Nuovo decreto sicurezza lavoro 2025: cosa cambia per l’edilizia

Nuovo decreto sicurezza lavoro 2025: cosa cambia per l’edilizia

Il decreto-legge in arrivo introduce un pacchetto di misure volte a rafforzare la prevenzione degli infortuni e la qualità della formazione per lavoratori, preposti e rappresentanti.

Viene introdotto il “Fascicolo sociale e lavorativo”, unitamente alla piattaforma SIISL, per tracciare percorsi formativi, contratti e certificazioni professionali dei lavoratori, creando una sorta di “badge digitale” utile anche ai controlli. Le modalità di valutazione dello stress lavoro-correlato verranno aggiornate per tener conto delle mutate organizzazioni aziendali, come lo smart working e l’adozione di nuove tecnologie.

Impatti specifici per cantieri e imprese edili

Nell’ambito edile, il decreto enfatizza tre aree chiave: formazione, tracciabilità e gestione del rischio. La formazione sui rischi di cantiere dovrà essere più mirata e, per i preposti, è prevista obbligatoriamente in presenza (in aula o cantiere), non in modalità da remoto.

Il DVR, il POS e i registri formativi dovranno essere coerenti e aggiornati in funzione del Fascicolo/SIISL per garantire allineamento nei controlli.

Il rischio psicosociale sarà rivalutato, integrando stress, molestie e violenza come elementi da considerare obbligatoriamente.

Viene dato impulso alla predisposizione di procedure, permessi e rilevazioni nelle attività in spazi confinati, in attesa dei decreti attuativi definitivi.

Infine, è previsto un incentivo economico per le PMI che adottano sistemi SGSL o modelli organizzativi e di gestione (MOG) per innalzare il livello di governance della sicurezza.

Obiettivi strategici e fasi attuative del decreto

Il decreto punta a consolidare un modello di sicurezza proattivo, combinando formazione strutturata, tecnologie e strumenti digitali per migliorare la prevenzione. Il testo, tuttavia, è ancora in fase di definizione: fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e alla conversione in legge, le misure, le modalità operative e le fonti finanziarie potrebbero subire aggiustamenti. Le parti sociali sono coinvolte nel processo di miglioramento, per adeguare le proposte anche alle specificità territoriali e settoriali.

Conformità iniziale macchine: perché non è sufficiente

Conformità iniziale macchine: perché non è sufficiente

La conformità iniziale alla Direttiva Macchine o ai Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) previsti dall’Allegato V del DLgs 81/2008 non rappresenta sempre la fine degli obblighi del datore di lavoro.

Una sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 4, numero 41147 del 27 ottobre 2021, ha confermato che anche una macchina marchiata CE può portare a responsabilità, se con il progresso tecnico si rendono disponibili dispositivi di sicurezza migliorativi non adottati. In tale caso, non basta che la macchina soddisfacesse i requisiti al momento dell’acquisto: se la tecnologia permette di elevare il grado di protezione, l’azienda è tenuta a intervenire.

Fatti del caso: macchina CE, difetti e obbligo di aggiornamento

Nel caso oggetto della pronuncia, si trattava di una macchina con marcatura CE, acquistata da oltre dieci anni, dotata di protezioni sulle parti mobili che però erano facilmente apribili e privi di blocco automatico. L’infortunio si è verificato durante la pulizia, attività nella quale il rischio di contatto con gli organi in movimento era prevedibile. Il giudice ha ritenuto necessario che il datore di lavoro avesse adottato il meccanismo di blocco automatico, già disponibile sul mercato, al fine di eliminare un rischio residuo.

Obblighi normativi: miglioramenti, disponibilità tecnologica e responsabilità del datore di lavoro

Il principio della “massima sicurezza tecnicamente fattibile” è sancito oltre che dall’articolo 2087 del codice civile, anche dall’articolo 18 del DLgs 81/2008. Ciò comporta che i datori di lavoro non possano limitarsi alla conformità formale iniziale, ma debbano monitorare le innovazioni tecnologiche e adottare, quando necessario, miglioramenti alle macchine per ridurre i rischi residui. Il mancato aggiornamento a fronte di soluzioni disponibili può tradursi in responsabilità per infortuni. Questo orientamento impone alle imprese di includere verifiche periodiche nello strumento di valutazione dei rischi, di attuare una manutenzione adeguata, e di predisporre piani di miglioramento delle protezioni nel tempo.

