Gestire le interferenze: sfide e soluzioni operative

Gestire le interferenze: sfide e soluzioni operative

Nel sistema normativo italiano il Dlgs 81/2008 sancisce all’articolo 26 l’obbligo per il committente, nei contratti di appalto, di valutare e gestire i rischi da interferenze quando più imprese o lavoratori autonomi operano nello stesso luogo di lavoro. È previsto che il committente fornisca informazioni sui rischi specifici presenti nello stabilimento o nel sito oggetto dell’appalto, garantisca cooperazione e coordinamento tra le parti e rediga un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per individuare le misure preventive e protettive adeguate.

Strumenti normativi come DUVRI e PSC: differenze e criticità pratiche

Uno degli strumenti principali è il DUVRI, obbligatorio per appalti, forniture e servizi svolti nei luoghi di lavoro del committente, per gestire i rischi derivanti dalle interferenze tra le attività di più imprese. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) entra in gioco nei cantieri temporanei o mobili, prevedendo un documento più articolato per garantire la sicurezza, la salute e la cooperazione. Le difficoltà emergono quando non è chiaro se basti redigere solamente il PSC, o se sia necessario affiancarlo al DUVRI per coprire tutti i rischi interferenziali. Criticità frequenti riguardano la sovrapposizione normativa, la duplicazione di documenti, la difficoltà nel definire confini precisi delle responsabilità, o la mancanza di chiarezza riguardo agli strumenti più adeguati per il tipo di lavoro da eseguire.

Impatti operativi per imprese e lavoratori: opportunità, rischi e adempimenti pratici

Per le imprese la scelta sbagliata o incompleta dello strumento può portare a rischi legali, sanzioni, incidenti causati da mancate interazioni gestionali o omissioni di sicurezza. È fondamentale verificare l’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, pianificare le attività evitando interferenze nello spazio e nei tempi, stabilire modalità di coordinamento e cooperazione, definire responsabilità chiare, visto che le attività contemporanee di imprese diverse possono generare pericoli non prevedibili se non adeguatamente valutati. Per i lavoratori la tutela dipende dalla presenza di procedure condivise, informazione preventiva, formazione adeguata e supervisione continua — se questi elementi mancano, aumentano rischi come cadute, investimento da mezzi, esposizione a sostanze nocive, rumore, ostacoli alla sicurezza.

Emilia-Romagna: modifiche obblighi formazione operatori alimentaristi

Emilia-Romagna: modifiche obblighi formazione operatori alimentaristi

La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale n. 9 del 25 luglio 2025, ha abrogato la Legge regionale n. 11 del 24 giugno 2003 che stabiliva corsi obbligatori accreditati da AUSL per gli alimentaristi. Questa modifica interviene in un contesto in cui già i Regolamenti europei (CE) n. 852/2004 e 2021/382 attribuiscono all’Operatore del Settore Alimentare (OSA) la responsabilità primaria della sicurezza alimentare, compresa la formazione del personale che manipola alimenti. Le disposizioni abrogate prevedevano obblighi formativi specifici per titolari, addetti e familiari coinvolti in attività alimentari.

Responsabilità dell’OSA e modalità di formazione

L’OSA è ora responsabile di garantire che il personale riceva formazione in materia d’igiene alimentare, scelga autonomamente i percorsi formativi più adeguati, personalmente o tramite consulenti esterni, senza dover rispettare requisiti di accreditamento da parte dell’AUSL o regione. Rimane obbligatorio documentare i programmi, registrarne i partecipanti e conservare attestati interni o esterni. I contenuti e la frequenza della formazione devono essere proporzionati al tipo di attività svolta, al rischio igienico sanitario, e alle normative europee in vigore.

Impatto operativo e obblighi di verifica

Per le imprese alimentari il cambiamento comporta che, in caso di controllo ufficiale, dovranno dimostrare autonomamente che la formazione è avvenuta in modo adeguato e continuo. Persistono obblighi per le autorità sanitarie di effettuare verifiche, ma non richiedono più di autorizzare o accreditare i corsi. In caso di produzione o somministrazione di alimenti senza glutine, restano attive specifiche disposizioni formative garantite dalle autorità competenti. Le imprese devono aggiornare le procedure interne, riflettere le nuove responsabilità nel DVR alimentare e conservare tutte le evidenze formative.

Denuncia infortunio: semplificazioni e obblighi Inail aggiornati

Denuncia infortuni: semplificazioni e obblighi Inail aggiornati

Il sistema giuridico italiano prevede che in caso di infortunio sul lavoro il datore abbia obblighi precisi riguardo denuncia o comunicazione all’INAIL. Questi obblighi sono sanciti dal D.P.R. 1124/1965 (articolo 53) e dal Dlgs 81/2008 (articolo 18). La denuncia è necessaria per gli infortuni che comportano prognosi non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento. La comunicazione serve invece per infortuni con assenza da lavoro inferiore o pari a tre giorni o per finalità statistiche e informative. Il certificato medico è elemento essenziale per innescare gli adempimenti.

Nuovi moduli, tempi e novità operative

Dal 23 maggio 2025 è entrata in vigore una novità normativa che introduce un campo obbligatorio nel modulo per la denuncia/comunicazione: il datore di lavoro deve indicare se l’infortunio è avvenuto in un cantiere temporaneo o mobile. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro della “patente a crediti” istituita per premiare le imprese virtuose in materia di sicurezza. Il sistema informatico per denunciare o comunicare l’infortunio è stato aggiornato per includere tale informazione. Il termine per inviare la denuncia è di due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico; in caso di morte o pericolo di morte l’obbligo segnalato è entro 24 ore.

