Vigilanza coordinata: come migliorarne efficacia e impatto

Vigilanza coordinata: come migliorarne efficacia e impatto

Un recente documento prodotto dall’INAIL presenta un’analisi approfondita di un progetto centrato sul potenziamento dell’attività ispettiva, volto a migliorare l’efficacia dell’azione di vigilanza coordinata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’obiettivo è armonizzare le modalità operative tra enti preposti, definire criteri comuni, sfruttare reti collaborative e valorizzare buone pratiche già sperimentate nei territori, al fine di evitare duplicazioni e rendere più omogenei e incisivi i controlli.

Metodologia, risultati e strumenti attivati

Il progetto, sviluppato nell’ambito dell’azione centrale CCM per la formazione e il monitoraggio previsto dall’art. 5 del DLgs 81/2008, si è articolato in workshop, analisi di casi, mappature territoriali e definizione di strumenti condivisi. Dal lavoro è emersa la necessità di adottare indicatori di efficacia, come il numero di soluzioni attuate dalle imprese a seguito dei controlli e la coerenza delle prescrizioni con le criticità verificate. Il sistema informativo Pre.Vi.S è stato potenziato per raccogliere dati da sopralluoghi, consentendo una visione integrata delle non conformità rilevate e un monitoraggio continuo. Le esperienze regionali hanno dimostrato che l’adozione di procedure uniformi e di piattaforme condivise migliora la qualità e l’efficacia delle verifiche ispettive.

Sfide rilevate e possibili azioni correttive

Tra le criticità sollevate, spiccano la mancanza di uniformità nel metodo di accertamento tra regioni, la frammentazione delle banche dati e la difficoltà nel garantire aggiornamenti formativi agli operatori di vigilanza. Anche la comunicazione tra enti e la diffusione di standard comuni risultano ancora carenti. Per superare queste debolezze, il documento propone: potenziare la formazione degli ispettori, definire protocolli condivisi di sopralluogo, attivare flussi informativi interistituzionali e creare una banca dati nazionale delle buone pratiche. L’adozione di indicatori di performance deve diventare strumento per valutare l’efficacia degli interventi nel tempo e garantire l’evoluzione continua del sistema ispettivo.

Formazione sicurezza docenti: chiarimento Interpello 1/2025

Formazione sicurezza docenti: chiarimento Interpello 1/2025

La Commissione interpelli, ai sensi dell’articolo 12 del DLgs 81/2008, ha analizzato l’istanza presentata da un’Università, che chiedeva chiarimenti sul percorso formativo in materia di salute e sicurezza per il personale docente delle scuole e delle università. In particolare, si chiedeva se i docenti che non operano in ambienti con rischio medio o alto possano partecipare ai corsi previsti per il rischio basso, pur restando vincolati all’adeguatezza dei percorsi formativi in base alla valutazione dei rischi aziendali.

Riferimenti normativi e premesse della Commissione

La Commissione richiama l’art. 37 del DLgs 81/2008, secondo cui il datore di lavoro deve garantire una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi specifici delle mansioni svolte. Nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il percorso formativo specifico è legato ai rischi emersi dalla valutazione del rischio, con durate minime (4, 8 o 12 ore) in funzione del livello di rischio associato al settore o mansione. Il settore “istruzione” (ATECO codice 85) è classificato come a rischio medio, con conseguente obbligo formativo specifico di almeno 8 ore. Tuttavia, il nuovo accordo prevede che coloro che non lavorano in reparti ad alto rischio possano accedere a corsi per rischio basso, purché ciò sia coerente con la valutazione dei rischi aziendali.

Esito dell’Interpello e criteri applicativi

La Commissione ha deciso che i docenti che non svolgono compiti esposti a rischio medio o alto, nemmeno occasionalmente, possono seguire corsi progettati per il rischio basso. Ciò non esclude che il datore di lavoro debba comunque assicurare che contenuti, durata e modalità del corso siano coerenti con la valutazione dei rischi specifici presenti in azienda. In altre parole, non è possibile pretendere che un docente segua un corso “basso” se la valutazione aziendale identifica rischi superiori. La decisione rafforza il principio secondo cui la classificazione dei corsi non dev’essere determinata esclusivamente dal codice ATECO, ma anche dall’effettiva esposizione ai rischi.

ECHA CHEM si arricchisce con dati normativi chimici

ECHA CHEM si arricchisce con dati normativi chimici

La banca dati dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), nota come ECHA CHEM, ha subito una significativa espansione: oltre ai dati tecnici, tossicologici e sulle proprietà chimico-fisiche, ora vengono inclusi anche elementi regolatori. In particolare, la terza versione del database integra panoramiche sui provvedimenti normativi di autorità UE relativi a sostanze soggette a restrizioni, autorizzazioni, classificazione armonizzata e altri obblighi previsti da regolamenti come REACH, CLP, POP e Direttiva sull’acqua.

Contenuti regolatori disponibili

Tra le informazioni normative rese disponibili si annoverano:

  • Elenchi delle sostanze con restrizioni REACH e processi correlati;
  • Autorizzazioni e candidature (SVHC) per l’inclusione in liste vincolanti;
  • Classificazioni armonizzate e procedure CLH nel contesto CLP;
  • Elenchi di sostanze soggette al regime POP e possibili nuove proposte nell’allegato;
  • Liste positive per l’acqua potabile nell’ambito della Direttiva europea sull’acqua.

Questi dati permettono di vedere non solo le caratteristiche di ogni sostanza, ma anche i vincoli legali applicabili e le misure regolatorie in corso.

