La normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che la sorveglianza sanitaria, inclusa la visita medica, è obbligatoria ogni volta che i rischi professionali lo richiedano, come previsto dall’articolo 41 del DLgs 81/08. L’articolo 20 del medesimo decreto impone al lavoratore l’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti o disposti dal medico competente. Rifiutare la visita medica non è una facoltà, ma costituisce una violazione dei doveri previsti dalla legge.
Conseguenze disciplinari, sospensione e sanzioni
In caso di rifiuto, il datore di lavoro può applicare sanzioni disciplinari coerenti con il contratto collettivo nazionale applicabile. Se il rifiuto persiste, è prevista la sospensione dell’assegno o dello svolgimento della mansione fino a quando il dipendente non si sottopone alla visita medica obbligatoria. Nei casi più gravi, quando la mancata visita impedisce in modo serio la valutazione medica necessaria per garantire la sicurezza, può arrivare al licenziamento per giusta causa. Il rifiuto comporta inoltre sanzioni pecuniarie per il lavoratore: l’articolo 59 del DLgs 81/2008 prevede sanzioni in forma di ammenda o possibile arresto per chi non rispetta gli obblighi di sottoporsi ai controlli sanitari. Parallelamente, il datore di lavoro risponde della mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria, incluso il rischio sanzionatorio previsto dall’articolo 55, commi successivi.
Ruolo del datore di lavoro e del medico competente
Il datore di lavoro non è esonerato dal suo obbligo normativo anche se il dipendente rifiuta la visita medica: deve comunque mantenere e dimostrare di aver predisposto le condizioni affinché i controlli possano essere svolti. È responsabilità del medico competente dialogare con il lavoratore per chiarire le ragioni del rifiuto e, nei casi in cui sia previsto, attivare provvedimenti disciplinari su richiesta del datore. Il datore deve anche assicurarsi che il giudizio di idoneità (anche con limitazioni) sia rilasciato solo dopo la visita medica. Se il lavoratore rifiuta e non ottempera, il datore può sospendere l’assegnazione delle mansioni fino a quando non sia acquisito il certificato medico, tutelando la salute sia del lavoratore rifiutante che di chi opera nell’ambiente di lavoro.