Sicurezza alimentare: regole e conformità dei MOCA

Sicurezza alimentare: regole e conformità dei MOCA

Il quadro normativo europeo stabilisce requisiti stringenti per tutti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti, noti con l’acronimo MOCA. Il Regolamento quadro CE 1935/2004 impone che tali materiali, nelle condizioni d’uso normali o prevedibili, non trasferiscano sostanze allo scopo di costituire un pericolo per la salute, alterare significativamente la composizione degli alimenti o modificarne le caratteristiche organolettiche. Inoltre, il Regolamento CE 2023/2006 prescrive le buone pratiche di fabbricazione (GMP), mentre disposizioni tecniche aggiuntive – come il Regolamento UE 10/2011 per le plastiche, il Regolamento 450/2009 per i materiali attivi e intelligenti e altri – stabiliscono requisiti specifici per diverse categorie di materiali.

In Italia, il DLgs 29/2017 integra questi riferimenti regolatori introducendo obblighi operativi per le aziende coinvolte nella produzione, trasformazione o distribuzione di MOCA, includendo anche comunicazioni ufficiali sulle sedi aziendali interessate.

Caratteristiche, test e documentazione necessaria

I MOCA comprendono un’ampia gamma di materiali: dai contenitori e imballaggi, agli utensili, ai componenti di macchinari destinati al contatto con gli alimenti. Possono essere realizzati in plastica, vetro, ceramica, metallo o materiali attivi/intelligenti, che rilasciano o assorbono sostanze utili o segnalano lo stato di conservazione. Prima di essere immessi sul mercato, i materiali devono essere sottoposti ai test di migrazione (sia globale che specifica), simulando contatto reale e misurando eventuali cedimenti per garantire la sicurezza. La dichiarazione di conformità è un documento obbligatorio che accompagna ogni MOCA lungo la filiera, attestandone la conformità normativa e supportato da tracciabilità, analisi e procedure di controllo qualità in conformità con le GMP.

Adempimenti per imprese e conseguenze

Le aziende che operano nel settore MOCA devono adottare un sistema documentato di controllo qualità, conforme alle GMP, e garantire la tracciabilità di materiali e prodotti. Sempre necessario è il rilascio della dichiarazione di conformità, da parte dell’operatore economico responsabile, supportata da evidenze tecniche.

In aggiunta, è prevista la comunicazione preventiva, simile alla DIA alimentare, al SUAP e all’ASL competente riguardo alle sedi operative coinvolte nella produzione o lavorazione di MOCA.

Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare sanzioni amministrative severe, fino a otto decine di migliaia di euro, a seconda della gravità dell’infrazione.

A chi spetta la formazione dei lavoratori somministrati?

A chi spetta la formazione dei lavoratori somministrati?

Nel quadro normativo italiano, il DLgs 81/2008 (con integrazioni del 2015) stabilisce che spetta all’agenzia interinale (somministratore) formare i lavoratori somministrati sui rischi specifici e sull’uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle mansioni, salvo diversa definizione contrattuale. L’azienda utilizzatrice mantiene la propria responsabilità in materia di prevenzione e protezione, intervenendo in tema di formazione solo se previsto esplicitamente nel contratto.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni ribadisce questo principio, rinviando all’articolo 37, comma 4 del DLgs 81/2008. Anche nel testo aggiornato non emergono modifiche sostanziali nella ripartizione: gli obblighi formativi rimangono di competenza del somministratore, salvo diversa attribuzione contrattuale, mentre l’utilizzatore resta tenuto agli standard di sicurezza nel contesto lavorativo.

Obblighi e tempi di erogazione: le principali novità

Una novità rilevante riguarda i tempi di erogazione della formazione: è stata abolita la possibilità di completarla entro 60 giorni dall’assunzione. La normativa oggi richiede che la formazione – sia generale che specifica – sia effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa, senza alcun rinvio.

L’Accordo fissa inoltre contenuti e durata minima: almeno 4 ore per il modulo generale e, in base alla classe di rischio dell’attività svolta, 4, 8 o 12 ore per la formazione specifica. Viene posta maggiore attenzione anche alle modalità di erogazione (in presenza, videoconferenza o e-learning nei casi consentiti) e all’obbligo di una verifica finale di apprendimento. È prevista una fase transitoria che riconosce la validità dei corsi organizzati secondo le regole precedenti, purché completati entro i termini stabiliti.

Implicazioni pratiche per imprese, agenzie e lavoratori

Per le agenzie somministratrici, la conferma degli obblighi formativi unita alla rimozione della deroga temporale impone una gestione più puntuale dei percorsi informativi. La formazione completa e documentata deve essere garantita prima dell’avvio dell’attività, senza eccezioni.

