le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2017 per i lavori di bonifica amianto e smaltimento eternit effettuati entro il 31 dicembre 2016.

Ecco cos’è e come funziona il credito d’imposta al 50%,
a chi spetta il beneficio, i requisiti per accedere all’agevolazione,
quali sono i lavori ammessi e quelli che non rientrano nel bonus e come
presentare la domanda al Ministero dell’Ambiente entro la scadenza e quali documenti occorre allegare, pena l’esclusione delle imprese dal credito.

 

Si tratta di una agevolazione prevista dal decreto del Ministero dell’Ambiente
pubblicato il 17 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale che consente a
tutti i titolari di redditi d’impresa di ottenere un credito d’imposta
al 50% sui costi dei lavori di bonifica amianto e smaltimento su beni e
strutture nello Stato.

Tutti i
titolari di reddito d’impresa a partire dal 17 novembre 2016 al 31
marzo 2017, possono presentare un’apposita domanda al Ministero
dell’Ambiente, per ottenere un credito d’imposta al 50% per gli
interventi di bonifica su immobili, coperture o altri manufatti
riguardanti le strutture produttive, effettuati dal 1° gennaio al 31
dicembre 2016.

Per sapere, invece, se il bonus amianto sarà
prorogato per un altro anno, ossia anche per il 2017, occorre attendere
l’approvazione definitiva della nuova legge di Bilancio 2017 che
arriverà verosimilmente entro la fine del mese di novembre.

Quali sono le spese ammesse nel bonus amianto 2017? Le spese ammesse al credito d’imposta pari al 50% sono:

Spese per la rimozione amianto – eternit;

Spese per lo smaltimento dell’amianto.

Il bonus amianto 2017 è riconosciuto quindi per la rimozione e smaltimento di:

1) Lastre di amianto piane o ondulate;

2) Coperture in eternit;

3) Tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, a uso civile e industriale in amianto;

4) Sistemi di coibentazione industriale in amianto;

5) Coperture e manufatti di beni e strutture produttive.

Sono
ammessi al credito d’imposta, con limitazioni, anche le spese di
consulenza professionale effettuata per smaltire l’amianto. Tali
perizie, fruiscono di uno sconto fino al 10% per un importo massimo di
10 mila euro totali.

Il limite massimo di spesa è di 400 mila euro complessivi mentre il limite minimo del singolo progetto è di 20.000.

Non
rientrano invece nel bonus amianto, ossia, non beneficiano dello sconto
del 50% sotto forma di credito d’imposta, le spese sostenute per gli
interventi successivi alla bonifica amianto, come ad esempio il successivo rifacimento delle coperture.

 Ecco i requisiti del bonus amianto 2017:

1)
Possono accedere al bonus amianto e quindi al credito d’imposta al 50%,
tutti i titolari di reddito d’impresa. Per cui il credito per la rimozione eternit e smaltimento amianto spetta a tutte le imprese a prescindere dal regime contabile e dalla natura giuridica;

2)
Per fruire del bonus, i lavori di rimozione e smaltimento devono essere
effettuati nel corso del 2016, dal 1° gennaio al 31 dicembre;

3) La domanda bonus amianto 2017 va presentata al Ministero dell’Ambiente a partire dal 17 novembre 2016 fino al 31 marzo 2017;

4)
Una volta inviata la domanda, entro 90 giorni, il Ministero farà sapere
all’impresa l’esito della richiesta, e se positiva, comunicherà
l’importo spettante;

5) I lavori di rimozione eternit e smaltimento amianto devono rientrare tra i lavori ammessi, individuati dal relativo decreto. 

 

 

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