Il tema della sicurezza delle macchine industriali, è regolato dal DLgs 9 aprile 2008, n. 81, Titolo III, Capo I e II. Gli articoli 70 e 71 impongono che ogni attrezzatura messa a disposizione dei lavoratori sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, se immessa sul mercato dopo il 1996, rechi la marcatura CE prevista dalla Direttiva 2006/42/CE (recepita con DLgs 17/2010).
Dal 14 gennaio 2027 entrerà a regime il Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, che abroga la direttiva e introduce requisiti di cybersicurezza e controllo remoto. Restano inderogabili gli obblighi di valutazione dei rischi (artt. 17 e 28), di aggiornamento periodico del DVR e di formazione specifica (art. 37). Per i macchinari costruiti prima del 1996, l’allegato V del Testo Unico definisce i requisiti minimi di sicurezza da verificare.
Le principali novità sulla sicurezza delle macchine industriali
1. Accertamento di conformità prima dell’acquisto
Il datore di lavoro deve richiedere al fornitore la dichiarazione CE di conformità o, per macchine “ante direttiva”, un verbale di verifica tecnica rispetto all’allegato V. In assenza di tale documentazione la macchina non può essere utilizzata.
2. Modifiche sostanziali e perdita della marcatura
Qualsiasi intervento strutturale (es. aumento di potenza, cambiamento della logica di comando, eliminazione di protezioni) comporta l’obbligo di nuova valutazione dei rischi e, se la modifica è sostanziale, l’applicazione integrale del Regolamento (UE) 2023/1230, inclusi nuovo fascicolo tecnico e marcatura CE ripetuta.
3. Focus sui sistemi di comando e arresto
Gli articoli 71 comma 7 e 71 comma 8 precisano che interruttori, pulsanti di emergenza, barriere fotoelettriche e comandi a due mani debbano rientrare in una categoria di sicurezza adeguata al rischio (EN ISO 13849-1, IEC 62061). Il Regolamento 2023/1230 introduce l’obbligo di considerare la cybersecurity dei sistemi di comando collegati a rete.
4. Procedure Lock-out/Tag-out (LOTO)
Per manutenzione o pulizia, la macchina deve essere messa in sicurezza isolando tutte le fonti di energia. Il DVR deve descrivere i punti di sezionamento, l’ordine di chiusura e la responsabilità di chi conserva le chiavi dei lucchetti.
5. Obblighi documentali estesi
Il fascicolo tecnico deve includere manuale d’uso, registro controlli, piani di manutenzione programmata e verifiche straordinarie. Ogni documento va conservato per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato o modifica sostanziale.
Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori
- Pre-acquisto: il responsabile acquisti deve integrare nella procedura di approvvigionamento un controllo di conformità, allegando la dichiarazione CE al fascicolo aziendale.
- Formazione mirata: l’obbligo di addestramento operativo (art. 73) richiede sessioni pratiche su ogni macchina, con test finale di apprendimento. È consigliabile registrare l’addestramento su piattaforma LMS per conservare evidenza probatoria.
- Manutenzione e ispezioni: il datore di lavoro pianifica controlli periodici, definisce soglie di usura e provvede alla sostituzione di componenti critici (protezione ripari, microinterruttori, dispositivi interblocco).
- Benefici: macchine conformi riducono il rischio di infortuni gravi, minimizzano i fermi produttivi e tutelano l’azienda da sanzioni fino a 6.400 euro (art. 87).
- Rischi: L’uso di macchine prive di requisiti comporta responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio (artt. 589 e 590-bis c.p.).