Rischio ROA: valutazione e prevenzione nei luoghi di lavoro

Rischio ROA: valutazione e prevenzione nei luoghi di lavoro

Il rischio ROA riguarda l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali generate da sorgenti presenti in numerose attività produttive e professionali. Rientrano in questa categoria le radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse emesse, ad esempio, durante le operazioni di saldatura, la lavorazione dei metalli, l’utilizzo di laser, lampade germicide, sistemi LED, forni e corpi incandescenti. La disciplina di riferimento è contenuta nel capo V del titolo VIII del Dlgs 81/2008, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi alle radiazioni ottiche artificiali. 

In particolare, l’articolo 216 stabilisce che il datore di lavoro debba valutare e, quando necessario, misurare o calcolare i livelli di radiazione ai quali possono essere esposti i lavoratori. L’articolo 181 prevede che la valutazione degli agenti fisici sia programmata ed effettuata da personale qualificato almeno ogni quattro anni e aggiornata quando intervengono cambiamenti significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. Il documento di valutazione dei rischi deve quindi considerare le sorgenti presenti, le modalità reali di utilizzo, la durata dell’esposizione e le caratteristiche dei lavoratori coinvolti.

Il rischio ROA tra sorgenti, danni e valori di esposizione

Le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali si distinguono in coerenti, come i laser, e non coerenti, come lampade UV, sistemi di illuminazione, saldature, forni e apparecchiature per trattamenti sanitari, estetici o industriali. Gli effetti sulla salute dipendono dalla lunghezza d’onda, dall’intensità della radiazione, dal tempo di esposizione e dalla sensibilità individuale. Le radiazioni ultraviolette possono provocare effetti fotochimici sulla pelle e sugli occhi, mentre quelle infrarosse sono associate soprattutto a effetti termici. Tra i possibili danni rientrano ustioni, irritazioni cutanee, fotosensibilità, lesioni della cornea, cataratta e danni alla retina.

Devono inoltre essere considerati i rischi indiretti, come disturbi visivi temporanei, incendi, esplosioni o pericoli elettrici. La valutazione inizia con il censimento delle sorgenti e con la raccolta dei dati forniti dai fabbricanti, delle informazioni contenute nei manuali tecnici e delle indicazioni provenienti dalle fonti istituzionali. Quando natura ed entità del rischio consentono di escludere esposizioni pericolose, la valutazione può concludersi attraverso la cosiddetta giustificazione, senza ricorrere a misurazioni strumentali. Quando invece non è possibile dimostrare con dati attendibili che il rischio sia assente o trascurabile, il datore di lavoro deve procedere alla misurazione o al calcolo dei livelli di esposizione e confrontarli con i valori limite previsti dall’allegato XXXVII del Dlgs 81/2008.

Le misure aziendali per ridurre l’esposizione dei lavoratori

Le imprese devono privilegiare l’eliminazione o la riduzione del rischio attraverso misure tecniche e organizzative, senza affidare la protezione esclusivamente ai dispositivi individuali. Tra gli interventi possibili rientrano la sostituzione delle attrezzature con soluzioni a minore emissione, la schermatura delle sorgenti, la delimitazione delle aree pericolose, la manutenzione periodica degli impianti e la riduzione della durata dell’esposizione. In presenza di laser di classe elevata devono essere valutati anche il fascio diretto, le riflessioni, le attività di manutenzione e l’accesso alle zone controllate. 

Quando permane un rischio residuo, è necessario fornire DPI adeguati per occhi, viso e pelle, scelti in funzione della sorgente, dell’intensità e delle condizioni operative. I lavoratori devono ricevere un’informazione e una formazione specifiche sugli effetti delle radiazioni, sui valori limite, sulle procedure di lavoro, sull’uso corretto dei DPI e sulla gestione delle emergenze.

