Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: tutte le misure contenute nel Decreto fiscale 2022

A poco più di un mese di distanza parliamo di sicurezza sul lavoro, approfondendo le diverse misure contenute nel Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre scorso.

È in Gazzetta Ufficiale il provvedimento relativo alle misure che riguardano la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Decreto-legge è in vigore dal 22 ottobre 2021 e prevede, tra le diverse misure quelle riguardanti il lavoro nero con riduzione della soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale, con una variazione della presenza del 10% (a dispetto del 20% precedente).

Il provvedimento, che deve essere adottato dal personale ispettivo dell’INL nell’immediatezza degli accertamenti, ovvero entro sette giorni dalla segnalazione di altre amministrazioni, non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

Inoltre, non è più richiesta alcuna recidiva per l’adozione del provvedimento di sospensione che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche indicate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. 81/08.  La competenza dell’adozione del provvedimento in questi casi spetta anche all’ASL, oltre che all’INL, a prescindere dal settore di intervento.

Resta ferma la competenza esclusiva del Corpo dei Vigili del Fuoco limitatamente ai provvedimenti di accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi. L’impresa destinataria del provvedimento non potrà più contrattare con la PA per tutto il periodo di sospensione.

Cosa sarà necessario per poter riprendere l’attività produttiva?

Sono quattro le attività indispensabili alla ripresa dell’attività produttiva. Eccole in breve:

  • la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
  • il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € fino a 5 lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari,
  • il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda dei diversi tipi di violazione in materia di salute e sicurezza.

L’importo delle somme aggiuntive nelle ipotesi di lavoro irregolare e per violazione in materia di sicurezza è raddoppiato se, nei 5 anni precedenti, la stessa impresa ha già subito un provvedimento di sospensione, contro il quale è ammesso ricorso entro 30 giorni con pronuncia dell’Ispettorato al termine di ulteriori 30 giorni dalla notifica.

Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’attività è punito con l’arresto fino a 6 mesi, nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Quali sono le altre misure contenute nel Decreto fiscale 2022?

Il suddetto Decreto, inoltre, prevede un inasprimento delle sanzioni per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché l’estensione delle competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro a tutti i settori.


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Green Pass

Green Pass: la consegna del certificato nel luogo di lavoro va effettuata una tantum

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Dl 127/2021 che cambia l’approccio dei possessori e dei controllori del Green Pass nei luoghi di lavoro.

Con l’approdo in Gazzetta del provvedimento conversione (legge n. 165) sono ufficialmente legge le novità di rilievo del Dl 127/2021. La prima, di grande portata innovativa rispetto alla formulazione originaria delle disposizioni introduttive dell’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, riguarda la possibilità da parte del lavoratore pubblico e privato di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 che indica la validità della stessa.

Le altre novità del Dl 127/2021

La seconda novità riguarda l’introduzione dell’articolo 9-novies nel Dl 52/2021 che risolve il problema della scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa. Questa ultima disposizione specifica che, qualora la scadenza del green pass di un dipendente pubblico o privato, si collochi nell’ambito della giornata lavorativa del soggetto, il medesimo può rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro, questo ovviamente a condizione che sia stata effettuata una prima verifica positiva. Tale previsione di fatto conferma quanto già si era letto in un faq pubblicata sul sito istituzionale governativo, ora consacrata nel testo di legge con la specifica riferita alla non sanzionabilità del lavoratore il cui green pass scade nel corso della giornata lavorativa.

La grande novità riguarda la possibilità del datore di lavoro di accedere alla scadenza del green pass del lavoratore, solo dove quest’ultimo richieda di consegnare al proprio datore di lavoro copia del certificato verde, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità.

Come si dovranno comportare datore di lavoro e lavoratore?

La prima mossa è quindi quella del lavoratore, che di fatto mette volontariamente a disposizione del proprio datore di lavoro copia della certificazione che indica la validità della stessa, esonerandolo quindi dal controllo per il periodo di validità. La disposizione intende realizzare la semplificazione e la razionalizzazione delle verifiche, l’obiettivo è quello evidentemente alleggerire il datore di lavoro nelle operazioni di controllo, nel rispetto del modello di verifica adottato dallo stesso. Modello organizzativo di verifica che deve essere oggetto di informativa inviata sia ai lavoratori che alle loro rappresentanze.