Per l’azienda utilizzatrice, diventa fondamentale vigilare sulla validità della formazione ricevuta, assicurandosi che il lavoratore somministrato sia pronto a operare fin dal primo giorno. Se il contesto presenta rischi specifici o vi sono variazioni nelle mansioni, possono rendersi necessarie integrazioni formative mirate.

Per il lavoratore somministrato, la novità rappresenta una tutela concreta: ricevere la formazione prima dell’avvio dell’attività significa ridurre l’esposizione inconsapevole a rischi e consolidare una cultura condivisa della sicurezza.

Conseguenze della mancata partecipazione del lavoratore alla formazione obbligatoria

Conseguenze per mancata partecipazione del lavoratore alla formazione obbligatoria

Il DLgs 81/2008 stabilisce che la partecipazione alla formazione in materia di salute e sicurezza è un obbligo imprescindibile per ogni lavoratore (art. 20, comma 2, lett. h). L’obbligo, previsto in modo chiaro e stringente, prevede che il lavoratore si sottoponga a programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, al fine di garantire la propria sicurezza e contribuire attivamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di partecipare alla formazione obbligatoria, la Corte di Cassazione ha chiarito che si configura una “grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà” e un’infrangimento delle regole di correttezza e buona fede, tali da compromettere irreversibilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. In virtù di questo, tale condotta può legittimamente giustificare il licenziamento per giusta causa.

Ripercussioni normative, disciplinari e economiche del mancato adempimento formativo

La legge prevede sanzioni severe a carico sia del datore di lavoro che del lavoratore. Il datore di lavoro che omette la formazione obbligatoria può essere soggetto a multe amministrative consistenti: da 1.200 € fino a 6.400 € nei casi meno gravi, che salgono fino a 5.699,20 € o addirittura fino a 8.784 € in base alla categoria (preposti, dirigenti) o al numero di lavoratori coinvolti. Se la violazione riguarda più di cinque o dieci lavoratori, l’importo delle sanzioni può raddoppiare o triplicare.

Nei casi più gravi, quali incidenti sul lavoro causati dalla mancata formazione, il datore di lavoro può incorrere in conseguenze penali, fino alla reclusione. Inoltre, le autorità possono sospendere l’attività aziendale fino alla regolarizzazione della formazione mancante.

Il lavoratore che omette di partecipare alla formazione rischia non solo il licenziamento per giusta causa, ma anche sanzioni dirette: l’arresto fino a un mese o un’ammenda da 200 € a 600 € nei casi meno gravi.

Vantaggi pratici e prevenzione dei rischi

Per le imprese, garantire la formazione obbligatoria rappresenta non soltanto un adempimento legale, ma anche una strategia efficace per prevenire infortuni, ridurre contenziosi e preservare il capitale umano. I costi correlati alla formazione risultano ampiamente inferiori rispetto alle sanzioni, alle sanzioni penali e ai potenziali danni reputazionali.

Implementare percorsi formativi regolari e conformi, tenere traccia degli attestati e delle partecipazioni, e assicurare la fruizione dei corsi durante l’orario di lavoro, sono pratiche fondamentali per elevare gli standard di sicurezza, rafforzare la cultura aziendale e difendere la reputazione organizzativa.

Incremento del punteggio iniziale della patente a crediti in edilizia

Patente a crediti: come aumentare il punteggio iniziale

La normativa prevede che a ogni impresa o lavoratore autonomo operante nei cantieri temporanei o mobili venga attribuita una patente a crediti con un punteggio iniziale di 30 crediti, come stabilito dal Decreto Ministeriale 132/2024, entrato in vigore il 1° ottobre 2024. A partire dal 10 luglio 2025, secondo la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) prot. n. 288 del 15 luglio 2025, è possibile incrementare questo punteggio fino a un massimo di 100 crediti.

I requisiti che permettono l’attribuzione di crediti aggiuntivi includono anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio (fino a 10 crediti), possesso della certificazione ISO 45001 (5 crediti), asseverazione MOG (4 crediti), certificazione SOA di classifica I o II e attività di consulenza e monitoraggio positive effettuate da organismi paritetici.

Gli interessati devono caricare i documenti comprovanti i requisiti direttamente sul Portale INL dedicato alla patente a crediti. In caso di errori nell’inserimento, è possibile rettificare i dati fino alla mezzanotte del giorno stesso; trascorso tale orario, la correzione può essere richiesta tramite l’Ufficio territoriale dell’Ispettorato.

Durante le verifiche ispettive, l’INL potrà invalidare i crediti erroneamente dichiarati, previa conferma da parte del dirigente territoriale.

