Con Decreto Direttoriale del 24 luglio 2025 è stato pubblicato il 64° elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo quanto stabilito dal Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, articolo 71, comma 11, e dal decreto interministeriale dell’11 aprile 2011 che disciplina le modalità delle verifiche periodiche previste dall’Allegato VII. Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente e include aggiornamenti relativi ad aziende che hanno acquisito nuove abilitazioni, modificato organici o variato il proprio status ufficiale.
Attrezzature soggette e obblighi per il datore di lavoro
Sono soggette a verifica periodica quelle attrezzature indicate nell’Allegato VII del Dlgs 81/2008, tra cui scale aeree a inclinazione variabile, piattaforme autosollevanti su colonne, apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (se non azionati manualmente), mobili o trasferibili. In capo al datore di lavoro grava l’obbligo di assicurarsi che le verifiche vengano effettuate entro i termini previsti, che le attrezzature siano in efficienza e in buono stato di conservazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la prima verifica, nel caso in cui il datore di lavoro chieda l’intervento dell’Inail, è previsto un termine entro cui Inail deve provvedere: se questo termine trascorre inutilmente, il datore di lavoro può rivolgersi a un soggetto abilitato presente nell’elenco vigente.
Obblighi specifici per i soggetti abilitati: registri, trasparenza e controlli
I soggetti abilitati devono rispettare diversi obblighi operativi. Devono tenere un registro informatizzato con copia dei verbali delle verifiche effettuate, includere nei dati tutte le informazioni richieste da normativa, conservare la documentazione per almeno dieci anni. Cambiamenti di stato dell’azienda, della struttura organizzativa, della composizione degli organici, o altre variazioni significative, devono essere comunicati al Ministero del lavoro. È prevista anche la trasmissione trimestrale del registro informatizzato relativo alle verifiche al soggetto titolare della funzione di vigilanza. Il Ministero del lavoro può nel corso del quinquennio di validità dell’iscrizione controllare che i soggetti abilitati mantengano i requisiti prescritti per restare nell’elenco.