L’articolo 218 del Dlgs 81/2008 disciplina inoltre la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, da organizzare sulla base degli esiti della valutazione. Una particolare attenzione deve essere riservata alle persone maggiormente sensibili, comprese le lavoratrici in gravidanza, i soggetti con patologie oculari o cutanee e coloro che assumono sostanze fotosensibilizzanti. Se vengono superati i valori limite, il datore di lavoro deve intervenire immediatamente, individuare le cause del superamento e aggiornare le misure di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Formazione sicurezza: nuove regole per imprese e lavoratori

Formazione sicurezza: nuove regole per imprese e lavoratori

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un obbligo fondamentale per ogni impresa che impieghi almeno un lavoratore. Gli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008 impongono al datore di lavoro di garantire un’informazione adeguata sui rischi presenti e una preparazione coerente con le mansioni effettivamente svolte. Il quadro è stato riordinato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, che ha sostituito i precedenti accordi e definito in modo unitario durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e verifiche dei corsi. 

La formazione deve essere svolta durante l’orario di lavoro, senza costi per il lavoratore e con contenuti comprensibili, tenendo conto anche delle competenze linguistiche dei partecipanti. Deve essere garantita all’avvio del rapporto, in caso di trasferimento o cambiamento di mansione e quando vengono introdotte nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose. Il datore di lavoro deve inoltre ripeterla quando cambiano i rischi o quando le verifiche effettuate sul campo mostrano che le conoscenze acquisite non sono più sufficienti.

La formazione cambia per datori di lavoro, preposti e lavoratori

La formazione prevista dal nuovo Accordo interessa tutte le principali figure del sistema aziendale di prevenzione. Per i datori di lavoro viene introdotto un corso obbligatorio di 16 ore, articolato in contenuti giuridici e organizzativi, al quale si aggiunge un modulo di 6 ore per chi opera nei cantieri. Il percorso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I preposti devono invece frequentare un modulo aggiuntivo di 12 ore, oltre alla formazione prevista per i lavoratori, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per questa figura non è consentita la modalità e-learning, perché il percorso deve favorire il confronto diretto e l’acquisizione di competenze pratiche legate alla vigilanza. 

Per i dirigenti è previsto un corso di 12 ore, integrato da un modulo cantieri di 6 ore quando necessario. La formazione dei lavoratori mantiene una parte generale di 4 ore e una parte specifica di 4, 8 o 12 ore, in funzione del rischio effettivamente connesso alla mansione. L’aggiornamento deve essere svolto almeno ogni cinque anni, per una durata minima di 6 ore, oppure prima quando intervengono modifiche significative nell’organizzazione o nella valutazione dei rischi. L’Accordo introduce anche percorsi specifici per gli ambienti confinati e per l’utilizzo di nuove attrezzature, tra cui carriponte, caricatori per materiali e macchine agricole raccoglifrutta.

Le imprese devono verificare corsi, attestati e apprendimento

Le imprese devono organizzare la formazione attraverso soggetti qualificati e assicurarsi che ogni corso sia costruito sulla base di un progetto formativo coerente con i rischi aziendali. Il numero massimo è fissato in 30 partecipanti, salvo i percorsi in e-learning, mentre nelle esercitazioni pratiche deve essere rispettato il rapporto massimo di un docente ogni 6 partecipanti. Per accedere alla verifica finale è necessaria una frequenza pari almeno al 90% delle ore previste. 

Il rilascio dell’attestato è subordinato sia alla partecipazione sia al superamento della prova di apprendimento e il documento deve indicare il soggetto formatore, i dati del partecipante, la tipologia e la durata del corso, la modalità di erogazione, la data e il luogo. Il datore di lavoro non può quindi limitarsi a raccogliere gli attestati, ma deve controllare la validità del percorso, la coerenza dei contenuti e l’effettiva acquisizione delle competenze. L’Accordo richiede inoltre verifiche sull’efficacia della formazione durante lo svolgimento delle attività lavorative. 

Quando emergono comportamenti non corretti o difficoltà operative, devono essere adottate misure correttive, che possono comprendere nuovi interventi formativi, addestramento pratico o aggiornamento delle procedure. La mancata formazione espone l’impresa a sanzioni e può aggravare le responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Una gestione ordinata delle scadenze e della documentazione diventa quindi essenziale per tutelare i lavoratori e dimostrare il corretto adempimento degli obblighi.

