Dispositivi di sicurezza senza accordo sindacale: le novità del disegno di legge

CdM: approvato l’uso dei dispositivi di sicurezza senza accordo sindacale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto un disegno di legge contenente misure di semplificazione per le imprese, che introduce modifiche rilevanti in materia di utilizzo dei dispositivi di sicurezza sul lavoro (DPI). In particolare, l’articolo 5 del provvedimento interviene sull’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina l’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.

La modifica elimina dall’elenco degli strumenti che necessitano di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro quelli «funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro». Ciò significa che tali dispositivi potranno essere utilizzati direttamente, anche se da essi può derivare un controllo a distanza dei lavoratori. La ratio della norma è quella di favorire la diffusione di tecnologie che, pur comportando raccolta di dati, hanno come finalità primaria la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni.

Non si tratta tuttavia di una liberalizzazione senza vincoli. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 4 dello Statuto: le informazioni derivanti dall’uso degli strumenti possono essere utilizzate per finalità connesse al rapporto di lavoro solo a condizione che i dipendenti siano adeguatamente informati sulle modalità di impiego e sulle caratteristiche dei controlli. Rimane altresì imprescindibile il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, elemento che bilancia la maggiore flessibilità concessa.

Le novità per la formazione al pronto soccorso

Il disegno di legge interviene anche sull’articolo 45 del DLgs 81/2008 in materia di formazione dei lavoratori incaricati del pronto soccorso, modificando indirettamente anche il D.M. 388/2003. Attualmente, l’articolo 18 del Testo unico obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i dipendenti incaricati del pronto soccorso e, in base all’articolo 45, comma 2, tali lavoratori devono ricevere una formazione specifica e un aggiornamento periodico.

Il D.M. 388/2003, all’articolo 3, prevede che la formazione sia erogata da un medico che, nella parte pratica, può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale qualificato. La novità introdotta dal disegno di legge consiste nell’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 45 del DLgs 81/2008: tale disposizione chiarisce che il medico può avvalersi, anche per la parte teorica, del supporto di personale infermieristico o di altri soggetti in possesso delle conoscenze necessarie secondo i programmi formativi previsti.

Si tratta di un intervento che, pur ampliando il ruolo dell’infermiere nella formazione, non modifica il quadro generale delineato dal D.M. 388/2003, ma si limita a rendere più flessibile l’organizzazione dei corsi. La finalità è quella di favorire una maggiore disponibilità di personale qualificato nella formazione, garantendo così continuità e qualità nell’addestramento dei lavoratori incaricati al pronto soccorso.

Implicazioni per imprese e lavoratori

Le modifiche introdotte hanno conseguenze pratiche di rilievo. Per le aziende, la possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza senza l’obbligo di accordi o autorizzazioni riduce i tempi burocratici e facilita l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, come sistemi di rilevamento automatico, dispositivi di monitoraggio ambientale o sensori di protezione individuale. Questo consente di potenziare la prevenzione senza rallentamenti amministrativi, pur nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla privacy.

Per quanto riguarda la formazione al pronto soccorso, l’estensione delle competenze al personale infermieristico anche per la parte teorica assicura una maggiore disponibilità di formatori qualificati e favorisce un’organizzazione più agile dei corsi, a vantaggio della tempestività e della qualità del percorso formativo. Per i lavoratori, ciò significa ricevere una preparazione più accessibile e costante, fondamentale per affrontare situazioni di emergenza con competenza e sicurezza.

Nel complesso, il disegno di legge introduce semplificazioni che, pur mantenendo tutele sostanziali in materia di privacy e qualità della formazione, rispondono all’obiettivo di alleggerire gli oneri burocratici per le imprese e rafforzare le misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Produzione del cemento e radioprotezione: il nuovo protocollo operativo

Produzione del cemento e radioprotezione: il nuovo protocollo operativo

L’attività di produzione del cemento comporta rischi spesso poco riconosciuti, legati alla presenza di materiali con radioattività naturale. Tra le fasi più delicate emerge la manutenzione dei forni utilizzati per realizzare il clinker, il componente base del cemento. Un protocollo tecnico-pratico sviluppato per supportare operatori e datori di lavoro affronta questa tematica con un approccio scientifico concreto: l’obiettivo è definire modalità operative robuste, conformi alla normativa radioprotezionistica e utili a proteggere la salute dei lavoratori.

Secondo il Decreto Legislativo 101/2020, le attività che coinvolgono materiali contenenti radionuclidi naturali (NORM) richiedono misure specifiche per gestire il rischio radiologico. Per rispondere a questa esigenza, il Dipartimento Inail competente ha realizzato una scheda informativa dedicata al comparto cementiero. Gruppi di lavoro multidisciplinari, riunendo esperti di università, enti sanitari, agenzie ambientali e istituzioni regionali, hanno elaborato un protocollo operativo strutturato e applicabile attraverso il Portale Agenti Fisici.

