Batterie al litio: stoccaggio sicuro e prevenzione incendi

Batterie al litio: stoccaggio sicuro e prevenzione incendi

Le batterie al litio sono sempre più presenti nei luoghi di lavoro, all’interno di utensili portatili, dispositivi elettronici, mezzi di movimentazione, biciclette elettriche e sistemi di accumulo. Il loro stoccaggio richiede però una valutazione specifica del rischio incendio, poiché danneggiamenti, difetti interni, sovraccarichi o temperature elevate possono provocare il surriscaldamento incontrollato delle celle, noto come fuga termica. In questa condizione, l’aumento della temperatura può favorire emissioni, incendi, esplosioni e proiezioni di frammenti.

Il quadro italiano parte dagli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008, che impongono al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi, e dall’articolo 46, dedicato alla prevenzione incendi. Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce inoltre i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, mentre il D.M. 2 settembre 2021 disciplina la gestione della sicurezza in esercizio e in emergenza. In questo contesto si inserisce un progetto di norma europea dedicato alle prestazioni degli armadi antincendio utilizzati per custodire e ricaricare batterie portatili agli ioni di litio. Il documento è ancora in fase di elaborazione e non costituisce, allo stato attuale, un nuovo obbligo direttamente applicabile alle imprese.

Batterie al litio: i requisiti previsti per gli armadi

Il progetto definisce prove e caratteristiche finalizzate a limitare gli effetti di una fuga termica sviluppata all’interno del contenitore. L’armadio dovrebbe impedire che fiamme, calore e frammenti raggiungano le aree circostanti, riducendo il rischio di propagazione dell’incendio verso materiali combustibili, attrezzature e locali adiacenti. La protezione dovrebbe funzionare anche nella situazione opposta, cioè quando un incendio esterno espone il contenitore a temperature elevate. In questo caso, l’obiettivo è rallentare il riscaldamento delle batterie custodite e impedire che vengano coinvolte rapidamente. 

Tra i requisiti allo studio rientrano la presenza di sensori capaci di rilevare l’aumento della temperatura, dispositivi per individuare fumo o monossido di carbonio e sistemi di allarme collegati all’apertura prolungata dello sportello. Sono considerate anche aperture di ventilazione adeguatamente protette, affinché il ricambio d’aria non comprometta la resistenza del contenitore. Il documento prende in esame sia la conservazione sia la ricarica all’interno dell’armadio, attività che richiedono un controllo attento delle condizioni elettriche e termiche. Non risulta invece ancora definita l’eventuale integrazione obbligatoria di sistemi automatici di spegnimento. I contenuti potranno quindi cambiare durante il percorso di approvazione e dovranno essere verificati nella versione definitiva della futura norma.

Le misure immediate per deposito, ricarica e movimentazione

Le imprese non devono attendere la conclusione del percorso normativo per verificare la sicurezza delle modalità di stoccaggio adottate. Il datore di lavoro deve individuare quantità, tipologie e stato delle batterie presenti, distinguendo i prodotti integri da quelli danneggiati, deformati, surriscaldati, restituiti o destinati allo smaltimento. Le aree di deposito e ricarica devono essere organizzate lontano da fonti di calore, materiali facilmente combustibili, vie di esodo e lavorazioni che possano causare urti o perforazioni. 

È opportuno evitare accumuli non controllati, utilizzare dispositivi e caricabatterie compatibili e rispettare le indicazioni del fabbricante su temperatura, tensione e modalità di conservazione. Le batterie che presentano anomalie devono essere isolate e gestite con procedure specifiche, evitando di rimetterle in carica o di collocarle insieme ai prodotti integri. La valutazione del rischio deve considerare anche ventilazione, rivelazione dell’incendio, compartimentazione, accessibilità dei mezzi di estinzione, gestione dell’allarme e modalità di intervento degli addetti. 

