Preposto anche senza anzianità o da apprendista: quando è possibile?

Preposto anche senza anzianità o da apprendista: quando è possibile?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Conferenza delle Regioni hanno chiarito che un lavoratore con breve anzianità (anche solo 12 mesi) o un apprendista può validamente ricoprire il ruolo di preposto, a condizione che dimostri competenze reali e poteri operativi concreti (leggi circolare). Non esistono infatti restrizioni normative basate sul tipo di contratto o sull’esperienza: ciò che conta è la capacità effettiva di vigilanza e intervento.

La normativa vigente – in particolare il Testo Unico sulla sicurezza – non impone requisiti anagrafici o contrattuali per il preposto. Il datore di lavoro deve selezionare la persona in base alle sue reali capacità, in linea con il principio di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’importanza pratico-operativa della nomina include anche la verifica da parte degli organi ispettivi dell’effettiva formazione, delle competenze e dell’autonomia decisionale del soggetto, soprattutto in ruolo tecnico-operativi o ad alto rischio.

Una sentenza della Corte di Cassazione (Penale, Sez. IV, n. 6790/2024) ha chiarito ulteriormente che l’equiparazione tra apprendistato e inidoneità al ruolo non trova riscontro normativo: l’inidoneità, se esiste, deve essere motivata con riferimento a carenze reali, non alla sola qualifica giuslavoristica.

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