Impatti pratici per imprese e operatori del settore chimico

L’integrazione dei dati regolatori in ECHA CHEM rappresenta un passo importante per la trasparenza e la certezza normativa. Le imprese, i tecnici della sicurezza e le autorità competenti potranno ora consultare in un unico ambiente informazioni complete sulla conformità normativa delle sostanze, facilitando la redazione di SDS, la valutazione del rischio chimico e la partecipazione ai processi regolatori. Per le aziende che trattano sostanze chimiche, questo aggiornamento semplifica la verifica dei requisiti normativi, riduce il rischio di errori e supporta l’adeguamento alle normative europee vigenti.

Obbligo datoriale: i rischi da rilevare anche se non segnalati

Datore responsabile anche dei rischi non segnalati

Affidare all’RSPP la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non solleva il datore di lavoro dalla responsabilità di individuare autonomamente ogni rischio ragionevolmente rilevabile. Anche se il consulente tecnico non segnala una criticità, il legislatore e la giurisprudenza esigono che il datore dimostri diligenza, uso della comune esperienza e verifiche minime. La responsabilità penale del datore di lavoro non può essere trasferita integralmente: egli deve vigilare sul lavoro dell’RSPP e controllare che nulla rimanga inosservato.

Limiti dell’affidamento e competenze diffuse

Secondo la giurisprudenza, l’affidamento al RSPP è valido fino a che opera nei limiti delle sue competenze tecniche. Tuttavia, il datore di lavoro è destinatario di “conoscenze diffuse” che gli permettono di riconoscere rischi generali, anche senza formazione specialistica. Se il consulente omette di segnalare un pericolo evidente, il datore non può invocare cieco affidamento e può essere chiamato a rispondere per omissione. È richiesto che il datore controlli l’operato del consulente e intervenga qualora manchino segnalazioni su scenari identificabili.

Conseguenze pratiche e responsabilità

Questa impostazione impone che il datore includa nel DVR anche rischi “ordinari” che non richiedono competenze tecniche avanzate (es. rischi da cadute, elettrocuzione, usura). L’assenza di segnalazioni da parte dell’RSPP non è sufficiente per scagionarlo: egli deve evidenziare che ha svolto verifiche proprie e che nulla poteva essere individuato al momento. In caso di evento lesivo, la valutazione del giudice si concentra su comportamento, diligenza e capacità di vigilanza del datore.

XII Rapporto INAIL-Regioni: focus su Sistema Malprof

XII Rapporto INAIL-Regioni: focus su Sistema Malprof

Da Settembre 2025 è disponibile il dodicesimo Rapporto INAIL-Regioni presenta i risultati relativi al biennio 2021-2022, elaborati grazie al Sistema di sorveglianza Malprof, articolato sulle segnalazioni di possibili patologie professionali trasmesse dai medici competenti alle ASL.

Il sistema ha coinvolto 18 Regioni e Province autonome, includendo per la prima volta tutte le ASL dell’Abruzzo. Per il Piemonte è stata resa disponibile una sintesi regionale dei dati. Il Rapporto è strutturato in due parti: una dedicata ai focus tematici, approfondimenti su patologie e segnalazioni, e una seconda che raccoglie i dati nazionali e regionali utili per confronti territoriali.

Patologie segnalate: tendenze e priorità

Tra le malattie professionali, le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico continuano a mantenere un’importanza rilevante. Pur segnando un lieve calo percentuale rispetto agli anni immediatamente precedenti, la tendenza storica mostra un’evoluzione costante in crescita, fatta eccezione per il 2020, anno fortemente influenzato dalla pandemia.

Le malattie neoplastiche, in particolare i tumori, rappresentano una quota significativa. In questo ambito, il mesotelioma maligno pleurico risulta dominante tra le segnalazioni con nesso positivo. Seguono i tumori dei bronchi e del polmone, nonché quelli della vescica. I casi respiratori, pur rappresentando una quota modesta del totale, contemplano asbestosi, silicosi, bronchiti croniche e asma, con maggiore diffusione nei settori del vetro, ceramica, metallurgia e costruzioni.

Il Rapporto evidenzia anche l’evoluzione delle fonti di segnalazione: i medici dei patronati coprono circa il 56 % delle segnalazioni nel periodo 2021-2022, contro una quota iniziale inferiore nei primi cicli del sistema. D’altro canto, la quota delle segnalazioni pervenute da medici competenti aziendali è diminuita notevolmente, scendendo a circa il 7 %. Questo spostamento riflette mutamenti nella prassi diagnostica e nella consapevolezza dei soggetti coinvolti.

Implicazioni per prevenzione e sistema legislativo

Il Rapporto sottolinea come i dati raccolti attraverso Malprof possano contribuire all’aggiornamento delle Liste delle malattie professionali e della Tabella ex art. 3 del DPR 1124/1965, fondamentale per la presunzione legale d’origine. Le segnalazioni “non convenzionali” — patologie certificate senza corrispondenza nelle tabelle ufficiali — sono poste all’attenzione, suggerendo una revisione dinamica del sistema di tutela alla luce dell’evidenza emergente.

In ottica operativa, i dati del Rapporto offrono indicazioni preziose per le politiche di prevenzione: rafforzamento delle azioni nei settori più a rischio, miglioramento della formazione dei medici segnalatori, revisione delle procedure di sorveglianza sanitaria e rinnovamento del sistema di rilevazione dei nessi causali. Le imprese, i consulenti e le autorità sanitarie possono utilizzare queste evidenze per calibrare gli interventi di prevenzione e le risorse da destinare ai comparti con maggiore incidenza di malattie professionali.

Come possiamo aiutarti?