Devono inoltre essere definite istruzioni per ricezione, movimentazione, controllo visivo, ricarica e smaltimento, accompagnate da informazione e formazione dei lavoratori. Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, eventuali modifiche significative ai quantitativi, ai locali o alle modalità di deposito devono essere valutate anche rispetto agli adempimenti applicabili. L’arrivo di una norma europea specifica potrà offrire criteri più uniformi per scegliere e verificare gli armadi antincendio, ma la tutela aziendale dipende già oggi da una gestione documentata e coerente con il rischio reale.

Rischio chimico: controlli efficaci per tutelare il lavoro

Rischio chimico: controlli efficaci per tutelare il lavoro

Il rischio chimico deve essere gestito secondo un ordine preciso, privilegiando le misure capaci di eliminare il pericolo o ridurre l’esposizione direttamente alla fonte. Il riferimento principale è il titolo IX, capo I, del Dlgs 81/2008. L’articolo 223 impone al datore di lavoro di valutare le proprietà pericolose degli agenti chimici, le informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza, il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, le quantità utilizzate e gli effetti delle misure già adottate. L’articolo 224 stabilisce le misure e i principi generali di prevenzione, mentre l’articolo 225 disciplina gli interventi specifici da applicare quando la valutazione evidenzia un rischio non irrilevante per la salute o non basso per la sicurezza. 

A questi obblighi si aggiunge l’articolo 235, che per gli agenti cancerogeni o mutageni assegna priorità alla sostituzione, quando tecnicamente possibile, e prevede il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell’esposizione al livello più basso tecnicamente raggiungibile. La normativa richiede quindi di non affidare la protezione dei lavoratori a una singola soluzione, ma di costruire un sistema coerente, documentato e periodicamente verificato.

Rischio chimico: eliminare e sostituire prima dei DPI

La gerarchia dei controlli parte dall’eliminazione della sostanza pericolosa o dell’attività che ne determina l’impiego. Quando ciò non è possibile, occorre valutare la sostituzione con prodotti, forme o processi meno pericolosi. La sostituzione può riguardare la composizione della sostanza, ma anche il suo stato fisico, il confezionamento o le modalità di utilizzo. Un prodotto granulare o in soluzione, per esempio, può generare meno polveri rispetto allo stesso prodotto in forma fine. Il livello successivo riguarda l’adattamento del processo e l’isolamento della fonte, mediante sistemi chiusi, incapsulamenti, schermature, dosaggi automatici o procedure che limitino il rilascio di vapori, aerosol, fibre e polveri. 

Se queste misure non eliminano il rischio, devono essere introdotti controlli tecnici, come l’aspirazione localizzata vicino al punto di emissione e una ventilazione generale adeguatamente progettata. Seguono le misure organizzative, tra cui la limitazione degli accessi, la separazione delle lavorazioni, la riduzione dei tempi di esposizione e la programmazione delle attività nei momenti in cui è presente il minor numero possibile di addetti. I DPI rappresentano l’ultimo livello della gerarchia e devono essere utilizzati quando le altre misure non risultano sufficienti o tecnicamente applicabili. Maschere, respiratori, guanti e indumenti protettivi devono essere scelti in base alla sostanza, al processo e alla durata dell’attività, evitando di considerarli una soluzione sostitutiva degli interventi collettivi.

Le verifiche aziendali per rendere efficaci le misure

Le imprese devono tradurre la gerarchia dei controlli in decisioni concrete, partendo da un censimento aggiornato delle sostanze utilizzate e generate durante le lavorazioni. Le schede di dati di sicurezza devono essere disponibili, coerenti con i prodotti presenti e utilizzate per aggiornare il documento di valutazione dei rischi. Per ogni attività occorre verificare chi può essere esposto, attraverso quali vie, per quanto tempo e in quali condizioni operative, considerando anche manutenzioni, pulizie, travasi, emergenze e lavorazioni occasionali. 

La scelta delle misure deve essere motivata e riesaminata quando cambiano prodotti, attrezzature, quantità, processi o organizzazione del lavoro. Gli impianti di aspirazione e ventilazione devono essere sottoposti a controlli e manutenzione, perché una soluzione tecnica mal progettata o non efficiente può offrire una protezione soltanto apparente. Anche le misure organizzative richiedono istruzioni chiare, formazione, vigilanza e il coinvolgimento dei lavoratori e del rappresentante per la sicurezza. 

