Tecnico manutentore antincendio: obblighi e proroghe 2026

Tecnico manutentore antincendio: obblighi e proroghe 2026

La figura del tecnico manutentore antincendio, introdotta dal DM 1° settembre 2021, ha il compito di garantire che interventi, controlli e manutenzioni su impianti, attrezzature e sistemi antincendio siano svolti da operatori qualificati. L’Allegato II del decreto definisce gli ambiti operativi e i requisiti di conoscenza, abilità e competenza richiesti. Il tecnico deve occuparsi di controlli documentali, ispezioni visive, prove funzionali, manutenzioni, registrazioni, comunicazione con il datore di lavoro e coordinamento delle attività manutentive in coerenza con norme e procedure di sicurezza.

Formazione e modalità di qualificazione

Per accedere al ruolo, il soggetto deve completare un percorso formativo specifico e superare una valutazione — composta da esame del curriculum, prova scritta, prova pratica e orale — secondo la tipologia di impianti per cui richiede la qualificazione. Alcuni soggetti che già svolgevano attività manutentive da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto possono essere esonerati dalla frequenza del corso e accedere direttamente alla valutazione. Il corso è erogato da enti accreditati con formatori qualificati, e deve coprire vari presidi: estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, sprinkler, impianti di allarme e altri sistemi specifici. Ogni presidio prevede ore dedicate alla teoria e alla parte pratica.

Proroga al 25 settembre 2026 e motivazioni

L’obbligo formativo per i manutentori antincendio avrebbe dovuto scattare il 25 settembre 2022, ma è stato posticipato più volte. Con il DM 15 luglio 2025 la scadenza è stata ulteriormente spostata al 25 settembre 2026. Tra le giustificazioni: l’evoluzione tecnica delle qualificazioni, la difficoltà nel predisporre sedi di esame adeguate su tutto il territorio nazionale, i tempi per lo sviluppo della piattaforma informatica di gestione delle qualifiche e la complessità delle verifiche dei requisiti specifici.

Qualità dell’aria indoor negli uffici: le evidenze del Rapporto ISS

Qualità dell’aria indoor negli uffici: le evidenze del Rapporto ISS

Il 12 settembre 2025 è stato pubblicato il Rapporto ISTISAN 25/15 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità, dedicato alla qualità dell’aria indoor negli ambienti d’ufficio.

Il documento ha come obiettivo primario fornire indicazioni tecnico-scientifiche aggiornate per l’identificazione, la valutazione e la gestione delle fonti di inquinanti chimici e biologici negli spazi chiusi di lavoro. È pensato come guida operativa per datori di lavoro, RSPP, tecnici della prevenzione e operatori sanitari, in coerenza con le linee guida europee e le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inquinanti considerati e metodi proposti nel Rapporto ISS

Nel Rapporto vengono analizzati principali agenti chimici (come formaldeide, composti organici volatili – VOC – e ozono) e agenti biologici (muffe, batteri, allergeni). Per ciascuna categoria vengono proposti criteri di campionamento, frequenze di monitoraggio, tecniche analitiche e soglie guida. Il testo indica anche le strategie per gestire queste sostanze, sottolineando l’importanza di una visione integrata che consideri ventilazione, impianti HVAC, materiali a basse emissioni e manutenzione. Le modalità suggerite cercano di armonizzare aspetti tecnici e gestionali, affinché gli ambienti d’ufficio diventino più salubri senza gravare eccessivamente sul costo gestionale.

Strategie operative e raccomandazioni pratiche

Tra le raccomandazioni operative spicca l’adozione di sistemi di ventilazione adeguati, un uso corretto e periodico dei circuiti HVAC, e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui componenti strutturali e impiantistici. Il rapporto invita a scegliere arredi e materiali con basse emissioni, a contenere correnti d’aria e infiltrazioni, e a prevedere ispezioni regolari. Particolare attenzione è dedicata anche ai sistemi di monitoraggio continuo degli inquinanti, che consentono interventi tempestivi qualora vengano superati i valori guida indicati. Il Rapporto si propone quindi come strumento di supporto per tradurre le evidenze in azioni concrete negli ambienti di lavoro chiusi.