Norme e rischi sul sovraccarico biomeccanico al lavoro

Norme e rischi sul sovraccarico biomeccanico al lavoro

Il sovraccarico biomeccanico agli arti superiori riguarda l’insieme delle sollecitazioni che agiscono su muscoli, tendini, articolazioni, nervi a causa di movimenti ripetuti, posture scorrette e uso eccessivo della forza, tipici di attività manuali continue.

La normativa italiana lo disciplina nel DLgs 9 aprile 2008, n. 81, in particolare con l’Allegato XXXIII (Titolo VI) che richiama le norme tecniche di riferimento come la serie ISO 11228 (parti 1-3) e la UNI ISO 11226. Esse stabiliscono criteri per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, da traino e spinta e da compiti ripetitivi, oltre che posture statiche incongrue. Le norme tecniche costituiscono criteri cogenti per le attività contrattuali e produttive in cui si impongono condizioni di esposizione tali da far emergere il rischio di patologie muscolo-scheletriche (WMSD) degli arti superiori.

Patologie muscolo-scheletriche da movimenti ripetitivi e fattori di rischio

Tra le patologie più diffuse associate al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori si annoverano tendiniti, epicondiliti, sindrome del tunnel carpale, borsiti e disturbi della mano e del polso.

Queste condizioni si manifestano gradualmente e sono il risultato della combinazione di più fattori di rischio: la forza applicata, la frequenza dei movimenti, la postura assunta (compresa la distanza dal tronco, l’angolo di articolazione, la torsione), la durata dell’esposizione senza adeguati periodi di recupero, l’uso di strumenti vibranti, e condizioni ambientali sfavorevoli (temperatura, illuminazione, spazio di lavoro).

Anche il carico mentale associato al ritmo imposto, la pressione produttiva, l’inadeguatezza del setup ergonomico e la scarsa possibilità di pause rappresentano elementi che amplificano il danno potenziale.

Strategie preventive efficaci e obblighi aziendali

La prevenzione del sovraccarico biomeccanico richiede misure tecniche, organizzative e formative. È responsabilità del datore di lavoro includere nel DVR tutte le attività con movimenti ripetitivi, posture incongrue o uso ripetuto della forza, applicando le norme tecniche ISO 11228 e UNI ISO 11226 ove pertinenti. Serve intervenire sulla progettazione dei posti di lavoro e dei task, riducendo la forza richiesta, limitando la ripetitività e variando i movimenti, garantendo pause adeguate e alternanza di compiti.

I dispositivi di protezione individuale possono essere utilizzati come misura complementare ma non sostitutiva delle misure collettive. Inoltre, la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti è obbligatoria per promuovere la consapevolezza del rischio, l’uso corretto degli strumenti e il riconoscimento precoce dei sintomi.

Il medico competente, in casi di esposizione significativa, deve attivare la sorveglianza sanitaria. La normativa richiede che misure ed interventi siano documentati, aggiornati periodicamente e integrati nell’organizzazione aziendale, per evitare la degenerazione in condizioni invalidanti, ridurre assenteismo e migliorare qualità e produttività del lavoro.

Addetto fresatura: rischi e misure di sicurezza meccanica

Addetto fresatura: rischi e misure di sicurezza meccanica

L’addetto alla fresatura opera con utensili rotanti multipli su una fresatrice, una macchina che lavora metallo attraverso asportazione di truciolo. Tra i rischi principali si annoverano traumi, lacerazioni, schiacciamenti derivanti dal contatto con organi in movimento; lesioni agli occhi e al corpo causate da frammenti o cadute di componenti durante la preparazione e la lavorazione; elettrocuzione o ustioni per contatti con parti in tensione; danni all’udito dovuti all’esposizione persistente al rumore; patologie da vibrazioni trasmesse alla mano-braccio e al corpo intero; disturbi respiratori, dermatologici o intossicazioni dovuti all’inalazione o al contatto con prodotti chimici; disturbi muscolo-scheletrici legati al sollevamento manuale dei carichi e al lavoro ripetitivo.

