Esame visivo con droni per attrezzature a pressione: sicurezza e innovazione

Esame visivo con droni per attrezzature a pressione: sicurezza e innovazione

L’uso dei droni nelle attività di ispezione delle attrezzature a pressione rappresenta una delle più recenti innovazioni nel campo della sicurezza industriale. La nuova procedura tecnica approvata definisce le modalità operative per eseguire l’esame visivo esterno di componenti e impianti a pressione mediante sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS).

L’obiettivo è garantire un controllo accurato delle superfici, rilevare eventuali anomalie e ridurre i rischi legati al lavoro in quota o in ambienti difficilmente accessibili. In contesti industriali complessi come centrali energetiche, impianti chimici o infrastrutture ad alta quota, questa tecnologia consente di migliorare la sicurezza degli operatori e di ottimizzare tempi e costi di ispezione.

Requisiti tecnici e riferimenti normativi

La procedura per l’esame visivo tramite droni stabilisce i requisiti che devono possedere i sistemi UAS, le videocamere ad alta risoluzione e il personale addetto alle ispezioni. Le operazioni devono essere condotte da operatori qualificati, nel rispetto della normativa europea sui sistemi a pilotaggio remoto e degli standard internazionali per le prove non distruttive. Le fasi operative comprendono la pianificazione del volo, i controlli pre-missione, la gestione delle immagini e la redazione del rapporto di ispezione. Particolare attenzione è riservata alla tracciabilità dei dati e alla conservazione delle evidenze, che devono garantire la stessa affidabilità delle verifiche condotte con metodo tradizionale.

Vantaggi per la sicurezza e la prevenzione

L’adozione dei droni riduce significativamente i rischi per i tecnici che operano su strutture elevate o in aree di difficile accesso. L’utilizzo di riprese ad alta definizione consente di rilevare con precisione difetti superficiali, corrosioni o alterazioni del materiale senza esporre il personale a potenziali pericoli. Oltre a migliorare la sicurezza, le ispezioni aeree permettono di diminuire i tempi di fermo impianto e di ridurre l’impiego di ponteggi e impianti temporanei. L’efficacia dell’ispezione, tuttavia, dipende dalla capacità di interpretazione delle immagini: il drone sostituisce la fase di osservazione diretta, ma non l’esperienza e il giudizio tecnico dell’operatore qualificato.

Integrazione della tecnologia nel sistema aziendale

Per garantire la piena efficacia del controllo mediante droni, le imprese devono aggiornare le proprie procedure di prevenzione e i piani di manutenzione, inserendo questa tecnologia nel sistema di gestione della sicurezza. È necessario stabilire protocolli chiari su competenze, limiti d’impiego, documentazione dei risultati e modalità di validazione delle analisi. Le immagini raccolte devono essere archiviate e consultabili, così da assicurare la continuità del monitoraggio nel tempo. L’integrazione del controllo remoto con le verifiche tradizionali rafforza la cultura della sicurezza, valorizzando la tecnologia come strumento di prevenzione e non come semplice innovazione operativa.

Incompatibilità CSE e collaudatore statico: chiarimenti operativi

Incompatibilità CSE e collaudatore statico: chiarimenti operativi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3687 del 2 ottobre 2025, ha chiarito l’incompatibilità tra il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e quello di collaudatore statico della stessa opera.

Il CSE, infatti, è responsabile della vigilanza tecnica e del controllo sul rispetto delle norme di sicurezza durante i lavori, mentre il collaudatore statico deve garantire la verifica finale dell’opera in modo imparziale e indipendente. L’assunzione dei due incarichi da parte della stessa persona determinerebbe un evidente conflitto di interessi, compromettendo l’autonomia del giudizio tecnico e la trasparenza del processo di verifica.