Inail 2025: valutazione dello stress da lavoro digitale

Inail 2025: valutazione dello stress da lavoro digitale

Il ricorso crescente al lavoro da remoto o smart working, favorito dall’innovazione tecnologica, ha trasformato profondamente il modo di lavorare. Se da un lato essa ha permesso maggiore flessibilità e continuità operativa, dall’altro ha introdotto rischi psicosociali emergenti.

Il confine tra casa e lavoro si assottiglia, le tecnologie imposte diventano fonte di pressione e la fruizione degli strumenti digitali accentua il carico cognitivo. In questo contesto, la normativa in tema di stress lavoro-correlato (art. 28 del DLgs 81/2008) richiede una valutazione adeguata che tenga conto delle innovazioni e delle modalità di lavoro da remoto.

Le novità Inail 2025 e il modulo contestualizzato

Nel 2025 l’Inail ha introdotto un modulo aggiuntivo per la valutazione dello stress lavoro-correlato, specifico per il contesto del lavoro remoto e dell’innovazione tecnologica. Si tratta di un’estensione della metodologia già in uso, pensata per integrare variabili come l’equilibrio vita-lavoro, la complessità degli strumenti digitali, la disponibilità oraria e i confini territoriali.

Il modulo consiste in una “Lista di controllo – Dimensione lavoro da remoto e innovazione tecnologica”, applicabile per gruppi omogenei, che consente una prima valutazione senza impatto diretto sul punteggio finale delle aree tradizionali. Se emergono situazioni critiche, si procede a una valutazione approfondita tramite questionari integrati che esplorano percezioni individuali su carico tecnologico, conflitti casa-lavoro e supporto organizzativo.

Focus group e interventi personalizzati

La metodologia prevede l’utilizzo di focus group per approfondire i risultati emersi dalla valutazione preliminare o approfondita. Le aziende sono invitate a coinvolgere lavoratori in gruppi omogenei, raccogliere proposte operative e tradurle in interventi strutturati. Le azioni possono riguardare l’organizzazione del carico di lavoro, la regolazione dei tempi e delle comunicazioni digitali, la formazione sull’uso degli strumenti e la definizione di regole chiare per la disconnessione.

Particolarmente rilevante è l’adozione di politiche aziendali che favoriscano il bilanciamento tra vita privata e lavoro, il sostegno psicologico e il supporto manageriale.

Strumenti digitali a supporto della valutazione

Per agevolare l’implementazione del nuovo modulo Inail, sono disponibili strumenti software come Blumatica NoStress e Blumatica DVR, che consentono di gestire le fasi di valutazione preliminare, approfondita e i focus group. Le funzionalità includono liste di controllo, analisi automatica dei dati e reportistica integrata, consentendo un monitoraggio continuo e l’adeguamento delle misure a fronte dell’evoluzione del contesto tecnologico.

Formazione obbligatoria: via i 60 giorni, si insegna prima

Formazione obbligatoria: via i 60 giorni, si insegna prima

Con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene superata una delle deroghe più discusse: quella dei 60 giorni di tempo concessi alle aziende per completare la formazione dei lavoratori dopo l’assunzione.

La novità stabilisce che la formazione debba essere conclusa prima dell’avvio effettivo delle attività lavorative, garantendo così che i neoassunti entrino nei luoghi di lavoro già in possesso delle conoscenze necessarie. L’obiettivo è chiaro: innalzare il livello di prevenzione e ridurre l’esposizione a rischi, soprattutto nei primi giorni di attività, periodo in cui statisticamente si concentra una parte significativa degli infortuni.

Le motivazioni della riforma e gli obblighi per le imprese

La scelta di abolire la finestra dei 60 giorni risponde all’esigenza di rendere effettiva la tutela prevista dall’art. 37 del DLgs 81/2008, che già sanciva il diritto del lavoratore a ricevere formazione adeguata e specifica. La deroga, pur nata per esigenze organizzative, di fatto esponeva a situazioni di rischio chi non aveva ancora completato il percorso formativo. Con il nuovo assetto, il datore di lavoro ha l’obbligo di pianificare per tempo la formazione dei neoassunti, assicurandosi che i corsi vengano erogati prima della presa di servizio. Questo comporta una revisione dei processi aziendali di onboarding, integrando la formazione come primo passo dell’ingresso in azienda.