Nuove modalità operative per l’ottenimento dei crediti aggiuntivi

La piattaforma online dell’INL offre funzionalità avanzate per la gestione della patente a crediti: visualizzazione del punteggio, inserimento dei requisiti, gestione delle deleghe a terzi, e controllo dell’intera documentazione. I legali rappresentanti o delegati possono operare direttamente, mentre altri soggetti (come RLS, coordinatori o organismi paritetici) hanno accesso limitato solo alle informazioni necessarie per verificare la qualificazione dell’impresa.

Il sistema ha avuto finora un’adozione significativa: oltre 450 000 imprese hanno richiesto la patente a crediti su un bacino stimato inizialmente in circa 800 000 soggetti. L’obiettivo dell’INL, inoltre, è estendere il meccanismo ad altri settori strategici oltre all’edilizia.

Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori

Per le imprese, l’aggiornamento del punteggio rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare investimenti in sicurezza, certificazioni ed esperienza consolidata. La gestione digitale dei requisiti semplifica l’adempimento e aumenta la trasparenza, soprattutto in fase di verifica.

Per i lavoratori autonomi e imprese straniere, l’accesso alla piattaforma richiede un’identità digitale; in casi di impossibilità, è prevista l’identificazione tramite Uffici territoriali INL.

Il sistema prevede misure di tutela sia in caso di dichiarazioni errate sia di comportamenti virtuosi: in presenza di irregolarità, i crediti possono essere revocati; al contrario, requisiti certificati e confermati promuovono una selezione positiva sul mercato, migliorando reputazione e competitività.

Esposizione ai campi elettromagnetici: come prevenire i rischi

Esposizione ai campi elettromagnetici: come prevenire i rischi

Il quadro normativo italiano impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare e gestire i rischi derivanti da esposizione a campi elettromagnetici. In particolare, l’articolo 181 del DLgs  81/2008 stabilisce che tale valutazione deve coprire tutti gli agenti fisici e tradursi in misure di prevenzione e protezione coerenti con le buone prassi e norme di tecnica. Il Titolo VIII, Capo IV del medesimo decreto definisce requisiti stringenti che includono livelli d’azione, limiti di esposizione e specifiche competenze richieste per i valutatori. Inoltre, il DLgs 159/2016 ha recepito la Direttiva UE 2013/35, uniformando le disposizioni minime europee relative alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Il Portale Agenti Fisici rappresenta uno strumento operativo essenziale a supporto delle valutazioni. Ai sensi dell’articolo 28, comma 3‑ter, del DLgs 81/2008, INAIL e le aziende sanitarie locali mettono a disposizione tecnologie e dati specialistici utili alla riduzione del rischio. In particolare, per i campi elettromagnetici, il Portale offre: banca dati con oltre 150 sorgenti, protocolli di misura, faq operative, calcolatori online e documentazione tecnica utile alla redazione della valutazione del rischio.

L’articolo 209 del Titolo VIII sottolinea l’importanza di utilizzare le guide UE, le norme tecniche CEI e le linee guida della Commissione consultiva permanente nella misurazione e calcolo dell’esposizione.

La valutazione del rischio non si limita alla sola quantificazione delle sorgenti, ma prioritariamente all’individuazione di soluzioni per ridurre l’esposizione dei lavoratori. Tale valutazione deve essere condotta da personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in possesso di adeguata qualificazione, con periodicità almeno quadriennale, e tempestivamente aggiornata in caso di modifiche rilevanti o esiti della sorveglianza sanitaria. Alla fine del processo valutativo si redige una relazione tecnica datata e firmata dal gruppo di valutazione, contenente il piano di azioni correttive e il piano di misura come previsto dall’art. 28, comma 2.

Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori

Per le imprese il corretto utilizzo del Portale Agenti Fisici e il rispetto delle norme tecniche rappresentano una solida base per adempiere agli obblighi di legge, garantendo la tutela sistematica dei lavoratori potenzialmente esposti. Significa poter programmare interventi tecnici mirati, aggiornare tempestivamente la valutazione del rischio e implementare misure di controllo efficaci. Inoltre, la possibilità di avvalersi di una banca dati integrata e di calcolatori online ottimizza le risorse interne e riduce i tempi di elaborazione documentale.

Per i lavoratori, un processo di valutazione così strutturato contribuisce alla protezione reale della salute, perché fondato su analisi accurate, sopralluoghi, misure strumentali (quando necessarie) e una chiara pianificazione degli interventi correttivi. Inoltre, la periodicità delle verifiche e l’aggiornamento associato alle condizioni operative assicurano un livello di sicurezza dinamico e sempre adeguato.

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