Sicurezza per volontari e cooperative sociali: chiarimenti nel decreto Omnibus

Sicurezza per cooperative di volontariato: chiarimenti nel decreto Omnibus

Il Decreto Omnibus 2025, convertito con la legge del 8 agosto 2025, introduce una interpretazione autentica fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza (articolo 3, comma 3-bis, del DLgs 81/2008), rivolgendosi in particolare alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco e i corpi di soccorso alpino. La novità normativa chiarisce che volontari e coordinatori in questi contesti non sono in alcun modo assimilabili a datori di lavoro o dirigenti ai fini degli obblighi previsti dall’articolo 18 del DLgs 81/2008.

In concreto, significa che non sono tenuti a nominare il medico competente né gli addetti all’emergenza (primo soccorso o antincendio), né ad adempiere ad altri obblighi specifici riservati ai datori di lavoro o ai dirigenti. Rimangono tuttavia esclusivamente in vigore gli obblighi prioritari e non delegabili previsti da altri articoli del Testo Unico, tra cui la nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la valutazione dei rischi tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Implicazioni operative per cooperazione e volontariato

Questa interpretazione autentica risponde a una necessità concreta di tutelare il volontariato organizzato, distinguendo chiaramente i ruoli e alleggerendo l’onere amministrativo. Cooperative sociali, associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore possono così operare senza l’obbligo di rispettare alcuni adempimenti tipici del datore di lavoro. La misura consente loro di focalizzarsi sul proprio impegno operativo senza essere gravati da responsabilità non pertinenti al loro profilo giuridico.

Reinserimento lavorativo di persone con malattie croniche e trapiantate

Reinserimento lavorativo per persone con malattie croniche

L’invecchiamento della popolazione e il progresso medico-scientifico hanno aumentato la presenza di persone con malattie croniche o sottoposte a trapianto nel mondo del lavoro. Questo fenomeno, rilevato da importanti fonti internazionali, impone una riflessione profonda sulle condizioni per un reinserimento efficace e sostenibile, in linea con i principi della sicurezza e della promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Un recente saggio, pubblicato nella rivista Diritto della sicurezza sul lavoro, affronta il tema alla luce del DLgs 62/2024. L’autrice, Claudia Carchio, svolge una disamina delle categorie coinvolte, evidenziando le principali criticità che incontrano nel rientro o nella permanenza al lavoro dopo malattia o trapianto. In assenza di uno statuto protettivo dedicato, il saggio propone di estendere a queste persone le garanzie previste per le persone con disabilità, secondo la definizione biopsicosociale ormai integrata nel diritto internazionale e nazionale.

Promozione della salute e adattamento del posto di lavoro

Il lavoro sostenibile per chi convive con una malattia cronica passa attraverso un equilibrio tra salute e opportunità professionale. Garantire un ambiente che promuova la salute non significa solo prevenire i rischi, ma anche progettare soluzioni operative che tutelino le condizioni personali e favoriscano la continuità lavorativa. Strategie come gli “accomodamenti ragionevoli” assumono qui un significato centrale: modifiche ergonomiche, organizzative e procedurali che rendono possibile il reinserimento in sicurezza e con dignità.

Valutazione dei rischi e responsabilità del datore di lavoro

La valutazione dei rischi aziendali deve essere inclusiva e flessibile per considerare le specificità della persona, e non limitarsi a misure standard. Il saggio mette in luce come sia necessario ridefinire la responsabilità datoriale, estendendo l’obbligo di protezione anche a chi necessita di condizioni particolari per svolgere le proprie mansioni. Questo approccio richiede una cultura della prevenzione che tenga conto della variabilità del capitale umano presente in azienda.

Equilibrio tra salute, opportunità e sicurezza

Per le imprese, queste riflessioni costituiscono un input concreto a sviluppare politiche interne di valorizzazione del personale con malattie croniche o trapiantato. Di pari passo, per i lavoratori, un processo di reinserimento attento alle loro esigenze rappresenta non solo tutela della salute, ma anche riconoscimento del loro valore professionale.

Affrontare in maniera strutturata queste realtà significa favorire l’inclusione sociale, promuovere ambienti di lavoro più resilienti e contribuire a una cultura aziendale centrata sulla persona.

