Infortuni in itinere: il carpooling e il ruolo del Mobility

Infortuni in itinere: il carpooling e il ruolo del Mobility

Nel diritto italiano la tutela assicurativa degli infortuni che avvengono durante il percorso casa-lavoro è regolata dall’articolo 12 del Dlgs 38/2000 e dal DPR 1124/1965.

Gli infortuni in itinere comprendono gli incidenti che avvengono durante il normale tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il punto di ristoro se non è disponibile una mensa interna, purché il percorso sia abituale e non vi siano deviazioni ingiustificate. L’assicurazione INAIL copre anche l’uso del mezzo privato, ma solo se considerato “necessitato”, ad esempio in assenza di trasporto pubblico adeguato, con orari incompatibili o distanze eccessive.

Carpooling nei Piani Spostamenti Casa-Lavoro come strumento di protezione

Quando l’azienda adotta un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) che include formalmente il carpooling, definendo criteri chiari su numero di passeggeri, modalità di utilizzo e autorizzazioni, si rafforza la tutela assicurativa per i dipendenti che scelgono questa modalità di spostamento. L’inserimento del carpooling nel PSCL consente infatti di assimilarlo ad altre modalità sostenibili già riconosciute, come la bicicletta, e di garantire una maggiore certezza nel riconoscimento degli infortuni in itinere.

Condizioni, obblighi e responsabilità per imprese e lavoratori

Il riconoscimento dell’infortunio in itinere durante il carpooling dipende dal rispetto di condizioni precise: il percorso deve essere quello abituale, non devono esserci deviazioni arbitrarie, deve sussistere la necessità dell’uso del mezzo privato e devono essere seguite le procedure aziendali stabilite dal PSCL.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un mobility manager quando richiesto, informare i lavoratori, inserire il rischio legato al carpooling nel DVR e garantire regole chiare per l’organizzazione di questo tipo di trasporto. I lavoratori, a loro volta, devono attenersi alle direttive aziendali per non compromettere il diritto alla copertura assicurativa.

Centri estetici: salute e sicurezza tra norme e rischi

Centri estetici: salute e sicurezza tra norme e rischi

Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, si applica anche ai centri estetici, imponendo che tutte le attività di estetica siano soggette a valutazione dei rischi, che i locali e le attrezzature rispettino requisiti di sicurezza, e che il personale riceva formazione adeguata. Le norme sull’igiene professionale e quelle relative ai cosmetici sono anch’esse fondamentali: devono essere impiegati solo prodotti conformi, etichettati correttamente, con uso di DPI adeguati. L’obbligo di sorveglianza sanitaria è previsto nei casi in cui l’esposizione a agenti chimici, fisici o biologici lo renda necessario.

Rischi specifici nei trattamenti estetici e gestione delle sostanze chimiche

Tra i rischi più elevati per operatori e clienti figurano quelli derivanti dall’uso quotidiano di sostanze chimiche presenti nei cosmetici, nei prodotti per la depilazione, nei solventi, nei trattamenti con fibre, acidi, profumi, coloranti. È indispensabile leggere attentamente le etichette, conoscere la composizione delle miscele, applicare procedure corrette per diluizioni, uso, stoccaggio, smaltimento. Altre fonti di rischio sono strumenti che pungono, tagliano o perforano, che devono essere sterilizzati, puliti, e disinfettati; il rischio biologico è concreto, specie in manicure-pedicure, trattamenti che possono esporre a sangue o liquidi biologici. Il locale deve avere ventilazione adeguata, misure per controllare agenti chimici e vapori, superfici facili da pulire e disinfettare.

Obblighi strutturali, attrezzature, formazione e procedure operative

Le strutture devono garantire che le attrezzature elettromeccaniche siano conformi, dotate di marcatura CE, con manuale, manutenzione periodica. Devono essere adottate procedure di lavoro chiare: uso corretto dei dispositivi di protezione individuale come guanti, mascherine, occhiali; gestione delle emergenze, pronto soccorso; formazione sulla sicurezza generale, antincendio, primo soccorso; igiene personale e pulizia costante degli ambienti. Il datore di lavoro deve predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che tenga conto di questi rischi specifici, definire misure preventive e di protezione, aggiornare le misure se cambiano prodotti o attrezzature o compaiono nuovi rischi.