AI Act: dal 2 agosto obblighi attivi e rinvii per aziende UE

AI Act: dal 2 agosto obblighi attivi e rinvii per aziende UE

L’AI Act ha raggiunto il 2 agosto 2026 una delle principali tappe del proprio percorso di applicazione. Il regolamento UE 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024, introduce una disciplina comune per lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. Il modello normativo è fondato sul livello di rischio: maggiori sono le possibili conseguenze per la sicurezza, la salute e i diritti fondamentali, più rigorosi diventano gli obblighi per chi sviluppa o utilizza il sistema. 

Alcune disposizioni erano già applicabili. Dal 2 febbraio 2025 sono operative le regole sulle pratiche vietate e sull’alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, mentre dal 2 agosto 2025 sono entrati in applicazione gli obblighi relativi ai modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. Dal 2 agosto 2026 si applica la maggior parte delle disposizioni previste dal regolamento, comprese le regole di trasparenza contenute nell’articolo 50. Dalla stessa data è iniziata anche una fase più concreta di vigilanza e applicazione delle norme da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.

L’AI Act rende riconoscibili sistemi e contenuti artificiali

L’AI Act impone nuovi obblighi per rendere più chiaro quando una persona interagisce con un sistema automatizzato o si trova davanti a un contenuto generato artificialmente. I fornitori devono progettare i sistemi interattivi in modo che gli utenti siano informati di stare comunicando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente dalle circostanze. La disposizione interessa, ad esempio, chatbot, assistenti virtuali e altri strumenti utilizzati per fornire informazioni, assistenza o servizi al pubblico. I contenuti audio, video, immagini e testi generati o manipolati artificialmente devono inoltre essere riconoscibili attraverso sistemi di marcatura leggibili dalle macchine. 

Per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 è previsto, in determinati casi, un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026. Specifici doveri riguardano anche chi utilizza strumenti di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica, poiché le persone esposte devono ricevere un’informazione adeguata. Anche i deepfake devono essere chiaramente segnalati come contenuti generati o modificati mediante intelligenza artificiale. Un obbligo analogo riguarda i testi diffusi per informare il pubblico su questioni di interesse generale, quando siano prodotti artificialmente senza un controllo umano o una responsabilità editoriale. Le regole mirano a contrastare manipolazioni, frodi e disinformazione, consentendo agli utenti di valutare consapevolmente l’affidabilità dei contenuti.

Le imprese devono distinguere gli obblighi attivi dai rinvii

Le imprese devono innanzitutto censire i sistemi di intelligenza artificiale già utilizzati nei rapporti con clienti, lavoratori e utenti. È necessario verificare la presenza di chatbot, strumenti generativi, sistemi biometrici, applicazioni per la selezione del personale o soluzioni che producono contenuti destinati al pubblico. Per ciascun sistema occorre individuare il ruolo dell’organizzazione, distinguendo tra chi sviluppa o commercializza la tecnologia e chi la utilizza nella propria attività. Le informative devono essere comprensibili, facilmente accessibili e fornite al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. 

Non tutti gli obblighi inizialmente attesi per il 2026 sono però diventati operativi. Le disposizioni sui sistemi ad alto rischio utilizzati in ambiti come occupazione, istruzione, infrastrutture critiche, servizi essenziali, biometria e migrazione sono state rinviate al 2 dicembre 2027. Le regole riguardanti i sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti disciplinati dalla normativa europea, come macchinari e dispositivi soggetti a specifici requisiti di sicurezza, si applicheranno invece dal 2 agosto 2028. Il rinvio non deve essere interpretato come una sospensione di ogni attività. 

Le aziende possono utilizzare questo periodo per classificare i sistemi, definire responsabilità interne, aggiornare procedure e contratti, formare il personale e predisporre la documentazione necessaria. Una preparazione anticipata riduce il rischio di interventi tardivi e favorisce un uso dell’intelligenza artificiale più trasparente, controllabile e coerente con la tutela delle persone.