Infortunio in cantiere: responsabilità per mancata verifica strutturale

Incidente in cantiere: responsabilità per verifica mancata

Un tragico incidente durante operazioni di demolizione in un cantiere ha portato alla luce una grave omissione di vigilanza sulla stabilità strutturale delle opere. Nel caso in esame, intervenendo sul ponte caricatore di un porto, un operaio stava eseguendo un taglio a caldo su una passerella sospesa a circa sette metri. Questa operazione, in contrasto con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, portò al crollo della struttura, con conseguenze fatali. Ma la causa reale dell’incidente è emersa successivamente: una destabilizzazione silenziosa originata dalla rimozione di travi diagonali e da una difformità nella composizione del calcestruzzo impiegato, circostanze rimaste inosservate.

Le motivazioni alla base dell’assoluzione nei gradi inferiori

Nei primi due gradi di giudizio, i responsabili furono assolti. La motivazione si fondava sulla fiducia nei documenti tecnici presentati, in particolare il piano di demolizione predisposto da un ingegnere strutturista, che sembrava garantire la stabilità della struttura. Si reputò che, in quelle condizioni, un evento simile non fosse prevedibile, escludendo la colpevolezza dei soggetti coinvolti.

La svolta della Cassazione: prevenire è un dovere non delegabile

La Corte di Cassazione ha ribaltato tale esito, evidenziando due elementi cruciali. In primo luogo, la caduta, pur derivante da una pianificazione tecnica valida sulla carta, era prevedibile in concreto. La demolizione delle travi diagonali rappresentava un evidente indebolimento strutturale e avrebbe richiesto l’adozione di misure addizionali, quali imbracature di supporto o messa in tiro, misure che non furono previste. In secondo luogo, la Corte ha ribadito il dovere di “alta vigilanza” spettante sia al Responsabile dei Lavori sia al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: non basta affidarsi alla documentazione formale, ma è necessario verificarne attivamente la validità.

Implicazioni pratiche per imprese, progettisti e coordinatori

Questa pronuncia sottolinea l’importanza del dovere di verifica operativa della stabilità delle strutture, anche in presenza di piani tecnici apparentemente corretti. Il Responsabile dei Lavori, oltre a richiedere la certificazione di sicurezza, deve garantire che questa certificazione sia fondata su un’analisi approfondita e contestualizzata. Allo stesso modo, i coordinatori devono esercitare la loro funzione di vigilanza in modo concreto, intervenendo quando percepiscono segnali di instabilità, anche se non evidenti sulla carta.

Analisi dell’attività lavorativa: oltre l’osservazione del comportamento

Analisi del lavoro: capire i comportamenti oltre l’osservazione

Spesso in azienda ci si limita a osservare i comportamenti visibili – postura, movimenti, utilizzo degli strumenti – ma l’efficacia delle misure di prevenzione passa da una comprensione più profonda: cosa guida davvero i comportamenti sul lavoro? Riflettere su questo permette di interpretare le dinamiche operative e di intervenire con maggiore efficacia, prevenendo gli infortuni in modo proattivo.

A tal fine, la Behavior Based Safety (BBS) utilizza il modello ABC – Antecedents, Behavior, Consequences – per spiegare come le scelte individuali siano influenzate più dalle conseguenze attese che da fattori antecedenti. Le conseguenze positive e immediate favoriscono comportamenti corretti, mentre quelle incerte o negative ne ostacolano l’insorgenza. Il metodo prevede l’osservazione tra pari, il riconoscimento immediato dei comportamenti sicuri e la valorizzazione delle buone pratiche, con l’obiettivo di garantire che il comportamento rispetti sempre le regole di sicurezza.

Comprendere gli stimoli nascosti dell’attività lavorativa

L’attività lavorativa non è solo ciò che si vede, ma è l’esito di molteplici fattori cognitivi, organizzativi e contestuali. L’agire dell’operatore dipende dagli obiettivi produttivi, dalle risorse disponibili, dalle condizioni materiali e temporali, dalla cultura aziendale e dallo stato psicofisico del singolo. In situazioni quotidiane possono emergere comportamenti non prescritti ma utili: ad esempio, segnalare un rischio, sospendere un impianto per sicurezza o informare un collega, dimostrando una responsabilità attiva.

