La prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela storica, artistica o architettonica ha sempre rappresentato una sfida complessa per la normativa italiana. Le precedenti disposizioni, come il Regio Decreto del 7 novembre 1942, n. 1564, il D.M. 20 maggio 1992, n. 569 e il D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, pur avendo delineato un quadro regolatorio per musei, biblioteche e archivi, risultavano spesso difficilmente applicabili alla varietà e alla specificità degli edifici storici. Questo ha reso necessario, in molti casi, il ricorso a deroghe, con conseguente incertezza applicativa.
Per rispondere a queste criticità, il D.M. 14 ottobre 2021 ha introdotto la Regola Tecnica Verticale V.12, in vigore dal 24 novembre dello stesso anno. La norma si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, purché aperti al pubblico e sede di una o più attività soggette ai controlli previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ad esclusione di quelli già disciplinati dalla RTV V.10 (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi).
Progettazione della prevenzione incendi compatibile con le esigenze conservative
Il cuore della RTV V.12 è l’adozione di un approccio prestazionale, che supera la logica prescrittiva rigida delle normative precedenti e introduce un maggiore grado di flessibilità progettuale. Questo permette di individuare soluzioni tecniche per la prevenzione incendi, sia conformi che alternative, che rispettino il contesto specifico degli edifici tutelati, spesso soggetti a vincoli imposti dalle Soprintendenze.
Tra le principali novità della norma sulla prevenzione incendi, si segnala la possibilità di escludere l’obbligo di verifica della reazione al fuoco per i materiali storici esistenti, a meno che non si trovino lungo le vie di esodo. Anche per la resistenza al fuoco sono previste deroghe: se gli adeguamenti strutturali risultano impossibili o eccessivamente impattanti, è ammesso adottare profili di rischio specifici, affiancati da misure di compensazione come il controllo attivo dell’incendio o il potenziamento della gestione della sicurezza.
Nel caso delle vie di esodo, la norma consente di mantenere percorsi esistenti con l’aggiunta di condizioni integrative come un maggiore livello di illuminazione o specifiche misure gestionali.
Infine, è introdotto l’obbligo di redigere un piano di limitazione dei danni in caso di emergenza, con prove di attuazione da svolgere almeno tre volte l’anno, al fine di testare la reale efficacia delle misure predisposte.
Esperienze applicative e vantaggi per progettisti e patrimonio culturale
L’efficacia della RTV V.12 è già stata dimostrata da casi pratici. In un intervento recente, ad esempio, la norma è stata applicata con successo nella ristrutturazione di un edificio sottoposto a vincolo storico e destinato ad uso pubblico. Il progetto ha previsto l’integrazione della regola tecnica orizzontale con le indicazioni specifiche della V.12, riuscendo a garantire un adeguato livello di sicurezza senza compromettere l’integrità estetica e strutturale dell’immobile.
Questa esperienza sottolinea l’importanza di un approccio progettuale integrato, che coniughi le esigenze della sicurezza con quelle della conservazione.
La RTV V.12 rappresenta, in questo senso, un passo avanti significativo verso una normativa di prevenzioni incendi più moderna e coerente con i valori culturali e architettonici dei luoghi storici.
I progettisti possono ora contare su strumenti normativi più aderenti alla realtà e capaci di offrire soluzioni sostenibili dal punto di vista tecnico, economico e culturale.