In Italia la tutela del lavoro dei minori affonda le sue radici già negli anni Trenta, con leggi come la n. 653 del 1934. Successivamente, la Legge n. 977 del 1967 ha sistematizzato le regole sull’occupazione giovanile, limitando le mansioni consentite e imponendo criteri di sicurezza. Nel 1999 il DLgs 345 ha recepito la direttiva comunitaria 94/33/CE, che definisce requisiti minimi per la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori, integrato poi da disposizioni correttive con il DLgs 262/2000.
Obblighi generali, divieti e idoneità sanitaria
Le norme sul rischio minori si applicano a tutti coloro che, sotto i 18 anni, svolgono un rapporto di lavoro, inclusi apprendistato o contratti formativi. Non possono essere assunti prima dei 16 anni (salvo eccezioni formative). Per ogni minore deve essere effettuata una visita medica preventiva da medico competente per accertarne l’idoneità alla mansione, così come visite periodiche nei casi previsti dalla normativa. Il risultato va comunicato per iscritto al minore, al datore di lavoro e ai suoi rappresentanti.
La legge stabilisce una serie di attività vietate a minori: esposizione a sostanze chimiche, operazioni pericolose, manovre con macchinari o veicoli semoventi. In alcuni casi educativi o formativi, e solo per la durata strettamente necessaria, è possibile derogare ai divieti, purché sotto sorveglianza e con condizioni di sicurezza pienamente operative.
Valutazione del rischio, formazione e controlli operativi
Prima di impiegare un minore in azienda, il datore di lavoro deve aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi inserendo una specifica analisi del rischio minori. Va considerato l’incompleto sviluppo fisico e cognitivo, la minore esperienza e consapevolezza del pericolo. Occorre verificare che attrezzature, macchine e processi siano compatibili con l’età: in particolare la manipolazione, la movimentazione dei carichi, la durata dell’esposizione e l’organizzazione del lavoro devono essere modulati.
È imprescindibile erogare formazione e informazione adeguate, calibrate sul profilo giovanile e sulle mansioni assegnate. Ogni dispositivo, procedura o presidio di sicurezza deve essere illustrato, mostrato e verificato con il minore affinché comprenda rischi e comportamenti protettivi.
Implicazioni pratiche per aziende e organismi formativi
Adottare queste misure significa non solo rispettare gli obblighi di legge, ma assumere una responsabilità educativa e sociale. Le aziende che impiegano giovani devono predisporre processi di verifica, monitoraggio e aggiornamento continuo del rischio, garantendo che i limiti normativi (orari, compiti, agenti pericolosi) siano sempre rispettati. Le scuole e gli organismi formativi coinvolti nei percorsi di alternanza devono collaborare nel definire le mansioni compatibili e nel garantire supervisione adeguata.


