Infortuni in itinere: il carpooling e il ruolo del Mobility

Infortuni in itinere: il carpooling e il ruolo del Mobility

Nel diritto italiano la tutela assicurativa degli infortuni che avvengono durante il percorso casa-lavoro è regolata dall’articolo 12 del Dlgs 38/2000 e dal DPR 1124/1965.

Gli infortuni in itinere comprendono gli incidenti che avvengono durante il normale tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il punto di ristoro se non è disponibile una mensa interna, purché il percorso sia abituale e non vi siano deviazioni ingiustificate. L’assicurazione INAIL copre anche l’uso del mezzo privato, ma solo se considerato “necessitato”, ad esempio in assenza di trasporto pubblico adeguato, con orari incompatibili o distanze eccessive.

Carpooling nei Piani Spostamenti Casa-Lavoro come strumento di protezione

Quando l’azienda adotta un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) che include formalmente il carpooling, definendo criteri chiari su numero di passeggeri, modalità di utilizzo e autorizzazioni, si rafforza la tutela assicurativa per i dipendenti che scelgono questa modalità di spostamento. L’inserimento del carpooling nel PSCL consente infatti di assimilarlo ad altre modalità sostenibili già riconosciute, come la bicicletta, e di garantire una maggiore certezza nel riconoscimento degli infortuni in itinere.

Condizioni, obblighi e responsabilità per imprese e lavoratori

Il riconoscimento dell’infortunio in itinere durante il carpooling dipende dal rispetto di condizioni precise: il percorso deve essere quello abituale, non devono esserci deviazioni arbitrarie, deve sussistere la necessità dell’uso del mezzo privato e devono essere seguite le procedure aziendali stabilite dal PSCL.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre un mobility manager quando richiesto, informare i lavoratori, inserire il rischio legato al carpooling nel DVR e garantire regole chiare per l’organizzazione di questo tipo di trasporto. I lavoratori, a loro volta, devono attenersi alle direttive aziendali per non compromettere il diritto alla copertura assicurativa.

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