In questo nuovo contesto, operativamente, il datore di lavoro potrebbe comunicare ai lavoratori la novità introdotta dal legislatore, informando e spiegando il loro spazio di azione, vale a dire la possibilità loro concessa, di scegliere di non essere controllati tutti i giorni coperti dalla validità del certificato, a fronte della consegna volontaria di copia dello stesso al datore di lavoro.

Vero è che il datore di lavoro, nel caso in cui riceva copia del green pass con indicazione della validità, potrà risalire alla genesi dello stesso, accedendo alla conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica (certificazione di avvenuta guarigione da covid) o quella riferita a convinzioni personali (scelta in ordine alla profilassi vaccinale), che a detta del Garante appare come conoscenza di informazioni poco compatibile con le garanzie sancite dalla disciplina di protezione dei dati.

Non solo, il Garante nelle osservazioni rivolte al Parlamento prima della conversione del Dl 127/2021, ha ritenuto non legittima la conservazione del green pass da parte del datore di lavoro anche laddove vi sia un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni. Tale consenso in ambito lavorativo non può ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto di lavoro stesso.


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Super Green Pass

Super Green Pass: c’è il tanto atteso via libera del Governo al nuovo decreto legge

Il Governo è pronto a dare il via libera al Super Green Pass. Nei prossimi due giorni è attesa la relazione del Cts che sarà messa sul tavolo della Cabina di regia presieduta da Mario Draghi.

Entro giovedì il Consiglio dei ministri approverà il decreto legge con le nuove regole, che entreranno in vigore quasi certamente a partire già all’inizio di dicembre. Il passaggio «interlocutorio» dei giorni scorsi con le Regioni è servito al Governo per confermare l’interesse verso la proposta compatta dei Governatori per il Super Green Pass (il cosiddetto 2G). I ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Mariastella Gelmini, hanno ascoltato assieme al sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e gli altri Governatori rilanciare in videocollegamento la richiesta di introdurre al più presto misure che non penalizzino i vaccinati e allo stesso tempo tutelino – mantenendole aperte – le attività economiche.

Quali sono le richieste delle Regioni?

Le Regioni chiedono di modificare le regole mantenendo aperti gli esercizi commerciali e ricreativi, dalle discoteche ai ristoranti, dai cinema ai teatri, dagli stadi e agli impianti da sci per chi si è vaccinato o è guarito dal Covid. Per i no-vax invece scatterà – in caso di passaggio di colore – un semi lock down. Potranno quindi lavorare, fare la spesa, prendere un treno (quasi certamente non l’aereo) ma gli sarà precluso andare al ristorante o allo stadio o in palestra.

Quasi tutte le Regioni chiedono che sia immediato e quindi già in zona bianca o al massimo dal giallo, che impone le mascherine all’aperto, la riduzione delle capienze e la chiusura delle discoteche. A questo punto non è da escludere che il Governo possa anche decidere di rivedere l’intero sistema delle fasce.

Ecco il contenuto della bozza del prossimo provvedimento

Tra le novità scontate la riduzione della validità del Green pass che dovrebbe passare da 12 a 9 mesi e l’anticipo della terza dose che sarà praticabile dopo 5 mesi dalla seconda ufficializzato ieri dall’Aifa. Certa anche l’estensione dell’obbligo alla terza dose per sanitari e dipendenti delle Rsa che molto probabilmente verrà esteso anche a forze dell’ordine e insegnanti. Dal governo trapela inoltre la volontà di ampliare il più possibile la fascia d’età del green pass. Giovedì arriverà il via libera dell’Ema (l’Agenzia europea per il farmaco) ai vaccini per la fascia 5-11 anni e il Governo potrebbe quindi anticipare l’obbligo di Green Pass anche per i più piccoli.


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Greenpass50+

Greenpass50+: il codice fiscale la nuova frontiera per il controllo delle presenze

Greenpass50+: C’è una grande novità per le aziende di medie dimensioni alle quali tocca l’onere di verificare la certificazione verde all’ingresso dei lunghi di lavoro.

Dal 15 novembre i verificatori delle aziende con più di 50 dipendenti che applicano il nuovo servizio Greenpass50+, per controllare il possesso della certificazione verde Covid-19 sui luoghi di lavoro, possono avvalersi di una nuova funzionalità che consente di selezionare massivamente i dipendenti importando un file contenente i loro codici fiscali.
Il nuovo servizio a disposizione dei verificatori consente di verificare esclusivamente i soggetti presenti nel file e per i quali il verificatore stesso ha avuto la visibilità in fase di accreditamento.

