Otoprotettori come DPI obbligatori: definizione e riferimenti normativi

Otoprotettori come DPI obbligatori: definizione e riferimenti normativi

Gli otoprotettori rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria, destinati alla protezione dell’apparato uditivo nei contesti lavorativi in cui l’esposizione al rumore non può essere eliminata alla fonte. La loro disciplina è stabilita dal Regolamento (UE) 2016/425 e dal decreto legislativo 81/2008, che all’articolo 74 ne definisce le caratteristiche e all’articolo 193 impone l’obbligo di fornitura e utilizzo.

La normativa stabilisce che i DPI devono essere marcati CE, adeguati al rischio da contenere e conformi alla norma tecnica UNI EN 352, che ne regolamenta le prestazioni acustiche, la compatibilità e il comfort. Il loro impiego è essenziale nella prevenzione dell’ipoacusia da rumore, una delle patologie professionali più diffuse nel settore industriale.

Tipologie principali di otoprotettori e criteri di scelta

Esistono diverse tipologie di otoprotettori, ognuna con caratteristiche tecniche specifiche. I più comuni sono i tappi auricolari monouso, in schiuma o silicone, semplici da utilizzare e indicati per brevi periodi di esposizione. Le cuffie antirumore, invece, garantiscono un maggiore isolamento acustico grazie alla struttura che avvolge completamente il padiglione auricolare, risultando più idonee per esposizioni prolungate e ambienti a elevata intensità sonora. Infine, vi sono gli otoprotettori su misura, realizzati tramite calco dell’orecchio, che offrono un’elevata efficacia di attenuazione e comfort, particolarmente indicati per chi deve indossarli quotidianamente.

La scelta del dispositivo più adatto deve tenere conto di diversi fattori: il livello di rumore da attenuare, la durata dell’esposizione, la necessità di comunicare o percepire segnali acustici, la compatibilità con altri DPI (come elmetti o occhiali protettivi) e le caratteristiche individuali del lavoratore.

Quando scatta l’obbligo di utilizzo degli otoprotettori

L’obbligo di utilizzo degli otoprotettori è previsto dal decreto legislativo 81/2008 in base ai valori soglia di esposizione al rumore. Secondo quanto disposto dall’articolo 193, i dispositivi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando si superano i valori inferiori di azione, fissati in 80 dB(A) per l’esposizione giornaliera e 135 dB(C) per il picco sonoro. L’uso diventa obbligatorio al superamento dei valori superiori di azione, rispettivamente 85 dB(A) e 137 dB(C). In questi casi, oltre alla consegna del DPI, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che l’effettivo utilizzo avvenga correttamente e che i lavoratori ricevano una formazione adeguata sul rischio specifico e sull’uso dei dispositivi. Inoltre, l’efficacia dei DPI deve essere verificata nel tempo, prevedendo manutenzione, sostituzione periodica e controlli di funzionalità.

Obblighi aziendali, formazione e prevenzione dell’ipoacusia

Le aziende hanno l’obbligo di integrare nella valutazione del rischio rumore la selezione degli otoprotettori più idonei. Devono essere adottati piani specifici per la gestione dei DPI uditivi, che includano criteri di scelta tecnica, procedure di consegna, monitoraggio dello stato d’uso, conservazione e pulizia.

Il datore di lavoro, con il supporto dell’RSPP e del medico competente, deve prevedere un percorso formativo per i lavoratori esposti, con dimostrazioni pratiche e verifica della corretta adozione dei dispositivi. In presenza di condizioni particolari, come lavoratrici in gravidanza o lavoratori con patologie uditive, è opportuno adottare dispositivi personalizzati e rivedere le misure protettive in funzione della sensibilità individuale.

Un otoprotettore scelto male o indossato in modo improprio può risultare inefficace e aumentare il rischio residuo. Una corretta applicazione delle misure previste consente invece di prevenire l’insorgenza di danni permanenti all’udito e di garantire ambienti di lavoro più sicuri e conformi alle normative.

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