Quando restano necessari i DPI, l’azienda deve verificarne la compatibilità, la corretta vestibilità, la conservazione, la pulizia e la sostituzione, con particolare attenzione alla durata dei filtri e alla resistenza dei guanti alle sostanze impiegate. Un approccio strutturato consente di ridurre l’esposizione, prevenire malattie professionali e incidenti e dimostrare che la gestione del rischio chimico non è basata su interventi occasionali, ma su una prevenzione programmata e verificabile.

Rivelazione incendi: controlli aggiornati e impianti sicuri

Rivelazione incendi: controlli aggiornati e impianti sicuri

La rivelazione incendi assume un ruolo centrale nella protezione degli ambienti di lavoro, perché consente di individuare tempestivamente fumo, calore o fiamme e di attivare le misure previste dal sistema di sicurezza. La UNI 11224:2026, entrata in vigore il 9 luglio 2026, sostituisce l’edizione del 2019 e aggiorna le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi automatici di rivelazione e allarme incendio

La norma si applica anche quando tali sistemi comandano impianti di estinzione automatica o altri dispositivi di protezione antincendio. Il nuovo quadro deve essere coordinato con il D.M. 1° settembre 2021, che disciplina il controllo e la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio, oltre alla tenuta del registro dei controlli. L’aggiornamento richiama inoltre la qualificazione del tecnico manutentore, obbligatoria dal 26 settembre 2026, e rafforza l’esigenza di programmare gli interventi in base alle caratteristiche, all’età e allo stato effettivo dell’impianto.

Rivelazione incendi: controlli lungo il ciclo di vita

La UNI 11224:2026 distingue con maggiore chiarezza le attività da svolgere nelle diverse fasi di vita del sistema. Il controllo iniziale deve essere eseguito prima della consegna di un nuovo impianto, dopo modifiche rilevanti o in occasione della presa in carico della manutenzione. La sorveglianza segue invece il piano predisposto dal responsabile del sistema, mentre il controllo periodico deve essere effettuato almeno ogni sei mesi. La verifica generale è prevista almeno ogni dodici anni e deve accertare la corrispondenza tra l’impianto esistente e la documentazione progettuale, la disponibilità di ricambi, la funzionalità delle interfacce e la manutenibilità dei componenti. 

La percentuale dei dispositivi da provare cresce con l’anzianità dell’impianto: nei primi sei anni deve essere verificato almeno il cinquanta per cento dei dispositivi nell’arco di dodici mesi, mentre dal settimo al dodicesimo anno il controllo deve interessare l’intero sistema. Dopo il dodicesimo anno è necessaria la verifica generale, mentre oltre il ventiquattresimo anno il controllo periodico deve riguardare il cinquanta per cento dei dispositivi a ogni visita. La nuova edizione elimina inoltre la prova reale nella verifica generale e riduce da sei a tre anni il periodo entro cui completare la revisione o la sostituzione dei rivelatori dotati di componente ottica.

Le imprese devono aggiornare piani, registri e controlli

Le imprese che utilizzano sistemi di rivelazione incendi devono verificare che i programmi di manutenzione, i contratti con i tecnici incaricati e il registro dei controlli siano coerenti con la nuova edizione della norma. Ogni intervento deve essere documentato attraverso rapporti di prova, liste di riscontro e registrazioni capaci di identificare i dispositivi verificati, le anomalie rilevate e gli interventi effettuati. Quando possibile, la documentazione deve essere integrata con lo storico degli eventi registrati dalla centrale e con i risultati delle prove. 

Particolare attenzione deve essere riservata agli impianti meno recenti, per i quali la disponibilità di ricambi compatibili può incidere sulla possibilità di mantenere il sistema efficiente. Prima di sostituire un componente con un modello diverso, occorre verificarne e documentarne la compatibilità tecnica. Le prove devono inoltre essere svolte nelle normali condizioni operative, informando preventivamente le persone presenti e adottando misure idonee a evitare panico, attivazioni accidentali o danni ai beni. 