Questi i messaggi dell’Inps che hanno ufficializzato la novità

L’Inps, con il messaggio 3768/2021, aveva già reso noto a inizio novembre 2021 di aver introdotto una nuova funzionalità per il Greenpass50+ che consente di associare a ogni verificatore, anche massivamente, un insieme ben definito di dipendenti.

Ne consegue che quelli non associati ai verificatori saranno scartati dalla verifica.

Ieri, con il messaggio 3948/2021, ha precisato che il file da importare, in formato *.CSV, prevede una sola colonna, contenente il codice fiscale del dipendente, per cui effettuare la verifica.

Qual è la giusta procedura da seguire?

Riguardo alla procedura, il verificatore, dopo aver selezionato l‘azienda di interesse, può attivare con i lGreenpass50+ la modalità di importazione massiva dei dipendenti mediante l’opzione “Seleziona da elenco”.

In fase di importazione, può scegliere tra eliminare eventuali dipendenti precedentemente selezionati mediante la funzione “Seleziona”, oppure aggiungere i soggetti, presenti nel file da importare, ai dipendenti eventualmente già selezionati.

Rimane fermo che, in fase di verifica, i verificatori selezionano, tra i dipendenti presenti nell’elenco visualizzato, solo il personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro ovvero escludono gli assenti dal servizio e i dipendenti in lavoro agile, ed esclusivamente per le posizioni selezionate, possono verificare il possesso del green pass.


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sicurezza

Sicurezza: oltre ai corsi di formazione è indispensabile l’addestramento.

Una recente sentenza della Cassazione legata a una vicenda di decesso sul lavoro, definisce ulteriormente le regole relative alla sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 2, 18 e 37 del Dlgs 81/2008, obbligano il datore di lavoro – e il dirigente secondo le proprie attribuzioni e competenze – a erogare una formazione sufficiente e adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione che, tuttavia, spesso rimane “zoppa” dell’addestramento che, invece, ha una valenza fondamentale sul piano della prevenzione.

E sotto tale profilo risulta particolarmente significativa la sentenza 39307/2021 della Cassazione, che offre una fotografia fedele di tale realtà, che spinge a diverse riflessioni, anche sulla necessità d’interventi strutturali sul Dlgs 81/2008.

Ecco la vicenda nel dettaglio

Un lavoratore si trovava insieme a un collega presso un centro commerciale, intento a montare un cartellone pubblicitario a un’altezza di circa 2,60 metri dal suolo, e per fare ciò era salito su una scala in alluminio a doppi tronchi estensibili. All’improvviso, durante tale operazione, il lavoratore, giunto all’ultimo piolo, perdeva l’equilibrio cadeva a terra e moriva.

Sia il Tribunale di Napoli che la Corte di appello della città partenopea hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro del reato di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche previste dall’articolo 590 del Codice penale.

Formazione inadeguata del lavoratore

Secondo i giudici, infatti, la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea in quanto priva di piattaforma e di dispositivo guardacorpo e, al tempo stesso, era stata impartita una formazione inadeguata, in contrasto quindi con quanto previsto dall’articolo 7 del Dlgs 81/2008.

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, censurando l’operato dei giudici di merito sotto vari profili. In particolare, si è difeso facendo rilevare, tra l’altro, che il lavoratore era esperto, ricopriva in azienda anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e aveva collaborato alla redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr). Inoltre era stato sottoposto ai corsi di formazione e informazione organizzati dall’azienda.

Come si è espressa la Cassazione?

La Cassazione ha, tuttavia, ritenuto il ricorso infondato e, in parte, anche inammissibile; in particolare, è stata dimostrata non solo l’inidoneità della scala per compiere il lavoro in quota, ma anche lo scorretto posizionamento dell’attrezzatura di lavoro in conseguenza dell’omessa formazione.

In effetti, su questo punto appare chiaro che, più precisamente, i giudici facciano riferimento all’addestramento sul corretto utilizzo di tale attrezzatura, secondo quanto prevedono gli articoli 2, comma 1, lettera cc) e 37 del Dlgs 81/2008; pertanto, non è sufficiente che il lavoratore abbia frequentato i corsi di formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ma è necessario che tale formazione sia poi integrata dall’addestramento specifico sull’utilizzo delle macchine, attrezzature, impianti, cosa che, in questo caso, è stata ritenuta mancante.


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