La normativa antincendio in Italia attribuisce alle strutture ricettive (hotel, pensioni, B&B, case per ferie) obblighi specifici di prevenzione e protezione, variabili in funzione della capienza e delle caratteristiche tecniche. Fin dal Decreto 9 aprile 1994 tali strutture sono considerate “attività soggette” alla disciplina dei controlli antincendio. Le strutture con oltre 25 posti letto, ad esempio, rientrano nell’ambito dell’attività 66 del DPR 151/2011 e devono adeguarsi a regole tecniche verticali (quali la regola V.5 del DM 3 agosto 2015) e alle disposizioni aggiornate per le modalità di esercizio.
Le norme si modulano con intensità diversa: fino a 25 posti letto si richiedono misure proporzionate secondo le buone prassi, mentre al superamento di 50 posti si attivano requisiti più stringenti e obblighi completi di progettazione, controllo e verifica.
Classificazione per posti letto e obblighi differenziati
Le strutture ricettive sono classificate in base al numero di posti letto, e in ragione di tale classificazione si applicano livelli differenziati di obblighi tecnici e documentali. Strutture fino a 25 posti letto non necessitano di SCIA antincendio ma devono comunque adottare misure preventive adeguate. Strutture da 25 a 50 posti letto possono avvalersi di regole tecniche semplificate, che consentono margini di progettazione più flessibili pur garantendo standard di sicurezza elevati. Per quelle oltre 50 posti letto, invece, vige il pieno regime antincendio con obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), verifica progettuale, controlli periodici e adempimenti complessi. La differenziazione mira a graduare gli obblighi secondo il rischio potenziale, in modo che ogni struttura adotti soluzioni commisurate alla propria dimensione e configurazione.
Misure tecniche, formazione e controlli
Per adempiere alle disposizioni antincendio, le strutture devono implementare misure sia passive che attive: compartimentazioni e porte tagliafuoco, vie di esodo dimensionate e segnalate, impianti automatici di rivelazione e spegnimento del fuoco (sprinkler, sistemi d’allarme), ventilazione di fumi e manutenzione programmata degli impianti. È essenziale predisporre piani operativi d’emergenza e procedure scritte, nonché svolgere esercitazioni periodiche e formazione degli addetti. Il DM 2 settembre 2021 ha ridefinito la formazione degli addetti antincendio, distinguendo i livelli di rischio (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR) e stabilendo che gli attestati siano proporzionati alla classe di rischio. Le verifiche e le manutenzioni devono essere tracciate e conservate, così come la documentazione tecnica richiesta per eventuali controlli.
Impatti e responsabilità per le strutture ricettive
L’inosservanza degli obblighi antincendio può esporre i titolari a sanzioni amministrative, sospensione o chiusura dell’attività e responsabilità penali in caso di incidente. Per le strutture ricettive, l’adeguamento normativo non è un mero adempimento burocratico, ma un elemento essenziale per garantire la sicurezza delle persone, del personale e dei beni. Le attività di progettazione, consulenza normativa, formazione e verifica assumono un rilievo strategico per garantire conformità e prevenzione. I gestori di strutture devono quindi valutare attentamente il proprio grado di rischio, adeguare gli impianti, aggiornare i protocolli interni e tenere sotto controllo l’evoluzione normativa.