Sicurezza: imparare dal lavoro quotidiano che funziona bene

Sicurezza: imparare dal lavoro quotidiano che funziona bene

La sicurezza sul lavoro può essere migliorata non soltanto analizzando gli infortuni, gli errori e le situazioni pericolose, ma anche osservando ciò che avviene correttamente durante le normali attività aziendali. Questo approccio integra il sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 81/2008, senza sostituire gli obblighi già attribuiti al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e agli altri soggetti coinvolti. L’articolo 15 del decreto individua tra le misure generali di tutela la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, la riduzione dei rischi alla fonte e il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

L’articolo 28 stabilisce inoltre che la valutazione debba riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza e debba individuare le misure da adottare, le procedure necessarie e i soggetti incaricati della loro attuazione. In questo quadro, lo studio del lavoro svolto correttamente può offrire informazioni utili per comprendere perché determinate procedure risultano efficaci, quali comportamenti consentono di gestire gli imprevisti e quali condizioni organizzative aiutano i lavoratori a operare in sicurezza. La prevenzione non viene quindi limitata alla ricerca delle cause di un evento negativo, ma si estende all’osservazione concreta delle attività quotidiane.

La sicurezza si rafforza osservando le attività efficaci

La sicurezza tradizionale tende spesso a concentrarsi sulle situazioni in cui qualcosa non ha funzionato, attraverso l’analisi degli infortuni, delle non conformità, dei guasti e dei mancati incidenti. Queste attività restano indispensabili, ma possono essere affiancate dallo studio delle giornate in cui il lavoro viene completato senza danni, nonostante variazioni, difficoltà operative e imprevisti. Le procedure aziendali descrivono infatti come un’attività dovrebbe essere svolta, mentre il lavoro reale può richiedere adattamenti legati ai tempi, agli spazi, alle attrezzature disponibili, alla presenza di altre lavorazioni o alle condizioni ambientali. Analizzare questi adattamenti consente di capire quali soluzioni adottate dai lavoratori contribuiscono realmente al mantenimento della sicurezza

L’obiettivo non è giustificare comportamenti contrari alle regole, ma individuare le pratiche efficaci, verificare se possano essere condivise e valutare se le procedure debbano essere aggiornate. Un ruolo importante può essere svolto dai preposti, che hanno una conoscenza diretta delle attività e, ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 81/2008, devono vigilare sul rispetto delle disposizioni aziendali e intervenire in presenza di comportamenti non conformi. Anche il confronto con i lavoratori permette di raccogliere informazioni sulle difficoltà operative, sulle condizioni che favoriscono il lavoro sicuro e sulle differenze tra le procedure formali e le modalità concretamente adottate.

Le imprese possono trasformare l’esperienza in prevenzione

Le imprese possono applicare questo approccio inserendo momenti strutturati di confronto nelle normali attività di prevenzione. Riunioni periodiche, sopralluoghi, brevi incontri prima delle lavorazioni e analisi delle attività concluse positivamente possono aiutare a individuare procedure efficaci e criticità non ancora emerse. È importante che i lavoratori possano descrivere ciò che accade realmente senza il timore che ogni segnalazione venga interpretata automaticamente come una colpa. La raccolta delle informazioni deve essere seguita da una valutazione tecnica, dal coinvolgimento del servizio di prevenzione e protezione e, quando necessario, dall’aggiornamento del DVR, delle istruzioni operative e dei percorsi formativi. 

I risultati possono essere utilizzati anche per migliorare l’organizzazione dei turni, la manutenzione delle attrezzature, la gestione delle interferenze e la distribuzione delle responsabilità. Questo metodo può aumentare la partecipazione dei lavoratori e rendere la formazione più concreta, perché basata su situazioni realmente osservate. Restano però alcuni rischi da evitare. 

Una soluzione utilizzata con successo in una determinata circostanza non può essere considerata automaticamente sicura in ogni situazione e non deve diventare un’alternativa informale alle procedure aziendali. Ogni pratica deve essere verificata rispetto alla valutazione dei rischi e agli obblighi normativi. Imparare dal lavoro che funziona significa quindi riconoscere le competenze presenti nell’organizzazione, trasformare l’esperienza in conoscenza condivisa e rafforzare un sistema di prevenzione capace di adattarsi ai cambiamenti.