Benefici e conseguenze pratiche per titolari e operatori

Quando le norme vengono applicate correttamente, i centri estetici ottengono un duplice vantaggio: riduzione di incidenti, infezioni o reazioni allergiche; miglioramento della fiducia dei clienti e dell’immagine del centro. Per gli operatori significa lavorare in condizioni più sicure, con minor rischio di danni a pelle, vista, vie respiratorie o ferite. Se le normative non vengono rispettate, le conseguenze possono essere pesanti: sanzioni amministrative, chiusura da parte degli enti di vigilanza, responsabilità in caso di danni, danni economici e di reputazione.

Smart safety: come i sistemi digitali cambiano il lavoro

Smart safety: come i sistemi digitali cambiano il lavoro

I sistemi di monitoraggio digitale intelligenti per la sicurezza sul lavoro stanno emergendo come strumenti avanzati nelle politiche aziendali di prevenzione degli infortuni. Queste soluzioni si basano su sensori, telecamere, dispositivi indossabili (wearables) e software di analisi che consentono la raccolta continua di dati operativi e ambientali. Le normative nazionali e gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 richiedono già che i luoghi di lavoro siano valutati per i rischi; tali sistemi possono integrarsi alla valutazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per individuare situazioni di pericolo in tempo reale, migliorando la tempestività delle azioni correttive.

Componenti essenziali e funzionamento degli smart safety

Un sistema digitale intelligente tipico combina: sensori ambientali per monitorare gas, temperatura, umidità e vibrazioni; telecamere dotate di algoritmi che rilevano comportamenti non sicuri o mancato utilizzo dei dispositivi di protezione; dispositivi indossabili che segnalano posture scorrette o affaticamento; software che analizza i dati raccolti per identificare trend, anomalie o rischi emergenti; piattaforme che inviano alert o rapporti ai responsabili della sicurezza. L’efficacia dipende da progettazione centrata sull’operatore, chiarezza nel flusso dei dati, riduzione di falsi positivi, e integrazione con le procedure interne già presenti in azienda.

Normativa, privacy e responsabilità giuridiche correlate

L’adozione di queste tecnologie deve essere conforme al quadro giuridico vigente: le norme sul lavoro impongono che le misure preventive siano proporzionate al rischio e che non si trascurino gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria. Parallelamente la normativa sulla protezione dei dati personali impone obblighi precisi: trasparenza verso i lavoratori su quali dati vengono raccolti, per quali finalità, con quali misure di sicurezza. Serve inoltre che il datore di lavoro coinvolga le rappresentanze dei lavoratori, garantisca che l’uso dei dati non comporti discriminazioni o stress psico-sociale, e definisca procedure per la conservazione, l’accesso e l’eventuale cancellazione dei dati.

Benefici attesi e criticità operative da affrontare

Tra i benefici principali vi sono la riduzione degli incidenti grazie all’intervento preventivo, la migliore gestione degli spazi di lavoro, la prevenzione del logoramento fisico dell’operatore, la maggiore precisione nella manutenzione predittiva degli impianti. Le criticità riguardano costi iniziali e di gestione, possibili resistenze da parte dei lavoratori per timori legati alla privacy, rischio di dipendenza eccessiva dalla tecnologia che può portare a trascurare l’esperienza diretta, la complessità tecnica e la necessità di personale competente per installazione, taratura e manutenzione del sistema.

Trasporto merci pericolose: obblighi e deroghe ADR

Trasporto merci pericolose: obblighi e deroghe ADR

Dal DM 7 agosto 2023 emergono nuovi criteri che regolano l’obbligo di nominare un consulente ADR (Consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose) per imprese che svolgono attività come spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico. In generale, l’obbligo rimane per chi opera in maniera regolare con merci pericolose, ma sono previste esenzioni specifiche legate alla natura delle attività, ai quantitativi trattati, al tipo di merce e alla frequenza delle operazioni.

Tipologie di esenzione previste dal decreto

Le esenzioni dal dovere di nominare il consulente ADR si articolano in più tipologie.