Per i datori di lavoro e i responsabili delle attività, l’aggiornamento non rappresenta quindi un adempimento soltanto formale. Una manutenzione correttamente pianificata consente di preservare l’affidabilità dell’impianto, migliorare la gestione dell’emergenza e dimostrare agli organi di vigilanza che i controlli sono stati eseguiti con continuità, competenza e piena tracciabilità.

Benefici contributivi: le violazioni che bloccano le imprese

Benefici contributivi: le violazioni che bloccano le imprese

I benefici contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati non soltanto alla regolarità contributiva, ma anche al rispetto delle disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza. Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, individua le violazioni che impediscono temporaneamente ai datori di lavoro di accedere alle agevolazioni. Il provvedimento attua l’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 29 del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024. 

La disciplina collega quindi il riconoscimento delle agevolazioni al possesso del documento unico di regolarità contributiva e all’assenza delle violazioni indicate nell’Allegato A. L’esclusione, tuttavia, non deriva dalla semplice contestazione dell’illecito: sono rilevanti esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, come le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Le cause ostative non operano, inoltre, quando il procedimento penale si estingue a seguito della prescrizione obbligatoria prevista dalla normativa o mediante oblazione.

Benefici contributivi: violazioni e periodi di esclusione

Le violazioni che bloccano i benefici contributivi sono differenziate in base alla gravità della condotta e comportano periodi di esclusione diversi. Lo stop più lungo, pari a ventiquattro mesi, riguarda la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza e l’intermediazione illecita con sfruttamento del lavoro. Le lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle disposizioni antinfortunistiche determinano invece un’esclusione di diciotto mesi. Numerose violazioni sanzionate dal Dlgs 81/2008 comportano la perdita dei benefici per dodici mesi e riguardano, tra gli altri aspetti, gli obblighi del datore di lavoro, la valutazione dei rischi, la sicurezza delle attrezzature, gli impianti e le attività nei cantieri temporanei o mobili.

Il periodo scende a otto mesi per l’impiego di lavoratori stranieri privi del titolo di soggiorno richiesto e a sei mesi per il lavoro irregolare e per la violazione delle disposizioni sulla patente a crediti previste dall’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008. È prevista infine un’esclusione di tre mesi per le violazioni sul riposo giornaliero e settimanale che coinvolgano almeno il venti per cento della manodopera regolarmente impiegata, nonché per le altre violazioni penali in materia di lavoro e legislazione sociale non espressamente ricomprese nelle fattispecie precedenti.

La prevenzione tutela anche l’accesso alle agevolazioni

Le imprese sono chiamate a considerare la conformità in materia di lavoro e sicurezza come una condizione essenziale anche per la tutela degli incentivi economici. Una violazione definitiva può infatti produrre conseguenze che vanno oltre la sanzione amministrativa o penale, impedendo per diversi mesi l’accesso a sgravi, agevolazioni e altri benefici collegati ai rapporti di lavoro. 

Per ridurre questo rischio è necessario verificare con continuità l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l’adempimento degli obblighi formativi, la sicurezza di impianti e attrezzature, la corretta gestione dei cantieri, il rispetto dei tempi di riposo e la regolarità delle assunzioni. Particolare attenzione deve essere riservata anche alla gestione della patente a crediti nei settori interessati e alla documentazione che dimostra l’effettiva applicazione delle misure preventive. 

La presenza di procedure formalmente corrette non è sufficiente se gli obblighi non vengono attuati e controllati nell’organizzazione quotidiana. Il nuovo elenco rende più chiaro il collegamento tra prevenzione, legalità e accesso alle agevolazioni, offrendo alle aziende un quadro preciso dei comportamenti che possono compromettere i benefici contributivi. Una gestione strutturata della sicurezza consente quindi di proteggere i lavoratori, limitare il rischio sanzionatorio e preservare le opportunità economiche riconosciute dalla normativa

Benessere lavorativo: partecipazione e prevenzione aziendale

Benessere lavorativo: partecipazione e prevenzione aziendale

Il benessere lavorativo è sempre più legato alla qualità dell’organizzazione aziendale e alla capacità di prevenire i rischi prima che producano conseguenze sulla salute delle persone. Il quadro normativo parte dal Dlgs 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato, e consente di adottare modelli di organizzazione e gestione idonei a garantire il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza. L’articolo 30 individua gli elementi essenziali di tali modelli, mentre l’articolo 51, comma 3-bis, riconosce agli organismi paritetici la possibilità di asseverarne l’adozione e l’efficace attuazione. 