Il cuore del protocollo operativo

L’intervento parte con una raccolta dati rigorosa sul ciclo produttivo del clinker, per identificare le tipologie di materiali potenzialmente più rilevanti dal punto di vista radioprotezionistico, come polveri di abbattimento, incrostazioni, residui e filtri. Si riflette inoltre sui flussi delle radiazioni che possono interessare le materie prime, gli effluenti gas/liquidi e i prodotti finiti. Viene quindi definito uno schema metodologico suddiviso in due fasi: la prima riguarda il riconoscimento e la caratterizzazione radiologica delle matrici, la seconda la valutazione delle dosi potenziali sia per i lavoratori sia per un individuo rappresentativo della popolazione.

I radionuclidi più critici individuati sono il polonio-210 e il piombo-210, che possono concentrarsi nelle polveri di camino e nelle incrostazioni dei forni. Durante le operazioni di manutenzione — generalmente eseguite un paio di volte l’anno — il protocollo prevede l’analisi dei livelli di radioattività in ciascuna matrice. Se i risultati superano i livelli di esenzione previsti dalla legge, si procede con una stima della dose efficace, fornendo così dati indispensabili per ridefinire le misure di sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi.

Un approccio integrato alla sicurezza radiologica

Il valore aggiunto del protocollo risiede nella metodologia replicabile e standardizzata, utile per interpretare in modo univoco la pericolosità radiologica delle operazioni. Le misure risultanti — dalla caratterizzazione alle analisi sulla dose — offrono una base solida per l’organizzazione del lavoro, l’adozione di procedure protettive e i flussi documentali aziendali.

Impatti pratici per imprese e lavoratori

Per le aziende del settore cementiero, l’adozione di questo protocollo significa gestire in modo consapevole una fase critica della produzione, allineando le misure operative alla normativa vigente. La conoscenza delle matrici coinvolte, unita al monitoraggio puntuale e alla verifica delle dosi, permette di proteggere la salute dei lavoratori, ridurre potenziali impatti sulla comunità circostante e rafforzare la cultura aziendale della prevenzione.

Per gli operatori coinvolti — team di manutenzione, tecnici di laboratorio, responsabili sicurezza — il protocollo rappresenta una guida operativa, chiara e completa, che traduce i principi normativi in azioni pratiche. Garantire un’attività lavorativa protetta in presenza di materiali come quelli NORM non è più un obiettivo astratto, ma un risultato concreto e realizzabile.

DPO e RSPP a confronto: ruoli distinti per compliance e sicurezza

DPO e RSPP a confronto: ruoli distinti per compliance e sicurezza

Nel contesto aziendale moderno, il Data Protection Officer (DPO) e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresentano due figure centrali, ma con compiti e responsabilità profondamente differenti. Entrambi garantiscono la conformità normativa, ma in ambiti distinti: il DPO tutela la protezione dei dati personali, mentre l’RSPP si occupa della salute e sicurezza sul lavoro.

Il DPO è una figura introdotta dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR). Ha il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di privacy, informare e formare il personale, supportare le valutazioni d’impatto, collaborare con l’Autorità Garante e fungere da punto di contatto per gli interessati. Pur operando in autonomia, deve riferire direttamente ai vertici aziendali. La sua nomina è obbligatoria in specifici casi, come per gli enti pubblici o per le aziende che trattano dati sensibili su larga scala.

L’RSPP, disciplinato dal DLgs 81/2008, ha una funzione diversa. È incaricato di individuare i rischi presenti in azienda, proporre misure di prevenzione e protezione, redigere le procedure di sicurezza e collaborare con il medico competente alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L’RSPP coordina la formazione e l’informazione dei lavoratori, ma opera sempre nell’ambito della responsabilità diretta del datore di lavoro, che resta il soggetto titolare degli obblighi di sicurezza.

Differenze operative tra le due figure

Il DPO agisce come garante della conformità in materia di trattamento dei dati personali, mantenendo un ruolo di supervisione e consulenza. L’RSPP, invece, svolge un ruolo più operativo, sviluppando e applicando concretamente le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Entrambe le figure possono essere interne o esterne all’organizzazione, ma in ogni caso devono possedere competenze specifiche e garantire indipendenza di giudizio.

Implicazioni pratiche per le imprese

Conoscere le differenze tra DPO e RSPP è fondamentale per le aziende, perché consente di definire con chiarezza i ruoli ed evitare sovrapposizioni di responsabilità. Una corretta governance aziendale deve integrare entrambe le figure: da un lato, la protezione dei dati come parte della compliance normativa e della reputazione aziendale; dall’altro, la tutela della salute e sicurezza come pilastro della responsabilità sociale e organizzativa.

