Il Titolo X del DLgs 81/2008 definisce come agente biologico qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano che può causare infezioni, allergie o intossicazioni. Tra questi rientrano virus, batteri, funghi microscopici e parassiti, ma anche sostanze derivanti da questi organismi, come tossine o allergeni. Il rischio biologico quindi non si limita ai patogeni classici, ma include tutte le esposizioni che possono provocare effetti sanitari negativi nei lavoratori, anche indirettamente.
Parametri di pericolosità e classificazione degli agenti biologici
La pericolosità degli agenti biologici si valuta in base a quattro parametri principali: infettività (capacità di penetrare e moltiplicarsi), patogenicità (capacità di provocare una malattia), trasmissibilità (facilità con cui si diffonde) e neutralizzabilità (possibilità di prevenzione o trattamento). In base a questi criteri, i microrganismi vengono suddivisi in quattro gruppi di rischio. Il gruppo 1 include agenti poco pericolosi, mentre il gruppo 4 comprende microrganismi altamente patogeni per cui non esistono trattamenti efficaci.
Settori e contesti lavorativi a rischio
Le situazioni lavorative esposte al rischio biologico sono numerose e trasversali. Oltre ai laboratori e agli ambienti sanitari, anche i settori agricolo, alimentare, dei rifiuti, della logistica e della manutenzione possono presentare esposizioni significative. Il rischio può derivare da contatto diretto con microrganismi oppure da situazioni in cui essi proliferano: presenza di umidità, ventilazione inadeguata, materiali contaminati, residui organici o impianti sporchi. Anche il cambiamento climatico e l’espansione di nuove aree endemiche contribuiscono a introdurre patogeni prima rari, come virus trasmessi da zanzare o zecche.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una valutazione specifica del rischio biologico, redigere il DVR con la collaborazione del medico competente e aggiornare periodicamente i dati alla luce delle evidenze scientifiche. Deve inoltre mettere in atto misure di contenimento, informare i lavoratori, fornire i dispositivi di protezione individuale idonei, prevedere la sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti e garantire, dove necessario, la copertura vaccinale. In presenza di agenti del gruppo 3 o 4, è obbligatorio istituire un registro degli esposti.
Prevenzione, formazione e sorveglianza
La prevenzione del rischio biologico richiede una combinazione di strategie tecniche, organizzative e procedurali. Oltre ai DPI, è fondamentale la corretta gestione degli impianti di ventilazione, la pulizia delle superfici, il trattamento dei rifiuti potenzialmente infetti, la sanificazione regolare e i controlli ambientali (campionamenti microbiologici). La formazione rivolta ai lavoratori deve essere mirata, aggiornata e ripetuta nel tempo, per rafforzare le buone pratiche igieniche e il comportamento in caso di esposizione accidentale.