Norme e principi di riferimento di incopatibilità

Il principio di incompatibilità tra funzioni di controllo e collaudo si fonda su disposizioni di lungo corso, ribadite anche dal nuovo Codice dei contratti pubblici. L’articolo 116, comma 6, lettera d), vieta che chi ha svolto attività di direzione, verifica o vigilanza nell’esecuzione di un’opera possa successivamente ricoprire l’incarico di collaudatore statico. Lo stesso orientamento era già espresso dalla legge n. 1086/1971, che impone la separazione tra chi partecipa all’esecuzione e chi ne certifica la conformità finale. Tali norme tutelano la correttezza amministrativa, la neutralità tecnica e la sicurezza delle opere pubbliche e private, prevenendo qualunque forma di condizionamento o autoverifica.

Effetti per stazioni appaltanti e professionisti

Le stazioni appaltanti devono assicurare che la nomina del CSE e quella del collaudatore statico siano affidate a soggetti diversi, con incarichi distinti e privi di sovrapposizioni operative. Anche quando il CSE non ha partecipato direttamente alla progettazione, il suo coinvolgimento nella fase esecutiva comporta una posizione di controllo incompatibile con la successiva attività di collaudo. Le amministrazioni devono quindi verificare preventivamente le condizioni di incompatibilità e formalizzare la separazione dei ruoli nei contratti e nei capitolati tecnici. I professionisti, dal canto loro, devono evitare di accettare incarichi che possano generare conflitti di interesse, tutelando la propria posizione e quella della committenza.

Prevenzione del conflitto e garanzia di imparzialità

La separazione dei ruoli tra CSE e collaudatore statico è una garanzia per la sicurezza strutturale e per la credibilità dell’intero processo di realizzazione dell’opera. L’imparzialità del collaudo è infatti elemento essenziale per la validità dell’attestazione finale e per la responsabilità che ne deriva. Inserire clausole di incompatibilità nei bandi, verificare la trasparenza degli incarichi e documentare le funzioni assegnate rappresentano strumenti concreti per evitare contenziosi e consolidare la fiducia nei controlli tecnici. La chiarezza dei ruoli e la corretta applicazione delle norme rafforzano la sicurezza dei cantieri e la qualità del costruito.

Settimana Europea della Sicurezza: per UNASF la prevenzione dura tutto l’anno

Settimana Europea della Sicurezza: per UNASF la prevenzione dura tutto l’anno

Inizia oggi la Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro (20-24 ottobre 2025), un appuntamento continentale fondamentale per accendere i riflettori sull’importanza della prevenzione e della tutela dei lavoratori. Per UNASF Conflavoro, tuttavia, questa settimana non rappresenta un evento straordinario, ma la giusta occasione per ribadire un principio cardine: la sicurezza sul lavoro è un impegno quotidiano, non un adempimento stagionale.

In un tessuto produttivo come quello italiano, dominato da Piccole e Medie Imprese, la sfida è superare la logica del mero adempimento formale. La sicurezza non è un “pezzo di carta” o un costo da comprimere, ma il primo fattore di competitività e tutela del capitale umano.

Oggi, ai rischi tradizionali si affiancano sfide complesse e spesso sottovalutate: dallo stress lavoro-correlato al burnout, dai rischi ergonomici legati al lavoro agile e alla digitalizzazione, fino alla necessità di gestire una forza lavoro in progressivo invecchiamento (il cosiddetto ageing management).

La risposta di UNASF: formazione, rete, qualificazione

Come Unione Nazionale Sicurezza e Formazione, la nostra risposta a queste sfide è univoca e si basa su tre pilastri: la cultura della prevenzione si costruisce solo attraverso una formazione continua, efficace e certificata.

Non ci stanchiamo di ripeterlo: la formazione è l’unico vero strumento di prevenzione primaria. Il nostro impegno quotidiano, che questa Settimana Europea ci dà modo di sottolineare, si concretizza attraverso:

  1. Una rete capillare: Grazie ai nostri oltre 2.000 Centri Formativi partner su tutto il territorio nazionale, garantiamo alle PMI un accesso facile e qualificato alla formazione obbligatoria e specialistica, assicurando la piena conformità al DLgs 81/08 e agli Accordi Stato-Regioni.
  2. Strumenti innovativi: Mettiamo a disposizione delle imprese la nostra piattaforma E-Learning certificata, una soluzione flessibile e moderna per rispondere alle esigenze di aggiornamento continuo, senza impattare eccessivamente sull’operatività aziendale.
  3. La qualificazione dei professionisti: La sicurezza non si improvvisa. Per questo abbiamo istituito i nostri Registri Professionali Qualificati (RPQ). Per avere aziende sicure, servono Formatori, Consulenti, RSPP e Auditor qualificati e competenti. UNASF li certifica, garantendo al sistema produttivo figure di riferimento di comprovata professionalità.

