Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) nasce dall’articolo 26 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, e rappresenta un’evoluzione del concetto di valutazione approfondita dei rischi, già presente nel DLgs 123/2007 e nella normativa dei cantieri temporanei. L’aggettivo “unico” è centrale: deve quindi esistere un solo DUVRI, contenente tutti i rischi da interferenze tra imprese coinvolte nello stesso contesto lavorativo, poiché la moltiplicazione dei documenti è una pratica irregolare e sanzionabile. La Cassazione, con una recente sentenza, ha condannato questa prassi ed ha ricordato la responsabilità diretta di dirigenti e preposti in caso di vizi nella compilazione dei permessi di lavoro (PdL).
Un solo DUVRI per tutti gli appalti simultanei
La normativa richiede che il committente, pubblico o privato, includa nel contratto di appalto un unico DUVRI per l’intera attività di natura interferente. Tale documento va aggiornato ogni volta che intervengono modifiche: nuovi interventi, subappalti, variazione dei rischi o delle modalità organizzative.
Il giudizio di legittimità ha chiarito che non è ammessa la redazione di più DUVRI distinti per imprese o fasi operative: ciò mina il principio di coordinamento e cooperazione tra le parti e limita l’efficacia della prevenzione.
Permessi di lavoro: responsabilità del preposto e del dirigente
I permessi di lavoro costituiscono allegati operativi al DUVRI. Servono a regolare interventi specifici, come lavori in quota, elettrici, in spazi confinati o in presenza di agenti chimici. La Cassazione ha sottolineato che errori nella compilazione – omissioni, dati errati, mancanza di firma – ricadono sulla figura del preposto o del dirigente, che rischiano sanzioni amministrative e penali.
Il permesso deve contenere:
- Descrizione chiara del lavoro;
- Rischi specifici presenti durante l’attività;
- Livelli minimi di protezione individuale e collettiva richiesti;
- Firma del preposto che attesta la conformità e l’avvio dell’appalto;
- Data e orario di inizio e fine previsto.
Impatti organizzativi e operativi
Coordinamento tra committente e imprese
La predisposizione del DUVRI deve avvenire in fase contrattuale, coinvolgendo tutte le imprese che opereranno nello stesso luogo o nella stessa commessa. Il committente deve promuovere riunioni di coordinamento, verificare i documenti di prevenzione delle imprese coinvolte (strutture, DPI, formazione, LLC/IP – lavoratori autonomi) e assicurarsi dell’integrazione in un unico piano.
Sistema documentale strutturato
È consigliabile adottare un modello standardizzato di DUVRI e PdL, con modelli digitali facilmente aggiornabili in caso di modifiche in corso d’opera. Il sistema deve garantire:
- Tracciabilità delle revisioni;
- Firma elettronica o cartacea dei soggetti responsabili;
- Archiviazione accessibile e organizzata in ordine cronologico.
Formazione e comunicazione efficace
Dirigenti e preposti devono essere formati specificamente sul significato del DUVRI e sulle corrette modalità di compilazione dei permessi. È necessario attivare sessioni informative periodiche con i rappresentanti delle imprese e lo RSPP, affinché si garantisca l’effettiva comprensione e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.
Vantaggi per azienda, fornitori e lavoratori
- Per le aziende committenti: riduzione del rischio di sanzioni amministrative e penali, maggiore chiarezza procedurale, semplificazione gestionale e migliore tracciabilità delle responsabilità.
- Per le imprese esecutrici: certezza operativa, facilitazione delle autorizzazioni, migliore coerenza tra le misure adottate e i rischi presenti, e riduzione delle interruzioni per non conformità.
- Per i lavoratori: maggiore sicurezza grazie a permessi chiari e completi, prevenzione strutturata e rispetto delle procedure operative.