Le imprese dovranno dunque riorganizzarsi, anticipando le attività formative e programmando sessioni più frequenti, in modo da garantire a tutti i lavoratori la possibilità di completare i moduli previsti senza ritardi. Particolare attenzione dovrà essere posta ai settori ad alto rischio (costruzioni, metalmeccanico, chimico), dove la mancata formazione preventiva potrebbe avere conseguenze gravissime.

Impatti pratici e vantaggi della nuova disciplina

L’eliminazione dei 60 giorni rappresenta un cambiamento organizzativo ma anche un’opportunità. Da un lato, le aziende dovranno rafforzare il coordinamento con i soggetti formatori accreditati, definendo calendari compatibili con le assunzioni e con eventuali urgenze produttive. Dall’altro, si otterranno benefici concreti in termini di riduzione degli infortuni e innalzamento del livello di consapevolezza dei lavoratori.

Il nuovo Accordo, inoltre, conferma l’importanza della formazione in aula e sul campo, distinguendo tra moduli generali e moduli specifici, calibrati in base al settore di rischio. Rimane centrale anche l’obbligo di aggiornamento periodico, che deve essere programmato con la stessa attenzione. La formazione diventa così non un passaggio formale, ma un vero e proprio prerequisito per la sicurezza sul lavoro.

Per i datori di lavoro, la mancata erogazione tempestiva della formazione potrà comportare responsabilità amministrative e penali, soprattutto in caso di incidenti nei primi giorni di lavoro. La nuova disciplina spinge quindi verso una maggiore responsabilizzazione, ma allo stesso tempo offre alle aziende un’occasione per migliorare la propria organizzazione interna e la cultura della prevenzione.

Direttiva CMRD: nuove regole per la protezione chimica

Direttiva CMRD: nuove regole per la protezione chimica

La Direttiva CMRD (Cancerogeni, Mutageni e Tossici per la Riproduzione – Direttiva 2004/37/CE) costituisce uno degli strumenti cardine dell’Unione Europea per la protezione dei lavoratori da agenti chimici pericolosi.

Nel corso del tempo è stata oggetto di diverse revisioni per aggiornare le sostanze, i valori limite e le misure previste. Il 18 luglio 2025 è stata presentata la sesta proposta di revisione, volta a rafforzare le tutele nei contesti lavorativi, sia introducendo nuove sostanze, sia imponendo limiti più severi e valori biologici vincolanti. Questa iniziativa rappresenta un passo decisivo per migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Novità chiave introdotte dalla Direttiva CMRD

La revisione mira a modificare gli allegati I, III e IIIa della direttiva, ampliando l’elenco delle sostanze soggette e aggiornando i limiti di esposizione. Tra le novità spiccano:

  • L’inclusione dei fumi di saldatura, riconosciuti come agente con potenziale cancerogeno da diversi studi.
  • L’introduzione o rafforzamento dei limiti per il cobalto e i suoi composti inorganici.
  • L’inserimento dell’1,4-diossano, un solvente già noto per la sua pericolosità in vari processi industriali.
  • L’adozione di valori biologici vincolanti, da rispettare insieme agli standard di esposizione ambientale.

Queste modifiche non si limitano a rafforzare i requisiti già esistenti, ma ampliano il raggio d’azione della direttiva, obbligando le aziende a valutare e gestire in modo più stringente il rischio chimico nei processi produttivi.

Impatti operativi, obblighi e percorso attuativo

Con l’introduzione di una direttiva modificata, gli Stati membri dovranno adeguarsi recependo le nuove disposizioni e inserendole nei propri sistemi nazionali di salute e sicurezza. Le aziende coinvolte saranno chiamate a:

  • Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), includendo le nuove sostanze e i nuovi limiti;
  • Rivisitare le misure preventive e di protezione: captazione, ventilazione, uso di DPI specifici;
  • Estendere, se necessario, la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti;
  • Integrare nei programmi formativi contenuti relativi alle nuove sostanze e ai nuovi obblighi.

L’obiettivo è quello di anticipare il rischio prima che si manifestino effetti patologici, riducendo le malattie correlate all’esposizione chimica nel lungo periodo. A livello europeo si stima che le nuove misure potrebbero prevenire migliaia di casi di malattie professionali nei prossimi decenni, migliorando la qualità della vita dei lavoratori e alleggerendo il peso sanitario complessivo.

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