L’appello: dall’osservanza all’azione

In occasione della Settimana Europea, UNASF lancia un appello non alla celebrazione, ma all’azione concreta:

  • Alle aziende e ai datori di lavoro: Utilizzate questo momento per un check-up della vostra compliance. La formazione dei vostri dipendenti è aggiornata? Il vostro DVR è coerente con i rischi reali e attuali della vostra organizzazione? Non aspettate la scadenza o l’ispezione: contattate il Centro Formativo UNASF più vicino per pianificare gli interventi necessari.
  • Ai professionisti e consulenti: La vostra competenza è la prima garanzia di sicurezza per le imprese. Valorizzatela attraverso l’aggiornamento costante e l’iscrizione ai nostri Registri Professionali Qualificati (RPQ), un marchio di distinzione sul mercato.
  • Ai lavoratori: La sicurezza è un vostro diritto, ma anche un dovere di partecipazione. Siate protagonisti della vostra formazione e sentinelle attive sul posto di lavoro. Potete verificare la validità del vostro attestato in qualsiasi momento tramite il nostro portale.

Per UNASF Conflavoro, la sicurezza non ha una “settimana” dedicata. È la nostra missione quotidiana. Lavoriamo per un Paese in cui la salute e la sicurezza non siano un’eccezione, ma la normalità operativa in ogni singola impresa.

Verifiche periodiche attrezzature: elenco aggiornato 2025

Verifiche periodiche attrezzature: elenco aggiornato 2025

Con il Decreto Direttoriale n. 109 del 9 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 65° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente l’elenco precedente del luglio 2025 e rappresenta un aggiornamento essenziale per datori di lavoro e operatori incaricati della manutenzione e del controllo degli impianti. L’elenco include nuove iscrizioni, modifiche di abilitazione e aggiornamenti del personale tecnico, a garanzia di un sistema di vigilanza sempre più qualificato e trasparente. Le verifiche periodiche restano uno strumento chiave per assicurare la conformità delle attrezzature e la sicurezza dei lavoratori, in coerenza con quanto previsto dall’Allegato VII del Dlgs 81/08.

Aggiornamenti e obblighi per i soggetti abilitati

Il decreto, pubblicato in attuazione del Decreto Interministeriale 11 aprile 2011, definisce le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche e i requisiti richiesti ai soggetti abilitati. Questi ultimi sono tenuti a mantenere un registro informatizzato contenente copia dei verbali delle verifiche effettuate, da trasmettere trimestralmente per via telematica al Ministero del Lavoro.

Gli atti documentali devono essere conservati per almeno dieci anni, in modo da consentire eventuali controlli successivi sulla regolarità delle attività svolte. Ogni variazione relativa alla composizione societaria, all’organigramma o ai verificatori incaricati deve essere comunicata tempestivamente al Ministero, che ha facoltà di effettuare verifiche di idoneità durante il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione.

Verifiche periodiche e sicurezza delle attrezzature di lavoro

Le verifiche periodiche sono una misura di prevenzione indispensabile per garantire la sicurezza di impianti e attrezzature soggette a usura o sollecitazioni meccaniche. Esse consentono di rilevare tempestivamente difetti, anomalie o carenze strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza dei lavoratori. Tra le attrezzature soggette a controllo rientrano gru, autogru, piattaforme elevabili, carrelli semoventi, ponti mobili e recipienti a pressione.

