Rischio chimico nelle lavanderie industriali: gli obblighi concreti per il datore di lavoro

Rischio chimico nelle lavanderie industriali: gli obblighi concreti per il datore di lavoro

Nel contesto delle lavanderie industriali, il rischio chimico rappresenta uno degli aspetti più delicati da affrontare per garantire ambienti di lavoro sicuri. Il quadro normativo di riferimento è fornito dal Testo Unico sulla Sicurezza Lavoro, in particolare nel Titolo IX, che disciplina l’uso e la gestione degli agenti chimici pericolosi, e dal regolamento CLP (Regolamento CE 1272/2008), che classifica le sostanze pericolose sulla base delle loro proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche.

Il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di effettuare una valutazione del rischio chimico che tenga conto sia delle sostanze classificate come pericolose sia di quelle che, pur non formalmente classificate, possono comportare danni per la salute o la sicurezza dei lavoratori a causa della loro modalità d’uso, concentrazione o durata dell’esposizione. A supporto della valutazione, deve poter disporre delle schede di sicurezza aggiornate (SDS), fornite dai produttori secondo quanto previsto dal Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006).

Sostanze pericolose nei processi di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione

Le lavanderie industriali utilizzano frequentemente miscele chimiche concentrate per il lavaggio, la disinfezione e, in alcuni casi, anche per la sterilizzazione di tessuti, dispositivi sanitari e indumenti da lavoro. Tra i prodotti più comuni si trovano detergenti alcalini e acidi, agenti ossidanti, disinfettanti e sostanze sterilizzanti come l’ossido di etilene. Quest’ultimo è un composto particolarmente pericoloso, in quanto classificato come cancerogeno, mutageno e tossico per inalazione.

Durante le operazioni di lavaggio, la presenza di vapori e aerosol può comportare irritazioni a carico delle vie respiratorie, dermatiti da contatto o lesioni oculari. L’utilizzo manuale di sostanze chimiche, spesso in ambienti caldi e umidi, può aumentare significativamente i livelli di esposizione. Anche la fase di decontaminazione di dispositivi medici o materiali sanitari espone i lavoratori a un duplice rischio, chimico e biologico.

Come effettuare correttamente la valutazione del rischio chimico

La valutazione del rischio chimico deve essere specifica per ciascuna sostanza presente in azienda e tenere conto di ogni fase operativa in cui vi sia manipolazione o esposizione, anche indiretta. Il datore di lavoro deve individuare i pericoli, stimare i livelli di esposizione, definire le misure preventive e aggiornare periodicamente il documento di valutazione.

Inoltre, per i prodotti che presentano rischi elevati per la salute, devono essere adottati accorgimenti tecnici come sistemi chiusi, aspirazione localizzata, dispositivi automatici di dosaggio e contenitori sicuri. A ciò si aggiungono misure organizzative come la rotazione del personale, la limitazione dell’accesso alle aree a rischio e la predisposizione di procedure di emergenza in caso di versamento o contaminazione.

DPI, formazione e informazione come strumenti di prevenzione obbligatori

L’adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è obbligatoria in tutte le fasi a rischio chimico. I DPI devono essere adeguati alla sostanza manipolata e alle modalità di esposizione previste: guanti resistenti ai prodotti utilizzati, maschere con filtri specifici, occhiali protettivi, abbigliamento impermeabile. È il datore di lavoro che deve garantire la disponibilità, la manutenzione e la corretta formazione all’uso di tali dispositivi.

La formazione dei lavoratori, prevista dall’articolo 37 del DLgs 81/2008, è un’altra misura obbligatoria. Deve essere specifica e aggiornata, e deve riguardare sia i rischi derivanti dalle sostanze presenti in azienda, sia le modalità corrette per manipolarle in sicurezza. Informare i lavoratori sui simboli di pericolo, sulla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza, sui comportamenti da adottare in caso di incidente o contaminazione è fondamentale per la prevenzione.

Verifiche, manutenzioni e responsabilità del datore di lavoro

La gestione del rischio chimico non può essere affidata a misure isolate, ma richiede una strategia sistemica di prevenzione. Il datore di lavoro ha il dovere di predisporre un piano di controlli regolari, che includa il monitoraggio ambientale degli agenti presenti nei luoghi di lavoro, la manutenzione delle attrezzature e la revisione delle procedure in caso di modifiche ai cicli produttivi o ai prodotti utilizzati.

In caso di omissioni o negligenze, la normativa prevede un sistema sanzionatorio specifico: la mancata valutazione del rischio chimico, l’assenza di misure preventive o l’omissione di informazione e formazione può portare a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, a responsabilità civili e penali. Le autorità sanitarie e gli organi di vigilanza sono incaricati di effettuare controlli, ispezioni e adottare eventuali prescrizioni in caso di non conformità.

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