La presenza di entrambe le professionalità, adeguatamente formate e coordinate, garantisce alle imprese di rispondere con efficacia a due tra le principali sfide contemporanee: la protezione della privacy e la sicurezza del lavoro.

Soccorritore industriale: competenze essenziali e gestione emergenze

Gestione emergenze: il ruolo del soccorritore industriale

In contesti lavorativi complessi e a rischio elevato, come gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, operare in condizioni di emergenza richiede una figura altamente specializzata: il soccorritore industriale. Questo professionista non svolge solo ruoli sanitari o antincendio, ma coordina, progetta ed esegue direttamente interventi di soccorso sofisticati, contribuisce a organizzare le emergenze e garantisce la continuità delle operazioni in situazioni di criticità.

Secondo la normativa in vigore, è compito del datore di lavoro identificare e incaricare i lavoratori per il primo soccorso, l’antincendio, la gestione delle emergenze e le attività di salvataggio. Tuttavia, mentre esistono linee guida dettagliate per i primi due aspetti, il soccorso industriale emerge come ambito operativo avanzato, dove l’orientamento normativo è più generale e richiede una cultura estesa di prevenzione e intervento in condizioni estreme.

Una particolare attenzione va rivolta agli scavi o alle aree con possibili contaminazioni, dove l’intervento può essere reso difficile da spazi limitati, condizioni ambientali instabili e difficoltà di accesso o uscita. In questi scenari, il soccorritore industriale deve valutare tempestivamente se adottare strategie rapida-estrazione, il cosiddetto “scoop and run”, oppure interventi con assistenza sul posto, noti come “stay and play”. In entrambi i casi, è fondamentale garantire la protezione propria prima dell’intervento, coordinarsi con i servizi di emergenza nazionale e, se necessario, attendere che l’ambiente risulti sicuro per il soccorso sanitario.

Le competenze necessarie affiancano la formazione tecnica a una robusta esperienza operativa e una idoneità sanitaria specifica. Non si tratta soltanto di saper intervenire, ma di farlo con consapevolezza del rischio, capacità decisionale e coordinamento con Vigili del Fuoco e servizi sanitari. In alcuni casi, la normativa prevede che il soccorritore industriale debba possedere requisiti particolari, utili a svolgere manovre complesse in ambienti difficili.

I 4 errori più gravi nell’uso dei DPI anticaduta e come evitarli

I 4 errori più gravi nell’uso dei DPI anticaduta e come evitarli

I dispositivi di protezione individuale anticaduta rappresentano un presidio fondamentale contro gli infortuni legati alle cadute dall’alto. Tuttavia, anche un dispositivo tecnicamente valido perde ogni efficacia se usato in modo errato. I quattro errori più gravi — riconosciuti da esperti del settore — sono: trascurare la manutenzione, indossare l’imbracatura in modo scorretto, scegliere un cordino inappropriato e adottare retrattili inadatti al sistema previsto. Ognuno di questi errori può compromettere gravemente la sicurezza del lavoratore.

Il difetto più insidioso è la mancata manutenzione: conservare e utilizzare i DPI senza verificarne lo stato di usura o danneggiamento è come affidarsi a un sistema inesistente. Anche se sembra semplice, controllare cuciture, moschettoni, molle, cavi retrattili e pulizia dopo l’uso è essenziale per garantire una protezione reale.

Indossare in maniera scorretta l’imbracatura è un secondo errore critico. Una vestibilità troppo stretta limita i movimenti, mentre una troppo larga può causare escoriazioni o addirittura sfilamenti in caso di caduta. A ciò si aggiunge l’errore comune di agganciare il cordino negli anelli laterali invece che nell’anello dorsale marcato “A”, creando un punto di attacco che non è progettato per sostenere un arresto in caduta, con conseguenze potenzialmente gravi per l’operatore.

Un altro elemento spesso sottovalutato è la scelta del cordino di posizionamento. È fondamentale sceglierne uno adeguato alla specifica applicazione, considerando sia il tipo di sistema (caduta impedita o arresto di caduta) sia l’altezza e le condizioni del contesto di lavoro. L’impiego di un cordino troppo lungo può aggravare le conseguenze di una caduta; uno troppo corto, invece, può limitare i movimenti e intralciare le operazioni.

Infine, usare dispositivi retrattili in contesti che ne richiedono tipi diversi è un errore che può tradursi in inefficacia. I retrattili reagiscono alla velocità di caduta e possono non bloccare l’operatore in tempo utile, soprattutto in presenza di ostacoli o tensione insufficiente. In sistemi che richiedono una caduta impedita, l’uso di un retrattile può risultare inadatto, creando falsi sensi di sicurezza.

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