PFAS: monitoraggio, ricerca e prevenzione entrano nel futuro

PFAS: monitoraggio, ricerca e prevenzione entrano nel futuro

I PFAS sono sostanze chimiche di sintesi caratterizzate da un’elevata resistenza alla degradazione e dalla capacità di permanere a lungo nell’ambiente. Proprio questa persistenza ha portato a definirli “inquinanti eterni” e ha reso necessario rafforzare le attività pubbliche di conoscenza, controllo e prevenzione. Il nuovo programma nazionale promosso dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica punta a costruire un quadro più completo della diffusione dei PFAS nelle diverse matrici ambientali, con particolare attenzione alle acque, ai suoli, ai fanghi e ai percolati. 

Il progetto si inserisce nel quadro europeo delineato dalla direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, recepita in Italia attraverso il Dlgs 18/2023. La normativa europea ha introdotto specifici parametri per il controllo dei PFAS nell’acqua potabile, prevedendo un monitoraggio sistematico e l’adozione di misure correttive qualora vengano rilevati valori superiori ai limiti stabiliti. L’obiettivo non è soltanto individuare le situazioni di contaminazione già esistenti, ma anche migliorare la capacità di prevenire la diffusione di queste sostanze e di valutare in modo più preciso i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute.

PFAS: un programma integrato tra controlli e ricerca

Il programma nazionale prevede un investimento di 2,5 milioni di euro e coinvolge diversi organismi pubblici con competenze ambientali, sanitarie e scientifiche. Le attività saranno organizzate secondo un approccio integrato, capace di mettere in relazione i dati provenienti dai controlli ambientali con gli studi sull’esposizione e con lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche. Una prima linea di intervento riguarda il monitoraggio dei PFAS nelle acque superficiali e sotterranee, nei terreni e in altre matrici che possono favorirne la diffusione. La raccolta di dati omogenei permetterà di individuare le aree maggiormente interessate, ricostruire le possibili sorgenti di contaminazione e definire priorità di intervento più efficaci. 

Un secondo ambito riguarda la ricerca di metodi innovativi per il trattamento e la rimozione dei PFAS, con particolare attenzione ai processi biologici applicabili ai fanghi di depurazione e ai percolati prodotti dalle discariche. Il progetto punta inoltre a migliorare le tecniche di analisi e a rafforzare la collaborazione tra le strutture che svolgono attività di controllo, ricerca e prevenzione. La disponibilità di informazioni più complete e confrontabili potrà favorire decisioni pubbliche più tempestive e una gestione più coordinata dei rischi connessi agli inquinanti persistenti.

Gli effetti del nuovo monitoraggio sulle attività produttive

Le imprese che utilizzano, producono o possono rilasciare PFAS nei propri processi dovranno prestare crescente attenzione alla provenienza delle sostanze impiegate, alle emissioni e alla gestione dei rifiuti e degli scarichi. Il rafforzamento dei controlli potrà infatti determinare una maggiore capacità di individuare le fonti di contaminazione e di ricostruire il percorso degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali. Diventa quindi importante verificare la presenza di PFAS nelle materie prime, nei prodotti, nei trattamenti superficiali, nelle acque di processo e nei residui generati dalle lavorazioni. 

Le aziende dovranno valutare l’adeguatezza delle proprie procedure ambientali, aggiornare la documentazione tecnica e considerare, quando possibile, l’impiego di sostanze o tecnologie alternative. Una corretta prevenzione può ridurre il rischio di contaminazioni, limitare i costi di bonifica e contribuire alla tutela dei lavoratori, delle comunità e del territorio. Anche la formazione del personale assume un ruolo rilevante, soprattutto nelle attività in cui i PFAS possono essere presenti senza essere immediatamente riconoscibili. 

Il nuovo programma non introduce direttamente ulteriori obblighi generalizzati per tutte le imprese, ma segna un’evoluzione importante delle politiche di controllo. Per il sistema produttivo rappresenta quindi un invito a prevenire i rischi, migliorare la tracciabilità delle sostanze e prepararsi a un quadro tecnico e normativo sempre più attento alla gestione degli inquinanti persistenti.

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