  • Natura del trasporto o disposizioni speciali: quando le merci rientrano nei casi previsti dall’ADR, come quelle imballate in quantità limitate, merci esenti o soggette a disposizioni particolari.
  • Trasporti in colli: se l’impresa effettua un numero limitato di operazioni annue e mensili, rispettando limiti quantitativi per ogni operazione, può essere esentata, a condizione che tenga un registro interno delle spedizioni.
  • Spedizioni occasionali: regime di esenzione per imprese che operano saltuariamente, entro limiti numerici e quantitativi, purché siano rispettate tutte le condizioni normative.
  • Esclusione dal campo di applicazione: riguarda le imprese che sono solo destinatarie finali di merci pericolose, soprattutto se si limitano ad attività di scarico o demandano tale operazione a terzi.

Obblighi che restano anche con esenzione e responsabilità aziendali

Anche quando un’impresa rientra in un regime di esenzione dalla nomina del consulente ADR, rimangono alcuni obblighi non derogabili.

  • Formazione del personale coinvolto nelle attività con merci pericolose, proporzionata al rischio reale.
  • Tenuta di un registro interno con i dati relativi a classificazione, quantità, date e tipologia delle merci pericolose gestite, conservato per un periodo definito.
  • Rispetto di tutte le altre disposizioni ADR vigenti, come quelle relative a imballaggio, etichettatura, marcatura, documenti di trasporto e misure di sicurezza.

Impatti pratici per imprese e lavoratori: rischi, vantaggi e scelte strategiche

Per le imprese, queste esenzioni rappresentano una maggiore flessibilità quando le attività con merci pericolose sono marginali o occasionali, riducendo oneri amministrativi e costi. Tuttavia, interpretazioni scorrette o omissioni possono comportare responsabilità legali, sanzioni e rischi in caso di incidente. Per i lavoratori, la chiarezza normativa garantisce una maggiore protezione se l’azienda assicura comunque formazione adeguata e rispetto delle misure di sicurezza. È consigliabile che le imprese valutino caso per caso se rientrano nelle esenzioni, mantengano documentazione aggiornata e verifichino periodicamente la propria conformità.

Emergenze e primo soccorso: come scegliere gli addetti

Emergenze e primo soccorso: come scegliere gli addetti

Secondo il Dlgs 81/2008 gli addetti emergenze e primo soccorso sono figure obbligatorie che il datore di lavoro deve designare per garantire la tutela della salute e della sicurezza in azienda. La normativa (articoli 18, 43 e 45) prevede che, dopo aver effettuato la valutazione dei rischi, si organizzi adeguatamente il pronto intervento in caso di emergenza, definendo chi interviene in caso d’infortunio, incendio, evacuazione o altre situazioni pericolose.

Chi nominare e come si selezionano gli addetti alle emergenze

Il datore di lavoro deve scegliere lavoratori che siano presenti durante l’orario aziendale, che abbiano caratteristiche personali (fisiche e psicologiche) idonee all’azione di emergenza, e che possano intervenire prontamente. Nelle piccole aziende il ruolo può ricadere sul datore di lavoro stesso se presente quotidianamente, nei casi previsti. È obbligatorio che le persone designate partecipino a corsi di formazione specifici per primo soccorso, emergenze e antincendio, in funzione della categoria di rischio dell’azienda (gruppi A, B, C) e che tale formazione venga periodicamente aggiornata.

Quantità di addetti e dimensioni organizzative

Non esiste un numero fisso stabilito di addetti al primo soccorso da nominare: il numero dipende dalla dimensione dell’azienda, dal numero dei lavoratori, dai turni, dall’orario, dal luogo di lavoro, dalla presenza di reparti distinti, nonché dal livello di rischio presente. È necessario garantire almeno un addetto per turno lavorativo e reparto, soprattutto se ci sono più aree operative distinte. In caso di assenze previste o turni multipli il numero degli addetti deve essere adeguato per non lasciare il turno scoperto.

Responsabilità, sanzioni e buone prassi aziendali

Il datore di lavoro ha la responsabilità di nominare formalmente gli addetti, conservarne gli atti di nomina, assicurarsi che la loro formazione sia effettivamente svolta e aggiornata, garantendo le dotazioni necessarie (kit di primo soccorso, procedure interne). In caso di omissione o inadempienza si rischiano sanzioni amministrative, multe, o addirittura conseguenze penali in caso di incidente dovuto a mancanza dell’intervento. È buona pratica predisporre un registro aggiornato degli addetti, simularne interventi di emergenza, verificare con sopralluoghi la disponibilità e usabilità delle dotazioni e mantenere un coordinamento chiaro con i servizi esterni di emergenza.

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