A questo sistema si affianca il Dlgs 231/2001 sulla responsabilità degli enti, che attribuisce rilievo alla struttura organizzativa e alle misure predisposte per prevenire determinati reati. La legge 15 maggio 2025, n. 76, ha inoltre disciplinato forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione e all’organizzazione delle imprese, valorizzando la collaborazione nella definizione dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Non si tratta di trasferire ai lavoratori le responsabilità proprie del datore di lavoro, ma di utilizzare il loro contributo per individuare con maggiore precisione criticità, disfunzioni e possibili interventi di miglioramento.

Benessere lavorativo: il ruolo della partecipazione organizzativa

Il benessere lavorativo non dipende soltanto dall’assenza di infortuni o malattie professionali, ma anche da carichi sostenibili, ruoli chiari, comunicazioni efficaci e modalità di lavoro che non generino pressioni eccessive o conflitti continui. In questa prospettiva, la partecipazione dei lavoratori permette di confrontare l’organizzazione formalmente prevista con le condizioni effettive nelle quali le attività vengono svolte. Chi opera quotidianamente nei reparti, negli uffici o nei cantieri può infatti segnalare procedure difficili da applicare, sovrapposizioni di responsabilità, ritmi non adeguati, carenze informative e situazioni che favoriscono stress o errori. 

Queste informazioni devono essere raccolte attraverso strumenti ordinati, come riunioni periodiche, consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sistemi interni di segnalazione e momenti di verifica dei processi. I modelli organizzativi diventano realmente efficaci quando non si limitano alla predisposizione di documenti, ma definiscono responsabilità, flussi informativi, controlli, indicatori e procedure di aggiornamento. Il coinvolgimento del personale deve quindi essere tracciabile, coerente con le dimensioni dell’impresa e accompagnato da una formazione adeguata. La presenza di certificazioni, procedure o modelli non determina automaticamente l’esclusione della responsabilità aziendale: è necessario dimostrare che le misure siano concretamente applicate, controllate e aggiornate nel tempo.

Le azioni concrete per prevenire i rischi psicosociali

Le imprese possono tradurre questo approccio in un percorso operativo che parta dall’analisi dell’organizzazione reale del lavoro. Occorre verificare i carichi assegnati, l’autonomia disponibile, la distribuzione delle responsabilità, la gestione dei cambiamenti, i rapporti tra funzioni e l’efficacia dei canali di comunicazione. Le segnalazioni dei lavoratori e del rappresentante per la sicurezza devono essere valutate insieme ai dati disponibili, come assenze, ricambio del personale, infortuni, mancati infortuni, contestazioni e criticità emerse durante la sorveglianza sanitaria, nel rispetto della riservatezza. 

Su questa base l’impresa può programmare interventi correttivi, individuare responsabili e scadenze e verificare periodicamente i risultati. La legge n. 76/2025 consente inoltre alle imprese con meno di trentacinque lavoratori di favorire forme di partecipazione organizzativa anche attraverso gli enti bilaterali, offrendo alle PMI un possibile supporto nella definizione di procedure proporzionate alla propria struttura. 

Un sistema partecipato può contribuire a intercettare prima i segnali di disagio, migliorare l’applicazione delle misure di sicurezza e ridurre il rischio che i problemi organizzativi vengano affrontati soltanto dopo un evento dannoso. La prevenzione del benessere lavorativo deve quindi essere considerata parte della gestione ordinaria dell’impresa, attraverso ascolto, responsabilità definite, controlli documentati e miglioramento continuo.

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