Il corretto svolgimento delle verifiche, unito alla tracciabilità informatica dei verbali, contribuisce a rafforzare il sistema di prevenzione aziendale, riducendo il rischio di infortuni e migliorando la qualità della manutenzione programmata. Il coinvolgimento di soggetti abilitati qualificati e costantemente aggiornati costituisce una garanzia di competenza e imparzialità nel processo di controllo tecnico.

Trasparenza e tracciabilità come strumenti di prevenzione

L’introduzione del registro informatizzato e la trasmissione periodica dei dati rappresentano un passo importante verso una maggiore trasparenza nelle attività di verifica. La digitalizzazione dei verbali consente un monitoraggio più efficiente da parte delle autorità competenti e favorisce l’analisi dei dati per l’individuazione di trend di rischio.

Per le imprese, ciò si traduce in una semplificazione della gestione documentale e in un controllo più puntuale dello stato di sicurezza delle proprie attrezzature. L’obiettivo è creare un sistema di vigilanza integrato, in cui la tecnologia supporti la prevenzione e la responsabilità condivisa tra enti verificatori, datori di lavoro e pubblica amministrazione.

Delega al responsabile lavori: effetti sulla sicurezza

Delega al responsabile lavori: effetti sulla sicurezza

L’istituto della delega conferita dal committente al responsabile dei lavori assume rilievo centrale nel sistema di prevenzione in edilizia. Secondo la disciplina vigente del Dlgs 81/08, il committente, titolare di una posizione di garanzia, può affidare formalmente a un responsabile dei lavori compiti decisionali, gestionali e di spesa, purché tali poteri vengano conferiti tramite atto scritto e nei limiti dell’incarico stabilito. In tal modo, il committente può essere esonerato da responsabilità residuali solo nei confini dell’incarico delegato.

Delega e responsabilità: natura e requisiti

La delega al responsabile dei lavori costituisce un’assegnazione di funzioni che deve essere dettagliata e precisa. Non è sufficiente la mera indicazione del soggetto incaricato: devono essere specificati i poteri attribuiti, le competenze delegate e l’ambito decisionale, affinché il trasferimento di responsabilità risulti efficace.

La giurisprudenza ha ribadito che l’efficacia liberatoria del committente dipende strettamente dal contenuto della delega: solo se l’incarico è formalmente conferito e comprensivo delle funzioni operative e di controllo può aversi l’esonero parziale di responsabilità. Il responsabile dei lavori, a sua volta, occupa una posizione di garanzia derivata e deve operare con autonomia nei limiti dell’ambito delegato, vigilando sull’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza.

Obblighi di vigilanza su coordinatori e imprese esecutrici

Nel sistema cantieristico, uno dei compiti essenziali del responsabile dei lavori è la supervisione sull’attività dei coordinatori per la progettazione (CSP) e per l’esecuzione (CSE). Ciò implica controlli sostanziali, non meramente formali, sul rispetto delle misure previste nei piani, sulle modalità operative adottate dalle imprese esecutrici e sulla concreta applicazione delle procedure di sicurezza. Pur non dovendosi sostituire alle funzioni tecniche specialistiche, il responsabile dei lavori deve individuare momenti critici dell’esecuzione da sottoporre a verifica e garantire che le soluzioni previste siano effettivamente attuate, anche in caso di modifiche impreviste durante il lavoro.

Limiti della delega e responsabilità residua del committente

La delega, per quanto dettagliata, non elimina del tutto il ruolo del committente. Se questi esercita un’ingerenza concreta sulle modalità operative, impartendo direttive specifiche o intervenendo sull’organizzazione del lavoro, la sua responsabilità può configurarsi anche se ha delegato il responsabile dei lavori. In tal senso, la Cassazione ha affermato che l’interferenza effettiva nel processo lavorativo – che modifichi modalità, obiettivi o condizioni operative – può determinare una responsabilità diretta del committente. In ogni caso, spetta al giudice valutare se l’operato del committente abbia inciso realmente sull’evento lesivo, tenendo conto della sua conoscenza delle condizioni di rischio e della sua effettiva capacità di intervenire.

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