Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto un disegno di legge contenente misure di semplificazione per le imprese, che introduce modifiche rilevanti in materia di utilizzo dei dispositivi di sicurezza sul lavoro (DPI). In particolare, l’articolo 5 del provvedimento interviene sull’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che disciplina l’impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo.
La modifica elimina dall’elenco degli strumenti che necessitano di accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro quelli «funzionali a garantire o a migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro». Ciò significa che tali dispositivi potranno essere utilizzati direttamente, anche se da essi può derivare un controllo a distanza dei lavoratori. La ratio della norma è quella di favorire la diffusione di tecnologie che, pur comportando raccolta di dati, hanno come finalità primaria la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni.
Non si tratta tuttavia di una liberalizzazione senza vincoli. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 4 dello Statuto: le informazioni derivanti dall’uso degli strumenti possono essere utilizzate per finalità connesse al rapporto di lavoro solo a condizione che i dipendenti siano adeguatamente informati sulle modalità di impiego e sulle caratteristiche dei controlli. Rimane altresì imprescindibile il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, elemento che bilancia la maggiore flessibilità concessa.
Le novità per la formazione al pronto soccorso
Il disegno di legge interviene anche sull’articolo 45 del DLgs 81/2008 in materia di formazione dei lavoratori incaricati del pronto soccorso, modificando indirettamente anche il D.M. 388/2003. Attualmente, l’articolo 18 del Testo unico obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i dipendenti incaricati del pronto soccorso e, in base all’articolo 45, comma 2, tali lavoratori devono ricevere una formazione specifica e un aggiornamento periodico.
Il D.M. 388/2003, all’articolo 3, prevede che la formazione sia erogata da un medico che, nella parte pratica, può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o altro personale qualificato. La novità introdotta dal disegno di legge consiste nell’aggiunta del comma 1-bis all’articolo 45 del DLgs 81/2008: tale disposizione chiarisce che il medico può avvalersi, anche per la parte teorica, del supporto di personale infermieristico o di altri soggetti in possesso delle conoscenze necessarie secondo i programmi formativi previsti.
Si tratta di un intervento che, pur ampliando il ruolo dell’infermiere nella formazione, non modifica il quadro generale delineato dal D.M. 388/2003, ma si limita a rendere più flessibile l’organizzazione dei corsi. La finalità è quella di favorire una maggiore disponibilità di personale qualificato nella formazione, garantendo così continuità e qualità nell’addestramento dei lavoratori incaricati al pronto soccorso.
Implicazioni per imprese e lavoratori
Le modifiche introdotte hanno conseguenze pratiche di rilievo. Per le aziende, la possibilità di utilizzare dispositivi di sicurezza senza l’obbligo di accordi o autorizzazioni riduce i tempi burocratici e facilita l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, come sistemi di rilevamento automatico, dispositivi di monitoraggio ambientale o sensori di protezione individuale. Questo consente di potenziare la prevenzione senza rallentamenti amministrativi, pur nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla privacy.
Per quanto riguarda la formazione al pronto soccorso, l’estensione delle competenze al personale infermieristico anche per la parte teorica assicura una maggiore disponibilità di formatori qualificati e favorisce un’organizzazione più agile dei corsi, a vantaggio della tempestività e della qualità del percorso formativo. Per i lavoratori, ciò significa ricevere una preparazione più accessibile e costante, fondamentale per affrontare situazioni di emergenza con competenza e sicurezza.
Nel complesso, il disegno di legge introduce semplificazioni che, pur mantenendo tutele sostanziali in materia di privacy e qualità della formazione, rispondono all’obiettivo di alleggerire gli oneri burocratici per le imprese e rafforzare le misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.






