Il Decreto Omnibus 2025, convertito con la legge del 8 agosto 2025, introduce una interpretazione autentica fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza (articolo 3, comma 3-bis, del DLgs 81/2008), rivolgendosi in particolare alle cooperative sociali e alle organizzazioni di volontariato come la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana, i Vigili del Fuoco e i corpi di soccorso alpino. La novità normativa chiarisce che volontari e coordinatori in questi contesti non sono in alcun modo assimilabili a datori di lavoro o dirigenti ai fini degli obblighi previsti dall’articolo 18 del DLgs 81/2008.
In concreto, significa che non sono tenuti a nominare il medico competente né gli addetti all’emergenza (primo soccorso o antincendio), né ad adempiere ad altri obblighi specifici riservati ai datori di lavoro o ai dirigenti. Rimangono tuttavia esclusivamente in vigore gli obblighi prioritari e non delegabili previsti da altri articoli del Testo Unico, tra cui la nomina dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la valutazione dei rischi tramite il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Implicazioni operative per cooperazione e volontariato
Questa interpretazione autentica risponde a una necessità concreta di tutelare il volontariato organizzato, distinguendo chiaramente i ruoli e alleggerendo l’onere amministrativo. Cooperative sociali, associazioni di volontariato e organizzazioni del terzo settore possono così operare senza l’obbligo di rispettare alcuni adempimenti tipici del datore di lavoro. La misura consente loro di focalizzarsi sul proprio impegno operativo senza essere gravati da responsabilità non pertinenti al loro profilo giuridico.