Attrezzature, materiali e condizioni operative a rischio

Il ruolo dell’addetto implica l’uso di macchine come fresatrici, apparecchi di sollevamento per pezzi pesanti, elettroutensili (trapani, avvitatori, smerigliatrici) e utensili manuali. Materiali rischiosi comprendono trucioli e polveri metalliche, fluidi lubro-refrigeranti, oli esausti e grassi, prodotti disincrostanti. Le condizioni operative richiedono attenzione: ogni lavorazione può generare proiezioni di materiale, spruzzi di liquidi, superfici scivolose, microclimi variabili, esposizione a campi elettromagnetici residui. Anche la postura durante la fresatura e la gestione dei carichi ha un peso significativo sulla salute nel lungo periodo.

Misure di prevenzione tecnologica e organizzativa efficaci

L’azienda deve garantire che le fresatrici siano dotate di ripari mobili o fissi resistenti agli urti, in grado di proteggere l’operatore da frammenti e liquidi; i ripari devono includere interblocchi gestiti in modo sicuro. È essenziale dotare le macchine di dispositivi di arresto d’emergenza facilmente accessibili, evitare il riavvio automatico dopo interruzione della tensione. L’illuminazione deve essere orientabile, protetta, con livelli idonei a consentire sicurezza visiva senza abbagli. Va assicurato anche che gli operatori ricevano formazione specifica, siano informati dei rischi residui, e che le attrezzature siano oggetto di manutenzione programmata. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve includere tutti questi profili, prevedere verifiche periodiche, addestramento, e controlli sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Formazione sicurezza: il ruolo chiave dei social

Formazione sicurezza: il ruolo chiave dei social

Il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, all’articolo 36, l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori un’informazione chiara sui rischi presenti nell’ambiente lavorativo, sulle procedure di emergenza e sulle misure di protezione adottate. L’articolo 37 richiede una formazione adeguata che consenta ai lavoratori di comprendere concetti come rischio, danno, prevenzione, protezione, nonché diritti e doveri propri e dei soggetti aziendali (Preposto, Dirigente, RSPP, RLS).

La normativa prevede che formazione e informazione siano eseguite anche all’assunzione, al cambio mansione, o in caso di introduzione di nuovi rischi. Questa cornice normativa giustifica l’uso di strumenti moderni come i social media per ampliare la diffusione della informazione preventiva, purché integrati con modalità formali previste dalla legge.

Ruolo dei social media nella sensibilizzazione e diffusione di contenuti formativi

I social media rappresentano un canale efficace per diffondere messaggi di sensibilizzazione su salute e sicurezza, promuovere buone pratiche e diffondere avvisi su rischi specifici. Possono supportare le imprese nel raggiungere un pubblico ampio e diversificato, contribuendo alla cultura della sicurezza tramite video, infografiche, campagne tematiche, testimonianze ed esempi pratici. Tuttavia, l’uso dei social media non può sostituire la formazione obbligatoria prevista dalla normativa: essi integrano ma non esonerano gli obblighi ex art. 36 e art. 37. I contenuti divulgati devono essere precisi, verificati, comprensibili anche per chi ha competenze linguistiche diverse, e non devono generare false aspettative né minimizzare i rischi.

Strategie operative per imprese per combinare formazione formale e comunicazione digitale

Per integrare efficacemente social media e formazione tradizionale, le aziende devono stabilire una strategia coerente: pianificare contenuti digitali in affiancamento ai corsi formali, utilizzare i social per richiamare l’attenzione su moduli specifici di formazione o aggiornamenti, e rendere disponibili materiali informativi su piattaforme aziendali accessibili. È essenziale che il personale responsabile della sicurezza gestisca i contenuti digitali con consapevolezza, verificando che rispettino la normativa, siano aggiornati e diffusi con la frequenza necessaria per mantenere alta la percezione del rischio. In aggiunta, la verifica dell’efficacia della formazione (anche richiamata tramite social) dev’essere monitorata tramite test, feedback e audit. La formazione deve essere documentata nel DVR e nel registro delle attività formative, mentre le attività di sensibilizzazione digitale possono essere registrate come parte delle azioni di informazione previste dalla legge.

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