Il ruolo del Preposto è disciplinato dall’art. 19 del DLgs 81/2008, che ne definisce gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con la modifica introdotta dalla Legge 215/2021, l’art. 18, comma 1, lettera b-bis, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di individuare formalmente il Preposto mediante atto scritto, tracciabile e conservato. Questa nomina deve tenere conto della reale possibilità del Preposto di esercitare la vigilanza, richiedendo una presenza effettiva sul campo.
Obblighi di vigilanza e presenza effettiva
La giurisprudenza ha chiarito che il Preposto non è tenuto a una sorveglianza ininterrotta dei lavoratori, ma deve garantire un controllo continuo ed efficace sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza. La Cassazione Penale, nella sentenza n. 49361/2015, ha precisato che non è configurabile un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro, specialmente quando si tratti di comportamenti del lavoratore del tutto estranei alle quotidiane e abituali attività. È sufficiente una presenza assidua e verificabile sul cantiere.
Inoltre, la sentenza n. 20820/2019 della Cassazione Penale ha sottolineato come questa figura debba vigilare sull’attività del lavoratore, anche allo scopo di prevenire e correggere comportamenti negligenti e imprudenti, assumendo la veste di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, tale obbligo non si traduce in una sorveglianza costante e continua, ma in un controllo diretto, personale e senza intermediazioni.
Il ruolo del Preposto
Le aziende devono procedere all’individuazione formale del Preposto con atto scritto, tracciabile e conservato, come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/2008. La nomina deve tener conto dell’effettiva possibilità di esercitare la vigilanza, richiedendo una presenza reale sul campo.
Il Preposto, a sua volta, deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, intervenendo direttamente in caso di inosservanze e segnalando tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, nonché ogni altra condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
Inoltre, ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione specifici, anche di aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.


