Lo smart working, pur rappresentando una modalità di lavoro flessibile, introduce criticità nella gestione delle emergenze, soprattutto quando il lavoratore opera fuori dai locali aziendali. Il DLgs 81/2008 resta pienamente applicabile anche in questi contesti: il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, così come disposto dall’articolo 22 del DLgs 81/2017. Ciò implica la consegna annuale di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici, l’individuazione di procedure emergenziali e la responsabilità organizzativa anche a distanza.
Criticità emergenziali in ambienti diversi dalla sede aziendale
Le linee guida del Consiglio Nazionale Ingegneri segnano chiaramente le difficoltà legate all’assenza di personale dedicato alla sicurezza: in coworking, abitazioni private o contesti di lavoro solitario, non vi è personale formato per gestire incendi, zone evacuazione o primo soccorso. In tali casi occorre definire modalità semplificate e proporzionate di informazione: il lavoratore deve conoscere le vie di fuga, l’ubicazione dei dispositivi di allarme ove presenti, le procedure da seguire in emergenza e i contatti utili per la gestione dell’evento.
Procedure operative per la sicurezza in smart working
In ambienti condivisi o coworking, il datore di lavoro – attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione – deve promuovere accordi con il proprietario dello spazio per ottenere informazioni sui protocolli di emergenza esistenti. Se il lavoratore è in smart working presso la propria abitazione, il datore deve fornire indicazioni base: mantenere la calma, isolare le apparecchiature elettriche in caso di incendio, evitare usi pericolosi dell’acqua su strumenti alimentati, sapere come evacuare in sicurezza e contattare tempestivamente i soccorsi senza usare l’ascensore in caso di fumo o incendio.
Lavoro solitario: comunicazione e strumenti di allarme
Per lavoratori isolati, è consigliabile utilizzare dispositivi di comunicazione e allarme evoluti, come telefoni con pulsante di emergenza, sensori di caduta o mancato movimento e sistemi che inviano messaggi preconfigurati con indicazione dell’evento. Questi strumenti garantiscono una forma di protezione anche in assenza di supervisione diretta, evitando situazioni critiche in cui l’assenza di assistenza immediata può generare grave rischio.
Obblighi formativi, cooperazione e aggiornamento del DVR
Il datore di lavoro deve includere nelle misure di prevenzione l’informazione e, dove necessario, l’addestramento sulle emergenze specifiche in smart working. Questi contenuti devono integrarsi nelle attività previste dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/08. È fondamentale aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche in relazione alle modalità smart working, in linea con quanto previsto dall’art. 29 del Testo Unico. Il coinvolgimento di RSPP, medico competente e RLS è essenziale per un approccio partecipato e continuo alla sicurezza.