Obblighi pratici, sanzioni e impatti per imprese e lavoratori

Il datore di lavoro deve avviare la procedura tramite gli strumenti online dell’INAIL, utilizzando credenziali identificate. Deve inserire dati quali quelli del lavoratore, del datore, descrizione dell’evento, prognosi, luogo e circostanze (incluso l’indicatore del cantiere). In mancanza di denuncia nei termini previsti si incorre in sanzioni amministrative che variano secondo la gravità del ritardo o dell’omissione. Per il lavoratore è essenziale comunicare immediatamente al datore i riferimenti del certificato medico per attivare correttamente gli obblighi. Le imprese, aggiornando i propri processi e sistemi gestionali, avranno benefici in termini di efficienza, meno errori e maggiore prontezza nel rispetto degli obblighi legali.

Videoterminali: come contrastare i rischi derivanti dall’uso?

Videoterminali: come contrastare i rischi derivanti dall’uso?

L’uso dei videoterminali nei luoghi di lavoro è regolato dal Dlgs 81/2008, in particolare al Titolo VII, che definisce spazio lavorativo, criteri ergonomici, obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria e requisiti minimi per evitare rischi per la salute. Il decreto richiede che il videoterminale, inteso come apparecchio con schermo alfanumerico o grafico, sia usato in maniera regolare e abituale (almeno per venti ore settimanali) affinché scatti l’obbligo di valutazione del rischio. Il DVR deve includere analisi di rischi visivi, posturali, di affaticamento mentale, e considerare condizioni ambientali come illuminazione, rumore, microclima e livelli di radiazioni non visibili.

Requisiti tecnici minimi, ambiente e ergonomia per il lavoro al videoterminale

Le postazioni di lavoro devono essere progettate per ridurre al minimo i fattori di disturbo: lo schermo deve essere orientabile e regolabile, stabile, con luminosità e contrasto gestibili dall’operatore. Tastiera, mouse, sedile, piano di lavoro e mobilia devono essere ergonomici e adattabili alle caratteristiche fisiche del lavoratore. L’illuminazione dell’ambiente deve evitare riflessi, abbagliamenti e contrasti eccessivi, sia da fonti naturali che artificiali. Il rumore ambientale non deve compromettere l’attenzione e la comunicazione verbale. Le radiazioni non visibili all’occhio, ad eccezione della parte visibile dello spettro, devono essere mantenute a livelli trascurabili, conformemente ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche.

Obblighi, rischi e tutela per imprese e lavoratori

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare il rischio videoterminale all’inizio dell’attività e ogni volta che cambiano le condizioni operative. Deve garantire formazione e informazione adeguata, predisporre misure preventive e correttive per posture scorrette o condizioni ambientali sfavorevoli. È prevista la sorveglianza sanitaria: il lavoratore deve poter accedere a visite mediche preventive e periodiche, finalizzate a verificare idoneità e a evidenziare eventuali disturbi visivi, muscolo-scheletrici o legati allo stress mentale. I rischi derivanti da uso prolungato comprendono fatica visiva, irritazione agli occhi, dolori muscolari, problemi alla schiena e arti superiori, tensione mentale. La corretta applicazione delle norme porta benefici concreti: maggiore benessere, meno assenteismo, migliori prestazioni e migliore sicurezza complessiva.

Data certa del DVR: obblighi normativi e modalità operative

Data certa del DVR: obblighi normativi e modalità operative

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore e serve a identificare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 28 del Dlgs 81/2008, comma 2, stabilisce che il DVR, anche se redatto in formato digitale, deve essere munito di data certa o attestata mediante sottoscrizione.

Questo requisito consente di dimostrare che il documento sia stato elaborato in un momento preciso e antecedente a eventuali controlli o incidenti. L’assenza della data certa compromette la validità del DVR e rende impossibile provarne l’effettiva esistenza in caso di controversie.

Metodi legali per apporre la data certa sul DVR

Le modalità previste dalla normativa per attribuire data certa al DVR comprendono la sottoscrizione congiunta da parte del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o territoriale e del medico competente, se nominato. Sono ammessi anche strumenti come l’invio tramite posta elettronica certificata, l’invio con raccomandata senza busta con avviso di ricevimento, l’apposizione di marca temporale su un file firmato digitalmente o l’autentica notarile. L’utilizzo di sistemi informatici certificati rappresenta oggi una delle modalità più diffuse per garantire opponibilità e tracciabilità.

Conseguenze pratiche, sanzioni e buone prassi

Per il datore di lavoro, la mancanza della data certa sul DVR costituisce violazione dell’articolo 28, comma 2 del Dlgs 81/2008, con conseguente rischio di sanzioni amministrative e aggravanti in caso di infortuni. In un’ispezione o durante un’indagine su un incidente, l’assenza della data certa può dimostrare la mancata adozione tempestiva del documento. È buona prassi conservare il DVR in formato sia cartaceo che digitale, aggiornarlo ogni volta che cambiano condizioni di lavoro o si introducono nuovi rischi e ricorrere a sistemi di firma digitale o marca temporale per una maggiore sicurezza giuridica.

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