La conformità alle procedure è importante, ma spesso insufficiente da sola. È meglio un ambiente in cui i comportamenti spontanei di sicurezza – segnalazione, adattamento, iniziativa – sono incoraggiati e premiati. Proprio questi atteggiamenti, se nutriti, possono fare la differenza nel prevenire incidenti.

Impatti pratici per imprese e collaboratori

Per le imprese, adottare un approccio che va “oltre il comportamento” significa costruire una cultura della sicurezza autentica. Coinvolgere i lavoratori nel monitoraggio e nel miglioramento quotidiano promuove l’adesione alle regole e valorizza il loro sapere operativo. Questo approccio riduce infortuni e migliora la qualità del lavoro, rafforzando la responsabilità condivisa.

Per i lavoratori, essere parte attiva nel promuovere la sicurezza significa sentirsi valorizzati e ascoltati. In un contesto dove le buone prassi sono visibili e riconosciute, la motivazione cresce e si sviluppano comportamenti costruttivi, proattivi e responsabili.

Formazione obbligatoria 2025: nuovi adempimenti per i datori di lavoro

Formazione obbligatoria 2025: nuovi adempimenti per i datori di lavoro

Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio, è stato introdotto un nuovo obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro. Questo passo normativo completa quanto previsto dal DLgs 81/2008 e dal DL 146/2021, armonizzando i percorsi formativi e puntando a una cultura della sicurezza strutturata e qualificata.

Il cuore dell’Accordo prevede un corso base obbligatorio della durata minima di 16 ore, dedicato ai datori di lavoro: il modulo affronta aspetti giuridici, organizzativi e gestionali della salute e sicurezza sul lavoro. A questi si aggiunge, per chi opera nei cantieri, un modulo specialistico aggiuntivo di 6 ore. Questa formazione, resa obbligatoria per essere in regola, ha durata utile di 24 mesi a partire dal 24 maggio 2025, con un aggiornamento successivo ogni cinque anni, di almeno 6 ore.

Nuove scadenze, aggiornamento continuo e scenari transitori

Il provvedimento introduce un regime transitorio, consentendo di regolarizzare la propria formazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore, ovvero entro maggio 2026. Nell’intervallo, restano validi anche i corsi precedenti se rilasciati nelle condizioni previste. Tuttavia, per i datori di lavoro già formati come RSPP, ASPP o preposti, l’Accordo prevede specifiche esonero o riconoscimento della formazione pregressa.

Il nuovo approccio considera la formazione non più un evento isolato, ma parte di un processo continuo: ogni datore deve verificare e documentare l’efficacia dell’apprendimento, garantendo che il percorso formativo traduca conoscenze in comportamenti idonei alla prevenzione.

Ambiti applicativi: moduli e soggetti interessati

La formazione obbligatoria si estende a diverse figure e compiti aziendali. I dirigenti seguono un corso base di 12 ore, più 6 ore aggiuntive se operano in ambito cantieristico, con aggiornamento ogni 5 anni. Preposti ricevono almeno 12 ore obbligatorie, da svolgere in presenza o videoconferenza, con aggiornamento biennale.

Anche i lavoratori che svolgono ruoli tecnici (come addetti a spazi confinati o attrezzature specifiche) devono ricevere una formazione specializzata con periodicità definita. In ogni caso, la progressiva digitalizzazione consente modalità miste (presenza, videoconferenza, e-learning) nei contesti adeguati.

Impatti concreti per imprese e lavoratori

Per le aziende, il nuovo regime formativo rappresenta un’opportunità per consolidare la cultura della sicurezza e strutturare percorsi coerenti con le responsabilità del principale datore di lavoro. Attraverso un processo formativo ben pianificato e documentato, la formazione diventa strumento di governance preventiva, riducendo il rischio di inadempimenti e infortuni.

Per i lavoratori, dirigenti o preposti, il vantaggio si traduce in competenze aggiornate, consapevolezza operativa e procedure chiare nei contesti di lavoro. L’approccio continuo alla formazione garantisce strumenti adeguati per affrontare i mutamenti organizzativi e tecnologici, rafforzando qualità e sostenibilità della gestione della sicurezza.

Come possiamo aiutarti?